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Marchio italiano

Il MARCHIO ITALIANO

Il marchio ha la funzione di distinguere il prodotto e non  mira a porne in evidenza le caratteristiche e la qualità  quanto piuttosto a permetterne e ad facilitarne  l’individuazione da parte del consumatore e dei terzi in   generale.
L’'art. 16 legge marchi stabilisce che possano costituire  marchi tutti i nuovi segni suscettibili di essere  rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni  (se rappresentati graficamente), gli odori, la forma del  prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le  tonalità cromatiche.


 Il marchio di servizio
 Il marchio può anche contraddistinguere i servizi resi dall’imprenditore. Si parla in tal caso di marchio di servizio ed è regolamentato dalla legge del 24 dicembre del 1959 n.  1178. In particolare il marchio di servizio contraddistingue  l’attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità  costruzioni, assicurazioni e credito, spettacoli, radio e  televisione, trattamento di materiali.


Il marchio di fabbrica e di commercio
Il codice civile (art. 2572 c.c.) distingue il marchio di  fabbrica che viene apposto dal produttore, dal marchio di  commercio che invece viene apposto dal rivenditore di un bene  prodotto da terzi.Il rivenditore difatti può apporre il proprio marchio ai 
prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere assolutamente il marchio del produttore.

 Marchio figurativo, nominativo, denominativo
Il primo è il marchio che consiste in una figura o in una  riproduzione di oggetti reali o di fantasia.Il marchio nominativo è il marchio che riprende il nome del  produttore.Il Marchio denominativo è quello che consiste in una parola, disegno, una lettera, una cifra, un suono


Marchio forte e marchio debole
Sotto il profilo dell’originalità si distingue il marchio  forte dal marchio debole.Quest’ultimo è costituito da una terminologia di uso comune  che viene modificata con un apporto minimo di fantasia al  contrario del marchio forte (ad esempio Cointreau) che è  originale e non ha alcun collegamento con la denominazione del prodotto.Il marchio forte è contraffatto quando vi sia una qualsivoglia  variazione che attenga all’elemento che lo caratterizza,  mentre la confondibilità del marchio debole è esclusa in  presenza di modificazioni lievi.

 

Il marchio celebre
Il decreto Legislativo del 4 Dicembre del 1992 n. 480,  modificando l’art. 1 del regio decreto del 1942 n. 929 ha  previsto il marchio celebre.Quest’ultimo è il marchio che è rinomato anche al di fuori  della cerchia di quei soggetti che acquistano il prodotto che  è contraddistinto dal marchio stesso.In tal caso il marchio è tutelato anche al di là della stretta  cerchia dei prodotti direttamente individuati dal marchio o  comunque di quelli affini.Questo ultimo aspetto è invece l’aspetto che distingue la  tutela invocabile a favore del marchio celebre rispetto alla  tutela invocabile a favore del marchio ordinario.

 

 Il marchio collettivo.

E’ il marchio che garantisce al consumatore l’origine, la  qualità e la natura di un prodotto o di un servizio: esso non  distingue il singolo prodotto di un imprenditore, ma è il  marchio che garantisce l’origine geografica riferita alla  qualità del prodotto nonché la qualità delle materie prime  presenti nello stesso. Legittimati a registrare il marchio  collettivo non sono coloro che producono e commercializzano il  prodotto ma coloro il cui compito è quello di garantire gli standard qualitativi.

Marchio di fatto 
Il marchio di fatto è il marchio non registrato. A norma  dell’art. 2571 c.c. chi ha fatto uso di un marchio non  registrato ha facoltà di continuare ad usarne, nonostante la  registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui  anteriormente se n’è avvalso. Tali limiti sono i limiti  territoriali e quelli merceologici.In tal caso il titolare del marchio non gode della tutela  giuridica offerta dalla registrazione del marchio. Più specificatamente in caso di marchio con notorietà  nazionale, il titolare può ottenere la nullità del marchio  confondibile che sia stato registrato successivamente da terzi, per mancanza del requisito di novità.In caso di marchio non registrato che abbia acquisito notorietà locale, il titolare non può evitare che terzi usino  un marchio confondibile in un altro ambito territoriale  nazionale; lo stesso titolare ha il diritto di continuare ad  utilizzare il marchio ma esclusivamente in quel luogo in cui  il marchio ha acquisito la notorietà.Nei due casi sopra esposti la confondibilità riguarda solo prodotti uguali e non affini. A tutela di un marchio di fatto si può esercitare soltanto  l’azione di concorrenza sleale; in particolare, nel caso di marchio con notorietà nazionale, l’azione deve essere  esercitata entro cinque anni dalla registrazione per evitarne la convalida. A ciò si affianca l’art. 9 della legge marchi secondo la quale in caso di uso precedente da parte di terzi di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di  continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della  pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la 
registrazione del marchio stesso.
Da ciò consegue che chi registra il marchio nonostante il preuso da parte di terzi, debba tollerarne la continuazione di tale uso, con l’unica possibilità di esigere che esso sia limitato territorialmente.

Denominazione di origine controllata.
Diversa dal marchio collettivo è la D.O.C. “denominazione di  origine controllata” che ha la funzione non già di creare un  collegamento tra il prodotto e l’impresa ma di caratterizzare  un prodotto come proveniente da una determinata regione. Per 
essa non è prevista la registrazione.Il marchio può essere trasferito per la totalità dei prodotti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato anche se non viene trasferita l’azienda o un ramo di essa.

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