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Vizi della cosa locata

Art. 1578 Vizi della cosa locata

Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Massima della Cassazione
Vizi della cosa locata
In relazione al contratto di locazione di immobili urbani, il conduttore, il cui godimento del bene nei termini di cui alle previsioni contrattuali risulti ridotto o escluso per fatti sopravvenuti, ha diritto al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento dell'obbligo di mantenere la cosa locata - comprensiva, se si tratta di immobile sito in un condominio, delle parti e dei servizi comuni - in condizioni da servire all'uso convenuto, ove quei fatti gli producano pregiudizi ulteriori e diversi rispetto alla diminuzione o perdita del godimento del bene locato.(In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva in concreto escluso l'esistenza di un nesso causale tra la diminuzione degli introiti della società conduttrice, ed il fatto che lo stabile ove si trovava l'appartamento oggetto della locazione aveva subito due incendi, le cui conseguenze erano state eliminate solo con molto ritardo dal proprietario).

Vizi della cosa locata
 
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