Art. 1645 Riconsegna del bestiame
Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Massima della Cassazione
Riconsegna del bestiame
IL DIRITTO DI CREDITO DEL MEZZADRO A CONSEGUIRE IL PLUS'VALORE DELLE SCORTE VIVE ESISTENTI NEL FONDO MATURA SOLTANTO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE O SCIOGLIMENTO DELLA MEZZADRIA COME EFFETTO DI UNA VALUTAZIONE DIFFERENZIALE TRA VALORE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO E VALORE ALL'ATTO DELLA RICONSEGNA, E NON PUO ESSERE FATTO VALERE, PERCHE OBIETTIVAMENTE INCERTO NELLA SUA ESISTENZA ED ENTITA, NEL CORSO DEL RAPPORTO SULLA BASE DI STIME INTERMEDIE, E CIO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFERIMENTO A QUALSIASI TITOLO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO (AD ESEMPIO, ANCHE NEI CASI DI AFFITTO
Riconsegna del bestiame
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