Anche nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, e' lecito inserire nella propria ditta una parola che gia' faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore (il quale, pero', usi una ditta o denominazione sociale in cui non sia presente la stessa parola), ma non e' consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente " Paolo VERCELLONE Rel. Consigliere " Pietro PANNELLA " " Mario Rosario VIGNALE " " Mario Rosario MORELLI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S.p.A. Fortunato Anselmi (gia' Fortunato Anselmi snc di Annamaria e Franco Anselmi), in persona del legale rapp.te A. Anselmi, elett. dom. in Roma v.le di Villa Grazioli 20, presso avv. Massimo Baroni che la rapp. e difende con l'avv. Erminio Parini come da mandato in atti. Ricorrente contro Cavallari Semiramide titolare della ditta Italgel elett. dom. in Roma via di Villa Albani 8 presso l'avv. Vitaliano Lorenzoni che la rapp. e difende con l'avv. Franco Bettella come da mandato in atti. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 12.8.86 n. 692 Sentita la rel. del cons. dott. Paolo Vercelleno per il ric. l'avv. Baroni per il res. l'avv. Bettella Sentito il P.M. dott. Ugo Donnarumma che conclude per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La SpA Fortunato Anselmi produce e vende col marchio ITALGEL una polvere atta alla preparazione dei gelati. Cavallari Semiramide - imprenditrice individuale operante con la ditta Italgel - produce e pone in vendita gelati e ghiaccioli che, nelle confezioni, portano marchi costituiti da parole diverse (Granita, Eureka, Ghiacciolo Gel) cui sempre si accompagna, ma in caratteri piu' piccoli e di minore evidenza, la indicazione della ditta produttrice, cioe' Italgel di Cavallari. La SpA Anselmi ha citato in giudizio la Italgel di Cavallari dinanzi al Tribunale di Padova (nella cui giurisdizione operano ambedue le imprese) chiedendo fosse dichiarato che tale uso del suo marchio costituisce violazione del relativo diritto esclusivo nonche' concorrenza sleale, con conseguente inibizione all'uso della parola Italgel come ditta e come insegna, ordine di distruzione della insegna e di ogni materiale portante quella parola, condanna al risarcimento del danno, pubblicazione del dispositivo su due giornali. La domanda e' stata respinta dal Tribunale ed accolta, in sede di impugnazione, dalla Corte di Appello di Venezia, ma non solo per quanto riguarda l'insegna, rimanendo invece confermate le statuizioni del primo giudice che avevano escluse violazione del diritto al marchio e concorrenza sleale nel fatto dell'uso della ditta Italgel di Cavallari sia come semplice denominazione dell'impresa sia come componente - sia pur ridotta - del segno distintivo che compare sulle confezioni dei gelati e dei ghiaccioli. La Corte ha comunque escluso ogni pretesa a risarcimento del danno, anche per l'uso della parola ITALGEL nella insegna. Il giudice di secondo grado ha fondato la decisione di conferma della sentenza del Tribunale sulle seguenti considerazioni. 1) Il divieto di usare come ditta l'altrui marchio e' sempre collegato alla possibilita' che vi sia confusione tra i prodotti dei due imprenditori, che cioe' il pubblico dei consumatori possa ritenere che qui due prodotti provengano da una medesima fonte produttiva. 2) Parte attrice ha sempre affermato (e dedotto a prova) che i consumatori del prodotto Italgel erano i produttori di gelato quali gelaterie, bar, pasticcerie, latterie, mense, ospedali, comunita' in genere. Trattasi infatti di prodotto di cui e' vietata la vendita per il consumo diretto, di semilavorato per esclusivo impiego di gelateria. Dunque il pubblico dei consumatori dei gelati non conosce affatto, non puo' conoscere l'esistenza del prodotto marchiato Italgel perche' questo perde la sua individualita' e confluisce nei gelati che i vari produttori hanno fatto usando l'Italgel e hanno messo in commercio coi propri marchi o senza marchi di sorta e senza comunque che sia indicato il marchio Italgel. In ordine a questa affermazione la sentenza impugnata ha precisato che tardivamente (cioe' nella comparsa conclusionale di appello) parte attrice aveva affermato e dedotto a prova che il suo prodotto era ormai usato anche dalle famiglie vista la diffusione recente di piccoli elettrodomestici atti a confezionare in casa gelati; che dunque di quella affermazione e deduzione non poteva tenersi conto. 3) E' pur vero che l'Italgel puo' essere usato anche dai gelati ad affini che, oltre a produrre propri gelati sono rivenditori di gelati fabbricati da altri. Ma costoro non rientrano nel pubblico indifferenziato dei consumatori; sono persone che hanno conoscenze professionali e di mercato. Queste sono dunque in grado di distinguere perfettamente i due prodotti (polvere Italgel e gelati prodotti dalla ditta Italgel di Cavallari) e di comprendere che provengono da diversa fonte produttiva. Cio' anche e soprattutto per il fatto che la ditta di parte convenuta non consiste solo nel nome Italgel ma anche in quello Cavallari: questo elemento nominativo elimina ogni rischio di confusione tra le due produzioni. La Corte, come si e' accennato, ha invece accolta la domanda di rimozione della insegna perche' questa contiene solamente la parola Italgel e non il nome Cavallari. Ha infine escluso sussistere concorrenza sleale sia perche' si era negato aversi violazione del diritto al marchio sia perche' le due impresa non erano concorrenti; ha respinto infine la richiesta di risarcimento del danno per l'uso della insegna perche' "non risulta nemmeno probabile che abbia arrecato una qualsiasi concreto danno patrimoniale alla seconda (la spa Anselmi) il cui interesse e' sufficiente soddisfatto dalla rimozione dell'insegna medesima". Contro questa sentenza la spa Anselmi ha proposto ricorso articolato su tre motivi: resiste con controricorso Semiramide Cavallari. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente si duole col primo motivo che la Corte non abbia dato rilevanza al fatto della diffusione di elettrodomestici per la confezione in casa di gelati, fatto che, a suo parere, toglie valore al ragionamento fatto dai giudici circa la non coincidenza dell'ambito dei consumatori dei due prodotti: anche i singoli, le famiglie, farebbero infatti ricorso al prodotto marchiato Italgel. Sostiene, a tal fine, che tale fatto non aveva bisogno di essere provato perche' e' notorio, perche' rientra nella comune esperienza; l'averne accennato in comparsa conclusionale non concretava dunque una affermazione o deduzione tardiva ma piu' semplicemente un invito ai giudici di tener conto di questa diffusa conoscenza. Il secondo motivo investe invece la decisione per avere insistito sulla confondibilita' dei prodotti (negandola) e non essersi invece soffermata sul diverso concetto di affinita' dei prodotti: questo e questo solo essendo rilevante quando l'azione sia per contraffazione di marchio. A questo proposito la societa' ricorrente cita una decisione del 1962 che avrebbe considerato fini i gelati e le poveri per la confezione dei gelati. Piu' recentemente assume che i due prodotti siano idonei a soddisfare gli stessi bisogni (refrigerio) e che soprattutto il mercato puo' ragionevolmente ritenere che sia la stessa impresa a produrre l'uno l'altro dei prodotti, anche in considerazione del fatto che le due imprese in lite operano ambedue in provincia di Padova. La parte della sentenza che ha negato la condanna generica al risarcimento dei danni pure in ordine all'uso illecito della insegna Italgel e' infine oggetto del terzo motivo di ricorso; non poteva la Corte, secondo parte ricorrente, escludere a priori anche la sola probabilita' che l'uso di quella insegna abbia recato danno. E' da premettere, avendo riferimento alla eccezione pregiudiziale sollevata nel controricorso, che il ricorso e' ammissibile perche' tempestivo. E' infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 3110-1983, 2258-1985, 3613-1987) che il termine annuale di decadenza dall'impugnazione, ove il dies a quo ricada durante un primo periodo di sospensione feriale, e dunque la decorrenza inizi dal 16 settembre successivo al deposito della sentenza, sia suscettibile di ulteriore prolungamento quando l'ultimo giorno del termine annuale, gia' cosi' conteggiato a partire da quel 16 settembre, venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo: ulteriore prolungamento che, in applicazione dell'art. 1 L. 7.10.1969 n. 742, e' di quarantacinque giorni, quanti cioe' corrispondono al periodo di sospensione in quella norma previsto. Poiche' il termine cosi' prorogato scadeva, nel caso in esame, il 30 ottobre 1987 (essendo stata la sentenza di appello depositata il 12.8.86) e il ricorso e' stato notificato il 27 ottobre, indiscutibile e' la sua tempestivita'. Passando al merito della controversia, la Corte d'Appello ha dato per presupposto l'illeceita' in se' dell'uso del marchio altrui come propria ditta, condizionandola pero' al fatto che vi sia possibilita' di confusione tra i prodotti (o i prodotti e l'attivita') dei due imprenditori in quanto i consumatori o piu' in generale gli operatori sul mercato possono ritenere che i prodotti vengano dalla medesima fonte produttiva. Tale preliminare affermazione in astratto non pare del tutto corretta. Essa sembra infatti in contrasto con la piu' recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. 7958-87 ma gia' 481-81 e 7593-83) secondo la quale, pur nella ipotesi in cui le due imprese operino nello stesso ambito di mercato, non v'e' divieto di inserire nella propria ditta una parola che gia' faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore il quale, pero', usi una ditta o denominazione sociale nella quale non e' stata inserita la stessa parola. Ma la correzione in questo senso della motivazione puo' essere fatto senza che cio' involva l'accoglimento del ricorso: infatti la domanda Anselmi e' stata ugualmente rigettata, sia pure per altri motivi che, come ora si vedra', sono rilevanti e condivisibili anche tenendo conto della precisazione fatta poco sopra. In effetti: a) proprio nella sent. 7958-87 si e' fatta salva l'ipotesi in cui la stessa parola che compone il marchio di un imprenditore sia usata da altro imprenditore bensi' come ditta ma anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata mediante forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti da questo secondo imprenditore; b) nel caso di specie e' pacifico in causa e tenuto presente dalla sentenza impugnata, che parte convenuta ha usato il nome Italgel non gia' solo come ditta (ed insegna), in funzione dunque della sua attivita' imprenditoriale, ma anche entro il marchio, tale dovendosi considerare l'insieme dei segni distintivi che appaiono sulle confezioni dei gelati e ghiaccioli di parte convenuta: e' pacifico infatti che le confezioni in esame portano marchi di fantasia (Granita, Eureka, etc.) cui pero' si accompagna, seppure in caratteri piu' piccoli e di minore evidenza, la indicazione della ditta produttrice, cioe' Italgel di Cavallari. Si possono dunque esaminare i vari motivi del ricorso, tenendo conto di quanto fin qui affermato e rilevato. Il primo motivo e' infondato. Secondo il ricorrente la Corte d'Appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che anche i privati (le famiglie) dovevano ormai conoscere il marchio Italgel (cioe' il fatto che quella parola contraddistinguesse il prodotto fabbricato dalla spa Fortunato Anselmi) in quanto ora anche i privati fabbricano gelati in casa mediante l'uso di polveri atte appunto alla preparazione di gelati. Ne avrebbe dovuto tener conto pur nella incontestata tardivita' della deduzione testimoniale in quanto si tratterebbe di fatto notorio, di circostanza di fatto la cui conoscenza rientra nella comune esperienza del giudice. Ma il richiamo al "fatto notorio" e' inesatto. Non solo perche' gia' si potrebbe discutere della "notorieta'" diffusa nella circostanza in se' che poche o tante famiglie italiane si facciano il gelato in casa usando uno speciale elettrodomestici; ma soprattutto perche' di certo non e' notorio nel senso tecnico della espressione ex art. 115 cpc, il fatto, il solo che sarebbe determinante, che coloro che si fatto il gelato in casa usino abitualmente o frequentemente polveri per preparare gelati, si' che conoscano i vari prodotti del genere esistenti sul mercato. Quanto al secondo motivo, non puo' imputarsi alla sentenza impugnata di avere fatto uso scorretto del concetto di confondibilita' dei prodotti. La Corte di merito, invece, ha esattamente negato che si potesse parlare di "stesso genere" dei prodotti in senso stretto, appunto potendo una netta distinzione tra prodotti che possono servire a fare gelati (ausiliari nella attivita' imprenditoriale di confezione dei gelati) e gelati e ghiaccioli quali prodotti di immediato consumo. Ancora esattamente ha esaminato se, pur non potendosi far rientrare i prodotti nello stesso genere, ugualmente si potesse configurare una contraffazione del marchio dell'attore avendo a mente una totale o parziale coincidenza nella clientela. Ma anche sotto quest'aspetto ha escluso la violazione del diritto di esclusiva di parte attrice: a), sia, come si e' detto, escludendo che i privati consumatori potessero rientrare nella clientela, o nella parte di mercato, cui affluiscono i prodotti, come l'Italgel, atti alla preparazione dei gelati; b) sia, per quanto riguarda i gelatai ed affini, escludendo addirittura che vi potesse essere una simiglianza tra i marchi tale da concretare una usurpazione del marchio di parte attrice. Ora, l'argomento sub b) e' sorretto da adeguata motivazione in fatto, essenzialmente sulla circostanza che il segno usato da parte convenuta non consiste nel solo nome Ital Gel ma anche in quello Cavallari, elemento nominativo che esclude ogni rischio di confusione tra le due produzioni appunto perche' esclude che i due segni possano ritenersi uguali o simili. E' solo da aggiungere che questa motivazione e' tanto piu' pertinente se si ha in mente il fatto che, come si e' accennato, di violazione del diritto di parte attrice si potrebbe parlare solo per l'uso da parte convenuta della parola Italgel in funzione di marchio; ed il fatto che, come pure si e' gia' ricordato, in funzione di marchio la parola Italgel era usata non soltanto seguita dal nome Cavallari ma, soprattutto, in piu' ridotte dimensioni rispetto al vero marchio essenziale (Granita, Eureka etc). Anche il secondo motivo e' dunque infondato. Altrettanto deve dirsi del terzo motivo. Il giudice, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, puo' senza dubbio respingere la domanda di risarcimento del danno pur quando abbia riconosciuto la sussistenza di una violazione del diritto assoluto. Il danno non e' certo in re ipsa, per il solo fatto che qualcuno abbia usato un segno distintivo altrui. L'attore, che chiede il risarcimento per il danno subito, non puo' dunque limitarsi a provare od offrire di provare che violazione del diritto vi sia stata; deve pure almeno indicare - ove limiti la sua richiesta ad una condanna generica - quali potrebbero essere state le conseguenze negative sul proprio patrimonio del comportamento avverso. Esattamente dunque il giudice di merito ha respinto la domanda, in mancanza di piu' specifiche indicazioni, quando ha ritenuto che non appariva nemmeno probabile che un danno concreto si fosse verificato. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese sono a carico del ricorrente: possono essere liquidate in L. di cui L. 200.000 per onorari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio liquidate in L. 1.252.000 di cui L. 1.200.000 per onorari. Roma, 20 dicembre 1988