Art. 1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Massima della Cassazione
Vizi sopravvenuti
Anche in presenza di un vizio della cosa locata rilevante ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. è operante l'obbligo del conduttore, previsto dall'art. 1577, primo comma, di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni, dovendosi distinguere tra la conoscenza in termini generali del vizio e la conoscenza di una specifica manifestazione dello stesso che sopravvenga nel corso della locazione ed esiga interventi immediati. E il concorso di colpa del conduttore che abbia omesso di dare tale avviso è configurabile anche in presenza della responsabilità gravante, ai sensi dell'art. 1578 secondo comma, sul locatore che non provi di avere ignorato senza colpa il vizio.
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