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Il giudice del luogo in cui sono stati commessi atti lesivi dei diritti del titolare di un marchio o brevetto, adito ai sensi dell' art. 76 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, puo' conoscere anche dalla domanda riconvenzionale di nullita' del brevetto, per la quale e' prevista la competenza territoriale inderogabile del domicilio del convenuto; infatti, l'inderogabilita' territoriale ha la funzione di eliminare ogni potere di scelta delle parti, ma non esclude che possano configurarsi eccezioni poste dalla stessa legge, quando motiv di connessione fra piu' domande le rendono opportune, quale e' appunt quella prevista dall'art. 36 cod. proc. civ., secondo cui il fare della domanda principale attrae quella della riconvenzionale, con esclusione delle cause che rientrano nella competenza " per materia e per valore" - Ma non anche di quella territoriale inderogabile - di altro giudice.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente " Pellegrino SENOFONTE Consigliere " Vincenzo CARBONE " " Giancarlo BIBOLINI " " M. Rosario MORELLI Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TERMOMECCANICA G.L. S.N.C., corrente in Casina (RE), in persona del suo legale rappresentante in carica, elett.te dom.to in Roma, Via dell'Olmata 30 presso l'Avv. pasquale Cippone, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Corsi; giusta delega connessione del marchio in calce al ricorso. Ricorrente contro UNIVERSAL BENCH S.p.A., con sede in Massa, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via P.L. da Palestrina n. 48, presso l'Avv. Enrico da Pergola, che la rappresenta e difende con l'Avv. Giovanni Pellegrino, giusta delega a margine del controricorso. Controricorrente A seguito di ordinanza dibattimentale del 29.3.91, per integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte di Appello di Milano.  connessione del marchio Avverso la sentenza n. 1814 della Corte di Appello di Milano del 27.9.88. E' presente per il ricorso l'Avv. Cippone (intervenuto alla fine della relazione). Per il resistente l'Avv. La Pergola. Il Cons. Dr. Morelli svolge la relazione. La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso. L difesa del resistente chiede il rigetto del ricorso. Il P.M. Dott. connessione del marchio  Eduardo Di Salvo conclude per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con citazione del 24 aprile 1984, la Universal Bench S.p.A. esponeva di essere titolare di due modelli di utilita', il primo riguardante una "pedana mobile perfezionata per posizionare una vettura su telaio sollevato", il secondo concernente "un dispositivo di spinta trazione per il raddrizzamento di carrozzeria di autoveicoli"; di avere accertato esposizione, nella Fiera Campionaria di Milano, connessione del marchio  anno 1984, a cura della s.n.c. Termomeccanica G.L. di Giangolini e C., di apparecchi e dispositivi aventi caratteristiche tecniche protette dai suddetti brevetti; di aver ottenuto dal Presidente del Tribunale di Milano, e di avere attuato, descrizione giudiziale dei suddetti dispositivi esposti dalla Termomeccanica G.L. s.n.c.; e tutto cio' premesso, evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, la suddetta societa', per sentire dichiarare che le apparecchiature oggetto della descrizione violavano i diritti di esclusiva  connessione del marchio discendenti, a favore di essa datrice, dai brevetti in questione; con inibizione alla convenuta di produzione e vendita di tali apparecchiature, assegnazione in proprieta' del materiale contraffatto, pubblicazione del  connessione del marchio dispositivo della emananda sentenza e vittoria di spese, danni riservati a separato giudizio. Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale e chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la nullita' dei brevetti, siccome contenenti utilizzazione di nozioni di comune dominio. In corso di causa veniva  connessione del marchio concesso sequestro ex art. 81 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, limitatamente ad un brevetto. Il Tribunale, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza, accolse tutte le domande dell'attrice. 2. La Corte di Appello di Milano confermo' la sentenza, osservando che, pur essendo la domanda riconvenzionale di nullita' oggetto di competenza territoriale inderogabile, il Foro della domanda principale attraeva quello della riconvenzionale, salvi i limiti della competenza per materia e per valore. Sul merito, statui' la Corte che non sussistevano dubbi circa  connessione del marchio la produzione delle attrezzature, esposte alla Fiera di Milano, da parte della Termomeccanica; che il fascicolo del procedimento di descrizione (del quale era stata contestata l'acquisizione), era stato acquisito in modo tale da poter essere posto a fondamento della decisione di primo grado e conosciuto dalle parti, anche se non vi era un formale provvedimento di ammissione. Quanto alla mancata ammissione di mezzi istruttori, diretti a dimostrare l'anteriorita' della produzione rispetto ai modelli di utilita' invocati, la Corte ritenne che la prova offerta, avendo  connessione del marchio riferimento ad epoca imprecisata, non era tale da vincere la presunzione di validita' che assiste il brevetto. La decisione di primo grado veniva pure confermata sul punto della ritenuta superfluita' di consulenza tecnica, non essendo stata l'istanza relativa accompagnata dall'applicazione di dati oggettivi concernenti specifiche anteriorita'. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la "Termomeccanica" deducendo tre mezzi d'annullamento. Resiste con controricorso la Universal Bench. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo dell'impugnazione - incentrato sulla connessione del marchio  dedotta violazione degli artt. 75, 76 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 e duplicemente articolato - la ricorrente critica la Corte di Appello per avere erroneamente (a suo avviso) confermato la competenza territoriale dei Giudici milanesi, ex art. 76 cit.: a) non ostante la proposta domanda riconvenzionale di nullita' dei brevetti, che avrebbe dovuto radicare la diversa competenza territoriale inderogabile del domicilio del convenuto; b) pur in mancanza di prova del concorso  connessione del marchio del fabbricante nell'attivita' espositiva, quale invece (si assume) postulato dalla giurisprudenza (Cass. n. 1717-83; 550-65; 3772-57), ai fini della deroga della competenza generale del Foro del convenuto. 1-b. La complessa censura e' sotto ogni profilo infondata. In primo luogo, va ribadito che il giudice del luogo in cui sono stati commessi  connessione del marchio denunciati atti lesivi dei diritti del titolare di un marchio o brevetto (come nella specie) adito ai sensi dell'art. 76 r.d. 1127-1939, puo' conoscere anche della domanda riconvenzionale di nullita' del brevetto, per la quale e' prevista la competenza territoriale inderogabile del domicilio del convenuto (cfr. sent. 2169-87; 541-76; 3189-71). Infatti l'inderogabilita' territoriale ha la funzione di eliminare ogni potere di scelta delle parti, ma non esclude che possano configurarsi eccezioni poste dalla stessa legge, quando motivi di connessione fra piu' domande le rendano opportune. Ed una di tali  connessione del marchio eccezioni e' appunto quella prevista dall'art. 36 c.p.c., secondo cui il foro della domanda principale attrae quello della riconvenzionale: atteso che detta norma, della quale non e' possibile l'interpretazione analogica, esclude la competenza del giudice della causa principale nelle sole ipotesi in sui la cognizione della riconvenzionale rientri nella sfera della competenza "per materia o per valore" - ma non anche di quella territoriale inderogabile - di altro giudice (v.  connessione del marchio in senso conforme, sent. n. 7331-90). 1-c. In secondo luogo, e' pur vero che le decisioni richiamate dalla ricorrente hanno affermato che "ove non si deduca il concorso di una attivita' del fabbricante,  connessione del marchio la mera esposizione in vendita del prodotto fabbricato in violazione del diritto di privativo non puo' radicare la competenza, ex art. 76 r.d. 1127 cit., del giudice del luogo ove si e' verificato il fatto lesivo". Ma cio' in fattispecie in cui la vocatio in ius era direttamente indirizzata allo stesso fabbricante. nei cui confronti, in difetto di un suo concorso nell'attivita' espositiva, non poteva evidentemente configurarsi alcun motivo  connessione del marchio di collegamento con il luogo dell'esposizione, agli effetti considerati. Viceversa, nel caso in cui sia (come nella specie) chiamato in giudizio l'espositore - l'autore cioe' di una condotta di per se' lesiva del diritto di privativa - bene egli e' convenuto innanzi al giudice del luogo in cui il fatto lesivo (esposizione) si e' verificato: come, del resto, incidentalmente  connessione del marchio riconosciuto nelle stesse pronunzie ex adverso invocate, delle quali risulta quindi fraintesa, dalla ricorrente, l'effettiva portata interpretativa. 2. Del pari destituito di fondamento e' pure il secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta dalla Termomeccanica che i giudici di merito abbiano giudicato della contraffazione, con riferimento al verbale di descrizione redatto alla Fiera, in esecuzione del decreto concesso in limite litis dal Presidente del Tribunale  connessione del marchio di Milano ex art. 81 L.I., senza che vi fosse stato un esplicito provvedimento di sua ammissione nel processo, secondo quanto previsto dall'art. 698 c.p.c. ult. co. Infatti - come e' ius receptum - la produzione in giudizio di prove assunte in sede di istruzione preventiva non comporta un previo formale provvedimento di ammissibilita', necessario  connessione del marchio essendo soltanto che la parte sia stata posta in condizione di contraddire circa le risultanze delle prove preventive (cfr. sentt. 3680-68; 280-66; 32-62). Il che, nella specie, la Corte di Appello - con giudizio di fatto correttamente motivato e percio' insindacabile in sede di legittimita' - ha appunto ritenuto che sia avvenuto, avendo accertato non solo che la convenuta, con la normale diligenza avrebbe potuto consultare il fascicolo d'ufficio ed il suo contenuto, ma che fin  connessione del marchio dall'atto introduttivo del giudizio, gli esiti della descrizione le erano stati resi noti ed essa nulla aveva obiettato, limitandosi a prenderne atto. 3. Ed infondato e', infine, anche il terzo ed ultimo mezzo della impugnazione, volto a denunciare una pretesa violazione degli artt. 191, 245, 345 c.p.c., in cui si assume che sia incorsa la Corte a quo per non  connessione del marchio aver ammesso la prova testimoniale dedotta dall'appellante (e volta a comprovare l'assenza di novita' dei modelli di utilita' invocati dall'attrice), nonostante l'integrazione fatta in secondo grado rispetto alla deduzione non ammessa dal Tribunale per difetto di specificita', ne' la chiesta C.T.U. Anche in parte qua la sentenza impugnata si sottrae infatti,  connessione del marchio a censura. a) Quanto al profilo della non ammessa prova orale, perche' essa e' sul punto conforme al consolidato indirizzo interpretativo: secondo cui la prova testimoniale dichiarata inammissibile per genericita' nel giudizio  connessione del marchio di I grado, non puo' essere riproposta in appello, attraverso la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, in quanto se e' vero che il giudice d'appello puo' riesaminare la questione della sussistenza o meno della specificazione dei capitoli di prova dedotti in I grado, tuttavia la decadenza pronunziata in I grado non puo' essere sanata in appello mediante la tardiva indicazione dei fatti, ostandovi il principio della unicita'  connessione del marchio della prova sancito dall'art. 345 c.p.c. (cfr. 1986 n. 3815; 1975 n. 2023; 1970 n. 2105). b) E quanto alla C.T.U., perche' rettamente la Corte milanese (come gia' il Tribunale) ne ha negato l'ammissione, nel rilevato difetto di qualsiasi elemento di prova su fatti di divulgazione avvenuti prima del deposito dei brevetti azionati. In una situazione siffatta, la C.T.U. avrebbe assolto ad uno scopo esplorativo, che essa non puo' avere (Cass. 3.5.1978 n. 2055 e Cass. 10.11.1979 n. 5806); connessione del marchio  non potendo essa, invece essere utilizzata per esonerare le parte dagli oneri probatori che loro competono, ne' essere disposta al fine di raccogliere elementi di giudizio, che le parti debbono dimostrare altrimenti (Cass. 16.7.1979 n. 4151; Cass. 20.8.1977 n. 3817; Cass. 26.7.1977 n. 3340). 4. Il ricorso va, pertanto, integralmente  connessione del marchio rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo liquidate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in L. 2.054.800, con L. 2.000.000 per onorari. Deciso in Roma il 15 novembre.

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