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Scorte vive

Art. 1641 Scorte vive

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme corporative o) i patti diversi.


Massima della Cassazione
Scorte vive
AI FINI DELLA PRONUNZIA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO, A NORMA DELL'ART 4 LETTERA A) DEL DLL 5 APRILE 1945 N 157, VA CONSIDERATO GRAVE INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO SIA IL SUBAFFITTO CONCLUSO SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE, IN QUANTO COSTITUISCE UNA IPOTESI DI VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELL'AFFITTUARIO INERENTE ALLA FEDELTA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, SIA L'ASPORTAZIONE DAL FONDO DELLE SCORTE VIVE E MORTE, PERCHE CON TALE PRIVAZIONE IL FONDO OGGETTO DEL CONTRATTO SUBISCE UNA MODIFICAZIONE RADICALE NON CONSENTITA ALL'UNILATERALE INIZIATIVA DELL'AFFITTUARIO


Scorte vive
 
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