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Sublocazione o cessione della locazione

Art. 1594 Sublocazione o cessione della locazione

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Massima della Cassazione

Sublocazione o cessione della locazione

Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cessione del contratto di locazione di un immobile destinato ad attività di impresa, che avvenga con la cessione contestuale dell'azienda del conduttore, non richiede il consenso del locatore, ma deve essere a questi comunicata a pena di inopponibilità, senza che rilevi la conoscenza che questi abbia comunque avuto della cessione, in mancanza di prova della sua accettazione, il cui accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (Nella specie, concernente la locazione di un immobile di proprietà dello Stato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la possibilità di desumere l'accettazione da atti meramente interni dell'Amministrazione delle finanze).
Sublocazione o cessione della locazione
 
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