Art. 1621 Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario
Massima della Cassazione
Riparazioni
L'art. 5, comma terzo, del D.L. n. 474 del 1987, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 12 del 1988 prevede, in favore degli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed assegnatari di enti di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 - 1982, con contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988, ed aventi titolo, in sostituzione dei proprietari concedenti, all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari danneggiate, una proroga di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori. I lavori che possono dar luogo alla proroga devono riferirsi all'unità immobiliare e alla relativa pertinenza, non essendo sufficiente che la riparazione abbia riguardato la sola pertinenza
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