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Requisiti per la registrazione

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La registrazione protegge il marchio nell'intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 57 milioni di abitanti) e nello Stato di San Marino e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano. Marchi registrabili Ogni segno (parola, figura, forma) rappresentabile graficamente, se rispondente ai requisiti di novità, distintività, liceità. Sono registrabili anche i suoni rappresentati graficamente, le combinazioni di colori e le tonalità di colore. Categorie di marchi Marchi di prodotto, marchi di servizio, marchi collettivi, marchi di forma (tridimensionali). Richiedente Può richiedere un marchio italiano ogni persona fisica o giuridica appartenente all'Unione Europea o a Stati membri della Convenzione di Parigi o all'OMC, oppure a paesi che garantiscono reciprocità di trattamento. Deposito della domanda Si effettua presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ) o attraverso gli UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell'Industria). Effetti della domanda Il marchio gode di protezione fin dal momento del deposito della domanda. Priorità E' possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale in qualsiasi paese membro della Convenzione di Parigi o dell'OMC. Se invece si tratta di un primo deposito, la domanda di marchio può costituire diritto di priorità al momento del deposito di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell'OMC per lo stesso marchio. Preesistenza Non è possibile rivendicare la preesistenza di una o più precedenti registrazioni italiane. Consulenti mandatari I richiedenti possono essere rappresentati soltanto da consulenti abilitati iscritti nell'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da Avvocati. Esame della domanda Non si effettua un esame di novità, ma solo di distintività, liceità e non ingannevolezza. Ricerca di anteriorità Non viene effettuata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una ricerca per determinare l'esistenza di marchi anteriori uguali o simili. Opposizione Il Decreto legislativo che modifica la legge marchi introducendo il procedimento di opposizione è stato approvato alla fine del 1999. Tuttavia le norme riguardanti il procedimento di opposizione non sono ancora entrate in vigore (vedi notizia sull'argomento). Registrazione Viene concessa dopo 2/3 anni, se la domanda non è rifiutata. Il periodo necessario è più corto (3/5 mesi) se si richiede la registrazione internazionale (Accordo di Madrid). Diritti conferiti dalla registrazione La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio. Classificazione Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Accordo di Nizza). Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e/o servizi. Durata e rinnovo La durata della registrazione è di 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali. Uso del marchio registrato Il mancato uso del marchio per 5 anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza. Incontestabilità Il proprietario di un marchio anteriore che ha tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l'uso di un marchio posteriore essendone a conoscenza, non potrà più fare domanda diretta alla dichiarazione di invalidità, né opporsi all'uso del marchio medesimo. Preuso Riconosciuto e tutelato, a certe condizioni, dalla legge. Cessione E' consentita anche a prescindere dalla cessione dell'azienda, anche per parte dei prodotti o servizi. Licenza E' consentita per tutti o parte dei prodotti o servizi. Marking L'utilizzo di simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato è facoltativo. Protezione doganale La domanda o registrazione danno diritto a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti

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