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Alienazione dei beni del fondo

Art. 169 Alienazione dei beni del fondo

Se non è stato espressamente consentito nell`atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l`autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.


Massima della Cassazione
Alienazione dei beni del fondo
IL GIUDICATO, CHE ACCERTI L'OPPONIBILITÀ ALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DI UN ATTO COSTITUTIVO DI PATRIMONIO FAMILIARE (ART. 169, VECCHIO TESTO, COD. CIV.), E, QUINDI, L'INESPROPRIABILITÀ DEI BENI DEL PATRIMONIO STESSO IN QUANTO ESCLUSI DALL'ATTIVO FALLIMENTARE, SPIEGA EFFETTI ANCHE NEI CONFRONTI DI COLORO CHE ABBIANO COMPRATO I BENI MEDESIMI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE CONCORSUALE, NONCHÉ DEI SUCCESSIVI ACQUIRENTI, CONSIDERATO CHE IL LORO DIRITTO, PRESUPPONENDO IL POTERE DISPOSITIVO DEL CURATORE, RESTA TRAVOLTO DAL SUDDETTO ACCERTAMENTO.


Alienazione dei beni del fondo



 
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