I marchi d'impresa, individuali e collettivi, hanno - ai sensi della disciplina privatistica per essi dettata dal R.D. del 21 giugno 1942, n. 929, come novellato ed aggiornato dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 - precipua funzione di tutela del segno distintivo relativo alla provenienza del prodotto o alla garanzia dell'origine, natura o qualita' di determinati prodotti o servizi e si distinguono dai marchi di qualita', che sono soggetti a disciplina pubblicistica e riconosciuti dallo Stato, nell'esercizio di una competenza ad esso riservato, per la valorizzazione di determinati prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore, con la conseguenza che per i marchi di qualita' ove lo Stato stesso siasi a tal fine avvalso non dello strumento legislativo, ma di appositi provvedimenti, la verifica della legittimita' dei medesimi spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 26 e seguenti del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, se chiesta in via d'impugnazione dei provvedimenti medesimi, siano essi di concessione del marchio o di revoca od anche di controllo della sua gestione, senza, peraltro, che cio' precluda al detto giudice di avvalersi, ai fini di quella verifica, di parametri tratti dalla disciplina privatistica dei marchi d'impresa, quali l'originalita' e la distintivita'.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Pres. di Sez. f.f. di Primo Presidente Dott. Onofrio FANELLI Pres. di Sez. " Francesco FAVARA " " Alessandro PAOLUCCI Consigliere " Giuseppe BORRE' " " Francesco AMIRANTE " " Gaetano GAROFALO " " Vincenzo CARBONE Rel. " " Antonio VELLA " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10251-92 del R.G. AA.CC., proposto da CONSORZIO DEL SUINO PESANTE ITALIANO TIPICO - C.S.P.I.T. - in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma, Via Nizza n. 45, presso lo studio dell'avv.to Ferruccio Carboni Corner che lo rapp.ta e difende unitamente all'avv.to Corrado Spaggiari, giusta delega in calce al ricorso. Ricorrente contro MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rapp.ta e difende ope legis. Controricorrente F.LLI MARIONE S.A.S., C.A.A.B. COMMERCIO E ALLEVAMENTO BESTIAME Coop. r.l., COOP. AZIENDA AGRICOLA GIGLIO, AZIENDA AGRICOLA S. PIETRO DI RONCAGLIA CESTINO e C. COOP. R.L. AZIENDA AGRICOLA SANT'ANNA E AZIENDA AGRICOLA "MONTRONE" di DAL RE ELIGIO. Intimati Avverso la decisione n. 570-91 del Consiglio di Stato dep. il 1.7.91. Udita nella pubblica Udienza tenutasi il giorno 2.12.93 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Carbone. Udito l'avv.to Carboni Corner. Udito il P.M., nella persona del Dr. Franco Morozzo della Rocca, Sost.to Proc.re Gen.le presso la Corte Suprema di Cassazione che conclude per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ministeriale del 12.11.1986 (Gazz. uff. 19.111986 n. 269), il Ministro dell'Agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 77 lett. d) del d.p.r. 24.7.1977 n. 616 che riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, ha riconosciuto l marchio collettivo figurativo (consistente nella rappresentazione grafica stilizzata del muso di un suino a puntini raggruppati) depositato dal Consorzio (C.S.P.I.T.) "Suino pesante italiano tipico" presso l'Ufficio provinciale dell'Industria, commercio ed artigianato di Reggio Emilia con il n. 32081C-86, il marchio di qualita' meramente letterale "Suino pesante italiano tipico" da utilizzare per contraddistinguere mediante marcatura distintiva, le carni derivanti da suini di particolari razze pregiate (Large White, Landrace italiana e loro incroci) appartenenti ad animali allevati dai partecipanti al Consorzio. Il predetto marchio di qualita' "viene applicato sul piatto esterno di entrambe le cosce con tatuaggio a simboli da cui dovranno risultare ben individuati la sigla della provincia, il marchio depositato, il mese della marchiatura e il numero dell'allevamento". Il predetto d.m. 12.11.1986 e' stato impugnato, sulla base di vari profili di illegittimita', da alcune imprese che non partecipano al Consorzio ma che tuttavia operano nel settore dell'allevamento o dell'ingrasso di varie razze di suini tipici italiani. L'adito T.A.R. Lazio, sez. II, con sentenza del 23.11.1987, ha in primo luogo affermato la giurisdizione del giudice amministrativo perche' il marchio di qualita', riconosciuto dallo Stato su determinati prodotti agro-alimentari, soggiace ad una regolamentazione pubblicistica in quanto i suoi effetti incidono su di un ambito che va ben oltre l'area di tutela dei segni distintivi dei beni o di altri prodotti della singola impresa o di piu' imprese associate o dipendenti. Tanto premesso ha dichiarato l'illegittimita' dell'impugnato decreto ministeriale, perche' la normativa richiamata (l'art. 77 lett. d) d.p.r. n. 616-1977) non costituisce una disciplina sostanziale della funzione amministrativa riservata alla competenza dello Stato in materia di riconoscimento di marchi di qualita', ma soltanto una disposizione sulla competenza, volta ad individuare un'area di intervento, in materia di controlli di qualita' in agricoltura, non trasferita alle regioni a statuto ordinario. Su gravame sia del Consorzio C.S.P.I.T. che dell'Amministrazione dello Stato, il Consiglio di Stato, con decisione del 1.7.1991 - oggetto della presente impugnazione - riaffermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha rilevato che oltre ai marchi d'impresa di natura privatistica, disciplinati dal r.d. 21.6.1942 n. 929 (oggi novellato con d.lgs. 4.12.1992 n. 480 a seguito dell'art. 62 della legge delega comunitaria 2.12.1992 n. 142), sussiste il marchio di qualita' con connotati pubblicistici, riconosciuto dall'Amministrazione statale che trascende l'ambito di operativa del marchi d'impresa da cui e' strutturalmente diverso, sia sotto il profilo formale, che sotto quello sostanziale. Ad ulteriore conferma, la connotazione pubblicistica del marchio di qualita', volto a tutelare sia gli interessi dei consumatori sia la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari non si esaurisce nel procedimento amministrativo di riconoscimento, ma impegna lo Stato ad un costante potere di vigilanza e di controllo (cfr. l'art. 12 del citato D.M.) che puo' far luogo, da parte della stessa P.A. che l'ha concesso, anche alla revoca del marchio di qualita'. Nel respingere il gravame la decisione impugnata ha, tuttavia, corretto la motivazione, rilevando che la competenza dell'Amministrazione statale, in tema di marchio di qualita', non e' sorta in base all'art. 77 lett. d) del d.p.r. 616-1977, ma preesiste come del resto si evince anche dall'art. 4 lett. m) del d.p.r. 15.1.1972 n. 11, senza che l'attivita' statale, nel suo concreto esplicarsi, debba essere subordinata alla previa emanazione di un'apposita disciplina legislativa. Cio' non significa attribuire alla P.A. una potesta' amministrativa libera e non sindacabile neppure in sede giurisdizionale, per mancanza di parametri normativi sui quali fondare il controllo di legittimita', ma riconosce che il potere attribuito all'amministrazione statale di conferire marchi di qualita' a determinati prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento del bestiame abbia un carattere discrezionale censurabile davanti al giudice amministrativo. Riconosciuta la competenza statale ad emanare l'impugnato D.M. 12.11.1986, il Consiglio di Stato ha rilevato che il Consorzio (C.S.P.I.T.) beneficiario del riconoscimento, viene in definitiva a giovarsi di un effetto aggiuntivo dovuto proprio al predetto marchio di qualita' meramente letterale, di un quid novi sostanzialmente diverso rispetto all'originario marchio collettivo figurativo n. 32081C-86 registrato presso l'U.p.i.c.a. di Reggio Emilia. Nel valutare la legittimita' del riconoscimento del marchio di qualita', collegato al marchio collettivo di natura privatistica, riconoscimento impugnato dalle imprese concorrenti che non partecipano al Consorzio, il Consiglio di Stato ha ritenuto la carenza dei requisiti dell'originalita' e della distintivita', in quanto utilizzando parametri di diritto comune, l'espressione "suino pesante italiano tipico" costituisce denominazione generica di un prodotto appartenente al patrimonio linguistico comunale al quale non puo' essere sottratta per riservarne esclusivamente l'uso ad una formazione associativa di produttori che hanno dato vita al Consorzio. L'interesse pubblico alla valorizzazione della qualita' dei prodotti agro-alimentari ed alla tutela dell'affidamento dei consumatori perseguito dal marchio di qualita' deve avere presente anche gli interessi secondari di altri allevatori di suini, coinvolti perche' non intendono aderire al Consorzio, sicche' il riconoscimento non puo' che avvenire nel rispetto della disciplina privatistica, con l'ulteriore corollario che il provvedimento amministrativo di riconoscimento non puo' surrettiziamente attribuire rilevanza giuridica a fenomeni che la disciplina privatistica esclude pacificamente. Con la conseguenza che sottraendo la patrimonio linguistico comune l'espressione "suino pesante italiano tipico) non puo' essere gestita in via esclusiva al Consorzio. Avverso quest'ultima decisione ha proposto regolamento di giurisdizione il Consorzio. Le altre parti si sono costituite con controricorso. Il Consorzio ha altresi' depositato tempestiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso con il quale si censura la decisione del Consiglio di Stato per difetto di giurisdizione, il Consorzio C.S.P.I.T. assume che il giudice amministrativo, annullando il decreto ministeriale sul presupposto che il riconoscimento del marchio di qualita' sia caratterizzato dal tentativo di monopolizzare le parole di dominio comune "suino pesante tipico italiano", ha esorbitato dalla giurisdizione di annullamento attribuitale dall'ordinamento, perche' ha pronunciato la nullita' di un marchio per difetto di originalita' e distinzione, pronuncia tipica, riservata dall'ordinamento al giudice ordinario. La censura non e' fondata, in quanto la decisione del giudice amministrativo non ha affatto invaso la giurisdizione riservata all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'annullamento del provvedimento amministrativo di riconoscimento del marchio di qualita' e' stato, infatti, pronunciato pronunciata nell'ambito della giurisdizione generale di legittimita', attribuita dall'ordinamento al giudice amministrativo (art. 113 Cost., art. 26 e ss. r.d. 26.6.1924 n. 1054) e non in applicazione dell'art. 56 r.d. 21.6.1942 n. 929, novellato ed aggiornato con il d.lgs. 4.12.1992 n. 480. Quest'ultima disposizione, relativa peraltro ai soli marchi registrati o in corso di registrazione di natura privatistica, concerne i marchi d'impresa, individuali o collettivi - che hanno come precipua funzione la tutela del segno distintivo (Herkunftsfunktion) relativo alla provenienza del prodotto, fabbricato, messo in commercio o introdotto nel territorio dello Stato o anche la garanzia dell'origine, natura o qualita' di determinati prodotti o servizi - ma non anche i marchi di qualita' riconosciuti dallo Stato per la valorizzazione di determinati prodotti agro-alimentari. Infatti, anche dopo la direttiva Cee n. 104-1989 del 21.12.1988 e l'art. 62 della legge comunitaria per il 1991 (Legge delega 4.12.1992 n. 480) rimane ben distinta la funzione dei marchi d'impresa rispetto al marchio di qualita' riconosciuto dallo Stato nel settore agro-alimentare. Il marchi d'impresa anche se collettivo, dopo la novella dell'art. 2 legge marchi, tende pur sempre a tutelare con disciplina essenzialmente privatistica che giustifica la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria - il segno distintivo ovvero il nome, l'origine, la natura o qualita' di un prodotto o di un servizio. Il marchio di qualita', invece, in quanto diretto a valorizzare i prodotti agricoli o dell'allevamento del bestiame destinati ad uso alimentare, soggiace ad una regolamentazione pubblicistica che va ben oltre l'ambito di tutela dei segni distintivi delle merci e di altri prodotti dell'impresa (art. 2569 c.c.) o di piu' imprese associate o dipendenti (art. 2570 c.c.). Ne consegue che il relativo riconoscimento, sottoposto peraltro a vigilanza ed a periodici controlli, concerne posizioni di interesse legittimo come tali soggette alla giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo. Gia in occasione della legge siciliana 4.5.1966, relativa al marchio di qualita' e propaganda di prodotti siciliani, la corte costituzionale con sentenza 18.4.1967 escluse l'illegittimita' costituzionale, in relazione alla legge di approvazione dello Stato siciliano; delle norme emesse dalla Sicilia, quale regione a statuto speciale, in ordine ai marchi di qualita' e propaganda dei prodotti agricoli siciliani. Per le regioni a statuto ordinario, il primo trasferimento delle funzioni amministrative statali del Ministero dell'Agricoltura per effetto dell'art. 4 del d.p.r. 15.1.1972 n. 11 mantiene ferma la competenza dello Stato in ordine "ai marchi, alle norme di qualita' ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli". Piu' puntuale l'espressione adoperata in occasione del secondo trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, in quanto l'art. 77 lett. d) del d.p.r. 24.7.1977 n. 616, in attuazione della legge-delega 22.7.1975 n. 382, dopo aver delegato alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative in relazione "al controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agricolo e forestale" precisa che, nonostante siffatta delega, "resta ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione". Appartiene pertanto esclusivamente allo Stato e non alle Regioni a statuto ordinario il riconoscimento del marchio di qualita', diretto alla valorizzazione di determinati prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento del bestiame di particolare qualita' ad uso alimentare. Con il predetto marchio di qualita' si conferisce un rilievo pubblicistico alle caratteristiche qualitative di determinati prodotti agro-alimentari, all'esito di una valutazione che deve riguardare non tanto momenti afferenti al segno distintivo delle aziende e dei prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento del bestiame, quanto il riscontro di particolari strandards qualitativi dei prodotti coperti dal marchio di qualita'. In altri termini, il riconoscimento della qualita' di un prodotto agro-alimentare e' volto a tutelare essenzialmente gli interessi dei consumatori e comporta un'attivita' o una funzione di controllo da parte dell'Amministrazione centrale statale che non si esaurisce nel concesso riconoscimento, ma che implica un costante potere di vigilanza e di controllo che puo' estendersi fino alla revoca del marchio in questione. Il riconoscimento statale del marchio di qualita' puo' avvenire o mediante interventi amministrativi, come il d.m. 12.11.1986, ogni MOTIVI DELLA DECISIONE annullato, ovvero come il d.m. 4.8.1982 "marchio di qualita' coniglio italiano", o il d.m. 5.7.1984 "marchio di qualita' 5 R" per le carni bovine delle razze chianina, marchigiana, romagnola, maremmana e podolica, o il d.m. 1.3.1988 ", marchio di qualita' Co.Al.Vi. Razza piemontese" per le carni dei bovini di razza piemontese, o il d.m. 10.5.1988 "marchio di qualita' Co.na.zo." per bovini emiliani con particolari standards qualitativi, ovvero addirittura mediante appositi interventi legislativi, come ad esempio, la l. 10.4.1954 n. 125 per i formaggi la l. 2.5. 1938 n. 864 per la frutta fresca e secca di esportazione, le leggi 4.7.1970 n. 506 (oggi sostituita dalla l. 13.2.1990 n. 26) per la tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Parma o la l. 4.7.1970 n. 507 per il prosciutto S. Daniele, o il d.p.r. 12.7.1963 per i vini o le varie leggi per la tutela delle denominazioni d'origine di vini come il Chianti, il Barolo, il Frascati etc.. Come appare evidente, nel settore agro-alimentare, lo Stato puo' conferire marchi di qualita' con le ricordate connotazioni pubblicistiche, aventi caratteri ontologicamente diversi dal marchio d'impresa individuale o collettivo di diritto privato, anche se la funzione del marchio collettivo non si limita alla tutela del segno distintivo, ma tende altresi' a soddisfare ulteriori esigenze di garanzia o di certificazione relative all'origine, natura o qualita', di determinati prodotti o servizi in conformita' della prima direttiva Cee n. 89-104 del 21.12.1988. Come risulta dai lavori preparatori della nuova legge marchi (sedute del 14.1.1991, 16.4.1991 e quella definitiva del 28.2.1992), relativi all'approvazione del novellato testo dell'art. 2 legge marchi, la funzione di garantire la qualita' di determinati prodotti resta pur sempre nell'ambito delle caratteristiche nettamente privatistiche del marchio d'impresa collettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Anche in queste ipotesi, infatti non si raggiungono quei connotati pubblicistici dovuti alle funzioni istituzionali sopra ricordate di tutela del consumatore e di valorizzazione di prodotti necessari per l'alimentazione che si esplicano sia attraverso l'iniziale riconoscimento sia mediante successivi controlli al fine di accertare il perseguimento delle predette finalita' nel settore agro-alimentare, il cui venir meno puo' dar luogo perfino alla revoca del marchio di qualita' statale. Il riconoscimento del potere statale di conferire il predetto marchio di qualita' a determinati prodotti agro-alimentari non impedisce peraltro, quando lo Stato si sia avvalso non della legge ma di un provvedimento amministrativo, il controllo sulla correttezza dell'esercizio dei poteri discrezionali, com'e' avvenuto nel caso di specie, in cui il Consiglio di Stato ha confermato, sia pure con diversa motivazione, la decisione del T.a.r. Lazio relativa all'annullamento del D.M. impugnato. La riconosciuta natura pubblicistica di questi marchi di qualita' e la loro diversita' rispetto ai marchi di impresa, sia individuali che collettivi, comporta che le relative controversie siano soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo il quale, se ritiene l'illegittimita' del provvedimento amministrativo di riconoscimento del marchio di qualita', pronuncia il relativo annullamento nell'ambito della giurisdizione generale di legittimita' e non certo ai sensi dell'art. 56 della legge marchi, concernente i soli marchi di impresa di natura privatistica, la tutela dei quali appartiene, invece, alla giurisdizione, dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Ne consegue che, se il giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimita' sull'impugnativa del provvedimento amministrativo contenente il riconoscimento del marchio di qualita' da parte dello Stato, si avvalga, al fine di evitare provvedimenti ingiustificatamente discriminatori, di parametri privatistici, quali l'originalita' e la distintivita', per pervenire all'illegittimita' e quindi all'annullamento del predetto provvedimento, non esorbita dalle sue funzioni istituzionali per invadere il campo del giudice ordinario. Infatti, come queste sezioni unite hanno avuto gia' modo di rilevare (Cass. 15.7.1993 n. 7841) il giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione generale di legittimita' assegnatagli dall'ordinamento, al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale amministrativa, puo' dar luogo ad un controllo piu' incisivo e penetrante dell'attivita' amministrativa, utilizzando i criteri di logicita', uguaglianza, razionalita', com'e' avvenuto nella fattispecie senza per cio' stesso sconfinare dall'ambito della giurisdizione attribuitagli. Il ricorso va pertanto respinto. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite addi' 2.12.1993.