Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Marchi e Brevetti
Marchi e Brevetti
Brevetto
 - Brevetto industriale:novità e contraffazione
 - REGISTRA IL TUO MARCHIO
 - Concessione
 - Connessione
 - Nullità
 - Oggetto
 - Requisiti del marchio
 - Ufficio centrale brevetti
 - Usurpazione
Leggi
 - Codice proprietà intellettuale
Marchio
 - Confondibilità tra segni similari
 - Marchio sonoro
 - REGISTRA IL TUO MARCHIO
 - Requisiti per la registrazione
 - Concorrenza sleale
 - Contraffazione
 - Esclusiva
 - Inibizione
 - Marchio di qualità
 - Marchio forte
 - Preuso
 - Trasferimento
Marchio comunitario
 - Caratteristiche
 - Faq
 - Protocollo di Madrid
 - Uami
 - Vantaggi
Marchio nazionale
 - Marchio italiano
 - Requisiti del marchio
Massime Cassazione
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Trasferimento

Non comporta la violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 cod. civ. e 15 R.D. n. 929 del 1942 (secondo cui il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato puo' essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di essa) la cessione, oltre dell'uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonche' dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo (nella specie, disegni e conoscenze, atte a rendere possibile la produzione dei beni gia' commercializzati con lo stesso marchio, e dei relativi cataloghi), integrando un trasferimento di una specifica organizzazione produttiva, qualificabile come "ramo di azienda".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Italo BOLOGNA Presidente " Renato BORRUSO Rel. Consigliere " Giuseppe BORRE' " " Rosario DE MUSIS " " Giancarlo BIBOLINI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da WAIRCOM S.R.L. con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Via Alberico II n. 33 presso l'Avv. Elio Ludini, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Carpinelli, giusta delega in atti. Ricorrente contro FALL.TO WAIRCOM S.R.L., in persona del curatore Avv. Franco Pastore, elett.te dom.to in Roma Via P. Borsieri n. 3 presso l'Avv. Massimo Grazioli, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti. Controricorrente e contro S.R.L. M.B.S. Intimata Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma Sez. Fall. del 28.6.1989. Sono presenti per il ricorrente l'Avv. A. Fassari con delega che chiede accoglimento. Per il resistente l'Avv. Grazioli che chede il rigetto. Il Cons. Borruso svolge la relazione. Il P.M. Dott. G. Lo Cascio conclude per l'inammissibilita' del ricorso in subordine rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del Tribunale di Roma del 23 febbraio 1989 la s.r.l. "WAIRCOM" (di cui amministratore unico era l'ing. Pier Luigi Panigati) veniva dichiarata fallita. Il 15 giugno 1989 il curatore del fallimento chiedeva al Giudice Delegato di mettere in vendita il marchio registrato della "Waircom" che la societa' a.r.l. "M.B.S." aveva offerto di acquistare per L. 600 milioni. il curatore faceva presente che: - il comitato dei creditori, invitato ad esprimere un parere sull'offerta della M.B.S. non aveva fatto pervenire alcuna osservazione; - il marchio era stato stimato L. 642.500.000; - certa S.A. "Katima", affermando di essere proprietaria di detto marchio, aveva diffidato la curatela a non porlo in vendita: ma di detta diffida non andava tenuto conto perche' la "Katima" (riferibile all'ing. Panigati) aveva acquistato (al prezzo di L. 234.000.000) il marchio con atto privo di data certa (peraltro datato 28 gennaio 1989) e lo aveva ceduta in uso alla soc. a.r.l. "M.B.S." con contratto del 21 maggio 1988 senza indicazione di corrispettivo. Il Giudice Delegato - rilevato che: 1) "appariva indispensabile procedere alla vendita del marchio WAIRCOM n. 295.412 nonche' di tutti i disegni e di tutte le conoscenze atte a rendere possibile la produzione di beni mobili gia' commercializzati con il detto marchio, oltre ai cataloghi esistenti presso gli stabilimenti della fallita; 2) vi erano state altre due offerte di acquisto del marchio; 3) che l'atto di vendita alla Katima, anche a prescindere dalla sua revocabilita' ex art. 67 L.F., non era opponibile al fallimento, per mancanza di data certa, disponeva con provvedimento del 19 giugno 1989 una gara tra i tre offerenti per il 23 giugno 1989. In tale data la "Waircom" chiedeva la revoca del provvedimento sopramenzionato preso dal G.D. facendo, tra l'altro, presente che: a) era in corso di svolgimento l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, basata su ragioni inoppugnabili; b) non era conveniente disgiungere, ai fini della vendita, il marchio dall'intero complesso aziendale, perche' congiuntamente avrebbero potuto fruttare un ricavo ben maggiore, sufficiente a estinguere tutte le passivita'; c) che in tal senso erano state gia' avviate dalla "Waircom" trattative con buona possibilita' di successo; d) l'art. 104 L. Fall. non consentiva la vendita anticipata dei beni (effettuata cioe' prima dell'accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi). All'udienza del 23 giugno 1989 il G.D., rilevato che per quanto riguardava il difensore della "Waircom", Avv. Ludini, la procura speciale del 13 marzo 1989 si riferiva alla sola opposizione alla dichiarazione di fallimento e che, pertanto, non poteva ritenersi conferita procura per la richiesta revoca; considerato che la domanda di rivendicazione doveva essere decisa in altra sede, dovendosi seguire la procedura indicata dall'art. 103 L. fall.; ritenuto, comunque, che l'atto di vendita alla "Karima" risultava registrato il 10 maggio 1989, cioe' in data successiva alla dichiarazione di fallimento sicche' era inefficace nei confronti di esso rigettava la richiesta di revoca del proprio provvedimento del 19 giugno, disponeva procedersi all'asta e, quindi, aggiudicava il marchio alla "M.B.S." per il prezzo di L. 1.100.000.000. La "Waircom" proponeva allora con atto del 26 giugno 1989 reclamo al Collegio. Il Collegio con provvedimento del 28 giugno 1989, lo respingeva, considerando la vendita legittimamente disposta in quanto: a) il marchio "de quo" continuava a far parte della massa attiva (fino all'eventuale accoglimento di una istanza di revindica); b) detta revindica era stata proposta il giorno stesso in cui la vendita era stata effettuata: cio' imponeva al G.D. una delibazione sommaria della sua fondatezza, delibazione che aveva eseguito su consolidati principi giurisprudenziali relativi all'opponibilita' al fallimento delle scritture private; c) se e' vero che, ai sensi dell'art. 104 L. fall. la vendita dei beni acquisiti al fallimento deve essere normalmente effettuata dopo la chiusura della verifica dei crediti, e' anche vero, pero' che la loro vendita prima di tale momento e' una facolta' non subordinata ad alcuna eccezionale circostanza, ma solo a motivi di opportunita' e all'adempimento di alcune formalita' che, nella specie, dovevano considerarsi sussistenti in quanto: - risultava gia' accertata l'esistenza di crediti di rilevante importo; - l'ordinanza di vendita era stata convincentemente motivata; - era stata eseguita una perizia che garantiva la congruita' del prezzo d'asta (prezzo peraltro quasi raddoppiato a seguito della gara); - era stata posta in essere un'adeguata pubblicita' della vendita; - il marchio era il bene aziendale che piu' degli altri (un immobile e le merci in magazzino) poteva deprezzarsi per gli inevitabili effetti negativi della dichiarazione di fallimento, sicche' era opportuno venderlo quanto prima e, comunque, prima delle ferie estive. Avverso detto provvedimento collegiale la "Waircom" ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in base a tre motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare. MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto sembra opportuno precisare che - contrariamente a quanto eccepito dal Procuratore Generale all'odierna udienza - il ricorso "de quo" e' ammissibile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Invero mentre i decreti del giudice delegato, in tema di operazioni di liquidazione delle attivita' acquisite al fallimento, ai sensi degli artt. 104 e segg. del R.D. 15 marzo 1942 n. 267, hanno carattere ordinatorio, non decisorio, sicche' sono suscettibili di reclamo davanti al Tribunale, a norma dell'art. 26 del citato decreto (nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 23 marzo 1981), invece i decreti con i quali il Tribunale fallimentare, in sede di reclamo, risolva le contestazioni insorte sulla legittimita' di quelle operazioni, al fine della conferma o della rimozione dei provvedimenti del giudice delegato hanno carattere, oltreche' definitivo, anche decisorio, in quanto incidono sulle posizioni di diritto soggettivo delle persone interessate alla suddetta liquidazione, e pertanto, sono impugnabili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (Conf. Cass. sent. n. 4869 dell'81; vedi anche in senso analogo Cass. Sent.ze n.ri 4893, 3916 e 3792 del 92; 9737 del 90; 2252 dell'85). E si puo' aggiungere anche che contro il provvedimento del tribunale fallimentare, che decide sul reclamo inerente ad atto esecutivo della procedura, e' ammissibile il ricorso per cassazione, "ex" art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso e' ammesso - nel processo esecutivo individuale - contro la sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., e cioe' perche' la pronuncia sul reclamo risolve un incidente (di tipo cognitorio) sulla ritualita' dell'atto esecutivo del giudice delegato: (in tal senso Cass. Sent. n. 4893 del 92). Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 104, 2 comma L. fall. sostenendo che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la ragione per giustificare l'applicazione di tale norma (secondo cui il curatore puo' essere autorizzato, con decreto motivato, dal giudice delegato a procedere alle vendite "anticipate" cioe' anche prima del decreto di formazione dello stato passivo del fallimento, in deroga a quanto stabilito nel 1 comma) consisterebbe nella celerita' massima possibile con cui effettuare la liquidazione dell'attivo anziche' nella necessita' di evitare danni al patrimonio fallimentare. Necessita' quest'ultima che, nella motivazione addotta dal Tribunale, non si rinverrebbe affatto, essendosi esso limitato a riferirsi a generici motivi di opportunita' individuate - peraltro "ex post" - nella lapalissiana constatazione che occorreva - come e' naturale avvenga in ogni procedura fallimentare - soddisfare i crediti accertati. Conseguentemente il 2 comma del citato art. 104 sarebbe stato applicato nella specie con decreto del giudice delegato solo apparentemente motivato ma, in sostanza, immotivato, come immotivati sarebbero stati, del resto, l'istanza del curatore, l'ordinanza di vendita e i provvedimenti del 23 giugno 1989. Il motivo e' infondato perche', se e' vero che il Tribunale fallimentare ha motivato la vendita anticipata del marchio con la necessita' di far presto, cio' lo ha ritenuto - come chiaramente evincesi da tutta la motivazione del provvedimento - non in omaggio ad un principio generale ed astratto di massima celerita' nella liquidazione dell'attivo, bensi' - come espressamente sottolineato dal Tribunale fallimentare - proprio all'opportunita' di evitare danni al patrimonio del fallimento, danni che ben vi sarebbero potuti essere se il marchio non fosse stato venduto quanto prima stante la sua facile deprezzabilita' per gli inevitabili effetti negativi della dichiarazione di fallimento. Non e', quindi, affatto vero che il Tribunale abbia fondato la sua decisione su motivi generici di celerita' e di opportunita', risultando, invece, essa motivata con argomentazioni specifiche, improntate a criteri incontestabili di sana amministrazione, peraltro scevre da errori giuridici. Invero la vendita di cose, che il giudice delegato, con valutazione che non e' sindacabile in sede di legittimita', ritiene deteriorabili o deprezzabili, ha una funzione meramente conservativa del valore del bene e, quindi, un carattere di urgenza che la sottrae al regime processuale dell'art. 104 legge fall., secondo cui si procede alla vendita solo dopo la pronuncia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo. Ne' alla vendita e' di ostacolo l'eventuale pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, giacche' questo non reagisce sul corso della procedura fallimentare fino alla pronuncia, passata in giudicato, in merito all'istanza di revoca (Conf. Cass. sent. n. 1925 dell'89). E, poiche' le argomentazioni addotte dal Tribunale si integrano, ovviamente, con quelle precedentemente addotte dal giudice delegato, avendo il Tribunale confermato i provvedimenti da quest'ultimo presi, la ricorrente non ha proprio motivo di lamentare che la vendita anticipata del suo marchio sia stata disposta con motivazione apparente. Col secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 2573 c.c. lamentando che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione sul fatto che, nella specie, il marchio non era stato ceduto insieme all'azienda, come, invece, la norma sopracitata avrebbe imposto. Il motivo e' infondato, pur essendo vero che il Tribunale ha mancato di addurre una espressa motivazione al riguardo e che la questione della disgiungibilita' della vendita del marchio da quella dell'azienda era stata gia' sollevata dalla ricorrente. Infatti, e' anche vero che quando, come nella specie, il giudice dell'impugnazione conferma il provvedimento impugnato mostrando di condividerne pienamente la motivazione, fa proprie, sia pure tacitamente, tutte le argomentazioni addotte nei provvedimenti impugnati. Conseguentemente, nel caso in esame, deve ritenersi che il Tribunale fallimentare abbia fatto propria anche la considerazione addotta dal Giudice Delegato nel provvedimento del 19 giugno 1989, secondo cui appariva indispensabile procedere alla vendita del marchio "de quo" nonche' di tutti i disegni e di tutte le conoscenze atte a rendere possibile la produzione di beni mobili gia' commercializzati con il detto marchio, oltre ai cataloghi esistenti presso gli stabilimenti della fallita. In altri termini, il Tribunale non puo' non aver preso atto che la vendita in sostanza non si limitava al puro e semplice marchio, ma comprendeva tutto il c.d. "know how" (cioe' il complesso di conoscenze) necessario per fabbricare e vendere il prodotto con esso contrassegnato. Se cosi' e', la violazione della legge denunziata dalla ricorrente non sussiste in quanto il precetto contenuto negli artt. 2573 cod. civ. e 15 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929, secondo cui il diritto esclusivo all'uso del marchio non puo' essere trasferito se non con l'azienda o con un ramo particolare di questa, e' osservato anche quando il titolare del marchio, nel cedere il diritto all'uso esclusivo del medesimo, abbia ceduto, altresi', il diritto di fabbricazione e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, cosi' come ideato ed attuato sulla sua azienda, con contemporanea cessione di quei particolari elementi che siano eventualmente indispensabili per la realizzazione di quel prodotto. Una siffatta cessione - che si concreta in un trasferimento di specifica organizzazione produttiva, qualificabile come ramo di azienda, garantisce la persistente corrispondenza del marchio ai requisiti essenziali dei prodotti cui si riferisce, in modo da evitare la possibilita' di confusione o inganno, e rappresenta cosi' un'idonea garanzia per la tutela della buona vede dei consumatori, alla quale mirano le disposizioni dell'art. 2575 cod. civ. e degli artt. 11 e 15 del citato decreto del 1942 (Conf. Cass. Sent.ze n.ri 9404 dell'87; 5971 dell'84; 665 del 72; 2688 del 67; 2165 del 65). Col terzo motivo la societa' ricorrente denunzia la violazione degli art.li 104 e 105 L. fall. sostenendo che erroneamente il Tribunale avrebbe equiparato l'audizione in senso tecnico del comitato dei creditori richiesto da tali norme all'invio di una semplice lettera e attribuito il significato di parere favorevole al suo mancato riscontro in un tempo brevissimo. Conseguentemente l'intero procedimento di vendita avrebbe dovuto essere considerato nullo per l'omessa audizione del comitato dei creditori, cosi' come per la mancata audizione della fallita oltreche' per la vendita non all'incanto di un bene registrato (equiparabile ad un immobile). Trattasi di questioni prospettate per la prima volta avanti a questa Corte (involgenti peraltro anche circostanze di fatto) e che pertanto, come nuove, non possono essere esaminate in questa sede. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in L. 65.000 oltre a L. 1.200.000 P.Q.M. (unmilioneduecentomila) per onorari. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione Civile, il 6 luglio 1992.

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003