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Concorrenza sleale

Nel comportamento di un commerciante al minuto il quale, di fronte alla richiesta del cliente (anche se agente provocatore) di una determinata merce, specificamente individuata con l'uso della parola costituente il marchio, consegni un prodotto di un diverso produttore (nella specie, "acqua tonica Schweppes", anziche' "acqua brillante Recoaro"), e' ravvisabile un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ., ai danni del produttore della merce richiesta solo quando tale comportamento si traduca in fatti reiterati, idonei a determinare la prevalenza sul mercato di un specifico prodotto in pregiudizio di un altro, e non invece quando si tratti di un fatto del tutto isolato.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente " Francesco FAVARA Consigliere " Alfredo ROCCHI " " Rosario DE MUSIS " " concorrenza sleale Vincenzo CARBONE Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TERME RECOARO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri, 5, presso l'avv. Luigi Manzi, rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Spanevello, giusta delega a margine del ricorso. Ricorrente contro LEONI VANDO Intimato Avverso la  concorrenza sleale sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 28.11.86; E' presente per il ricorrente l'avv. L. Manzi (delega); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 1991 del Consigliere Relatore dr. Carbone; La difesa del ricorrente chiede l concorrenza sleale 'accoglimento del ricorso; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Eduardo Di Salvo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 15.5.1980 la s.p.a. Terme di Recoaro affermo' che Leoni Vando era stato condannato, in base a decreto penale non opposto, ala pena di lire 10.000 per aver venduto nel suo bar acqua Tonica Schweppes invece della richiesta Acqua brillante Recoaro.  concorrenza sleale Chiede pertanto al Pretore di Reggio Emilia la condanna del Leoni al risarcimento del danno in lire 226.000 quale danno emergente, ed in lire 400.000 a titolo di lucro cessante oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna. L'adito Pretore con sentenza del 2.7.1981 accolse la domanda limitatamente al danno emergente, costituito  concorrenza sleale dal rimborso delle spese nei confronti dell'Istituto per la Tutela della proprieta' industriale, mentre ridusse da lire 400.000 a lire 350 il lucro cessante per la mancata vendita di una bottiglietta di Acqua brillante Recoaro, rigettando l'istanza di pubblicazione della sentenza perche' era stata gia' pubblicata la sentenza penale di condanna. concorrenza sleale  Su gravame della s.p.a. Terme di Recoaro e su appello incidentale del Leoni il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 28.11.1986 - oggetto della presente impugnativa - respinse entrambe le impugnazioni, compensando le spese di secondo grado. Secondo la decisione impugnata, l'azione di risarcimento danni e' basata soltanto sulla condanna  concorrenza sleale penale del Leoni a lire 10.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 515 c.p. in base al decreto penale non opposto e non puo', quindi introdursi come verrebbe la s.p.a. Recoaro un'azione di risarcimento danni per concorrenza sleale, ai sensi degli artt. 2598 e 2600 c.c.. L'azione proposta, pertanto, concerne unicamente il risarcimento danni conseguenti  concorrenza sleale al reato ai sensi dell'art. 185 c.p. per cui non si sarebbe dovuto neppure liquidare il rimborso delle pese per l'Istituto della tutela della proprieta' industriale erroneamente concesso nella sentenza pretorile, sul punto concorrenza sleale  non impugnata dal Leoni. Come ulteriore corollario di questa impostazione e' stata respinta la richiesta pubblicazione della sentenza civile di condanna in quanto costituisce un inutile duplicato della pubblicazione della sentenza penale, disposta ed effettuata ex art. 518 c.p., attraverso la quale il possibile discredito del nome di cui la s.p.a. Recoaro ha l'esclusiva ha gia' ricevuto specifica ed idonea riparazione  concorrenza sleale morale. Avverso questa decisione ricorre la s.p.a. Recoaro, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di un unico motivo. Il convenuto non si e' costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo del proposto ricorso la s.p.a. Recoaro censura l'impugnata sentenza per aver erroneamente qualificato l'azione  concorrenza sleale di risarcimento promossa dalla s.p.a. ricorrente come ispirata soltanto dal giudicato penale, senza tener conto del collegamento a tutto il comportamento concorrenziale posto in essere dal convenuto, il che ha comportato concorrenza sleale  sia una ridotta liquidazione del lucro cessante sia la mancata pubblicazione della sentenza. La censura non ha pregio. Occorre rilevare che, a differenza di quanto dottrina e giurisprudenza ritenevano in passato, oggi un rapporto  concorrenza sleale concorrenziale puo instaurarsi anche fra imprenditori che operano a diverso livello ed indipendentemente dall'accertamento che il commerciante abbia agito come persona interposta, su istigazione o previo accordo con altro produttore  concorrenza sleale concorrente e nell'interesse di questo al fine di danneggiare l'imprenditore che si dichiara danneggiato. In altri termini, anche in mancanza di prova sulla complicita' tra il commerciante e l'imprenditore concorrente, il commerciante  concorrenza sleale come soggetto estraneo alla competizione tra imprenditori di pari livello, che sono in corsa sul mercato per la prevalenza di un prodotto o per l'accaparramento della clientela, puo' porre in essere non solo un illecito comune perseguibile ex art. 2043 c.c., ma anche atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. Ed infatti assai delicata e' la posizione concorrenza sleale  del commerciante di prodotto tra loro concorrenti, perche' su di lui grava, in aggiunta alle obbligazioni derivanti dai singoli rapporti contrattuali con i diversi produttori, un dovere specifico di correttezza professionale e di non interferenza concorrenza sleale  nella gara tra i prodotti concorrenti affidategli per la vendita, dovere riconducibile all'area di applicazione dell'art. 2598 n. 3 c.c.. Deve pero' sottolinearsi - come questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare (Cass. 30.1.1990 n. 637) -  concorrenza sleale che ai fini della sussistenza della concorrenza sleale, diversa e' la posizione del concorrente dello stesso livello, rispetto al commerciante, poiche' indubbiamente e' diversa la concorrenza e la competizione tra produttori di prodotti  concorrenza sleale similari e tra produttori e rivenditori. In quest'ultimo caso e' stato ritenuto che la commissione di un unico atto illecito, di trascurabile rilievo economico, e certamente da solo non significativo di un comportamento  concorrenza sleale malizioso generalizzato, o di un disegno preordinato a determinare la prevalenza sul mercato di un prodotto anziche' di un altro, non e' idonea a concretare nei suoi requisiti soggettivi ed oggettivi il fenomeno giuridico della concorrenza sleale. In definitiva, nel comportamento del commerciante al minuto, il quale di fronte alla richiesta del cliente (anche se agente provocatore) di una determinata merce, specificamente individuata con l'uso della parola costituente il marchio, consegni un prodotto di diversa provenienza, e' ravvisabile una concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.  concorrenza sleale sotto il profilo dell'indebita e scorretta interferenza nella competizione tra imprese, solo in presenza di fatti reiterati idonei a determinare la prevalenza sul mercato di uno specifico prodotto in pregiudizio di un altro determinato prodotto e non certamente in presenza di un fatto del tutto isolato. Nella specie il giudice di merito, pur insistendo nella  concorrenza sleale qualificazione del richiesto risarcimento come di danno conseguente al reato ha tuttavia respinto anche l'ipotesi di danno derivante da concorrenza sleale in quanto ha messo in rilievo, da un lato, che trattavasi di un'unica vendita  concorrenza sleale isolata, effettuata nel lontano 7.3.1979, su richiesta dell'ispettore facente parte dell'istituto di tutela della proprieta' industriale, dall'altro che la presunta pluralita' di illeciti e' rimasta al rango di mera congettura priva di qualsiasi riscontro probatorio. Tant'e' che lo stesso giudice di primo grado ha liquidato come lucro cessante la somma di concorrenza sleale  lire 350 pari alla mancata vendita di un'unica confezione di Acqua brillante Recoaro e la ricorrente, allora appellante riconosce che "e' mancata... una precisa dimostrazione del danno sotto il profilo della diminuita vendita di  concorrenza sleale Acqua brillante". Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso dev'essere respinto. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della controparte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Cosi' deciso in Roma addi' 8 novembre 1991 nella camera di consiglio della prima sezione  concorrenza sleale civile.

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