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Inibizione

I criteri di determinazione della competenza territoriale vanno desunti sulla base della disciplina dettata per tale tipo di procedimento e non di quelli che sarebbero i criteri di competenza riguardanti la causa di merito, cui il chiesto provvedimento e' strumentale. Pertanto, nel caso in cui si lamenti, relativamente a prodotti posti in vendita sia in Italia che all'estero, la violazione di un marchio e si chieda l'inibizione del suo uso, non puo' applicarsi la particolare regola di competenza territoriale "loci commissi delicti" dettata dall'art. 57 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929 per le controversie di merito in materia di marchi, spettando invece la competenza a provvedere in via d'urgenza "ante causam", a norma dell' art. 701 cod. proc. civ., al pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso - da intendersi come il luogo ove si esplica l'attivita', potenzialmente pregiudizievole, da inibire o da disciplinare - e quindi al pretore del luogo della produzione, che e' la causa originaria ed unitaria del danno ed alla quale deve attribuirsi rilievo preminente rispetto alla localizzazion diffusa delle varie componenti del danno stesso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

FATTO - DIRITTO Ritenuto che con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in data 18 febbraio 1991 Joseph Ambrosiano e la S.A. Radwulf chiedevano al Pretore di Roma di ordinare alla S.r.l. General Vapeur la cessazione dell'attivita' di concorrenza sleale e di quella concretante violazione dell'esclusiva sia in Italia che all'estero, nonche' di inibire l'uso del marchio contraffatto "LADY VAP" sia in Italia che all'estero e di disporre la rimozione del medesimo marchio non soltanto dai prodotti di sua fabbricazione, ma altresi' degli involucri, carte da imballaggio, depliants illustrativi e simili; che la societa' General Vapeur, costituitasi, eccepiva, in linea pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Pretore di Bergamo, poiche' in quella citta' si era svolta l'attivita' potenzialmente idonea a cagionare il danno temuto dai ricorrenti; che il Pretore di Roma, con ordinanza 8 aprile 1991, affermata la propria competenza territoriale, emetteva i provvedimenti richiesti, osservando, riguardo alla competenza, che doveva trovare applicazione il criterio del "forum commissi delicti" previsto dall'art. 57 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (t.u. delle norme in materia di brevetti per marchi d'impresa), essendosi fatta questione, tra l'altro, di contraffazione del marchio; che contro tale provvedimento la societa' General Vapeur ha proposto istanza per regolamento di competenza, deducendo l'inapplicabilita' in sede di tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'art. 57 della legge sul marchio poiche' esso disciplina la competenza in materia di marchi solo per il giudizio di merito; che Joseph Ambrosiano e la societa' Radwulf hanno resistito con memoria eccependo, preliminarmente, l'inammissibilita' dell'istanza per essere il provvedimento pretorile formalmente e sostanzialmente una ordinanza avente carattere strumentale ed accessorio destinata ad essere assorbita nel successivo giudizio di merito; lette le conclusioni scritte del procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha cosi' testualmente osservato: "L'istanza e' solo ammissibile, ma anche fondata. Sull'ammissibilita' devesi rilevare che e' ius receptum nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che con il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso ante causam, il Pretore non si limita a dare disposizioni di carattere ordinatorio, ma emette un provvedimento che, concludendo in modo definitivo il procedimento sommario, incide sugli interessi sostanziali delle parti allo stesso modo di una sentenza e che, essendo da equiparare a questa quanto a valore ed efficacia, e' impugnabile con regolamento di competenza, sia che esso contenga una pronuncia esplicita sulla competenza sia che sulla stessa contenga una pronuncia soltanto implicita (cfr. Cass. 1609-89, 6395-87 e 553-86, fra le tante). Nel merito va riscontrato anzitutto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione e' costante altresi' nel ritenere che, in relazione alla competenza per un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., i criteri di determinazione vanno desunti sulla base della disciplina speciale dettata per tale tipo di procedimento e non di quelli che sarebbero i criteri di competenza territoriale riguardanti la causa di merito, cui il chiesto provvedimento e' strumentale, con la conseguenza che, a norma dell'art. 701 c.p.c., la competenza a provvedere in via d'urgenza ante causa, spetta al pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso (cfr. Cass. 1609-89 e 6412-83, fra le tante). Nella specie, non puo' trovare applicazione quindi la particolare regola di competenza territoriale "loci commissi delicti", dettata dall'art. 57 della legge al marchio, che concerne le controversie di merito in materia di marchi. Tanto precisato, occorre osservare che la Corte di Cassazione, esaminando l'art. 701 c.p.c., nella parte in cui dichiara competente a pronunciare sulla domanda proposta ex art. 700 c.p.c. il pretore del luogo in cui l'istante teme stia per verificarsi il fatto dannoso, ha posto in rilievo da tempo come la norma sia suscettibile di due interpretazioni, o in base all'elemento della sola attivita', dalla quale si teme possa derivare il pregiudizio imminente ed irreparabile che si vuole con la cautela atipica evitare, o in base all'elemento congiunto ed unitario dell'attivita' e del temuto conseguenziale effetto dannoso. Ed ha soggiunto che avendo il provvedimento d'urgenza lo scopo di neutralizzare in via preventiva il pregiudizio mediante l'inibizione o la idonea disciplina dello svolgimento dell'attivita' potenzialmente pregiudizievole, oggetto del provvedimento stesso e' proprio siffatta attivita', onde e' al luogo ove essa si esplica che occorre aver riguardo al fine di individuare il giudice territorialmente competente (cfr. Cass. 1119-85, fra le tante). Nella specie, l'Ambrosiano e la societa' Radwulf lamentano - come si e' detto -, tra l'altro, la violazione del marchio e chiedono che ne sia inibito l'uso. In questa situazione la disseminazione territoriale (in Italia e all'estero) del temuto pregiudizio impone l'esigenza di individuare un criterio oggettivo unico. Esso consiste nell'evidenziare il fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, attribuendo ad esso rilevanza preminente rispetto alla localizzazione diffusa delle varie componenti del danno stessa. Detto criterio, trattandosi di fabbricazione di prodotti posti in vendita sia nel territorio nazionale che all'estero, non puo' che essere ravvisato nel luogo in cui avviene la produzione, la quale costituisce l'attivita' potenzialmente pregiudizievole del diritto altrui. Orbene, poiche' lo stabilimento della societa' General Vapeur si trova a Pedrengo, localita' compresa nella circoscrizione della Pretura di Bergamo, e in Bergamo la predetta societa' ha anche la sua sede legale, la competenza a conoscere della richiesta di tutela d'urgenza spetta al pretore di quella citta'"; considerato che le conclusioni sopra riportate sono meritevoli di essere condivise e che pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Pretore di Bergamo; ritenuto conseguentemente che i resistenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo, P.Q.M. accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Pretore di Bergamo. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese, liquidate in L. 90.000, oltre L. 2.000.000 per onorario. Cosi' deciso in Roma nella Camera di Consiglio della 1 sezione civile il 12 luglio 1991.

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