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Proprietà del bestiame consegnato

Art. 1642 Proprietà del bestiame consegnato

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.


Massima della Cassazione
Proprietà del bestiame consegnato
IN TEMA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E GRAVITÀ D'UN INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE IN RELAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE SCORTE NEL FONDO ED ALL'IMPIEGO NELLA SUA COLTIVAZIONE DEL LETAME DEL BESTIAME, ASSUME RILEVANZA DECISIVA LO STABILIRE, AVUTO RIGUARDO ALLE CONCRETE MODALITÀ DELLA CONSEGNA DEL BESTIAME DA PARTE DEL LOCATORE, SE IL CONDUTTORE ABBIA ACQUISTATO LA PROPRIETÀ DELLE SCORTE (COME ACCADE NEL CASO DI CONSEGNA ESEGUITA CON LE MODALITÀ PREVISTE DAGLI ARTT. 1645, COMMA TERZO, E 1640, COMMA TERZO, COD. CIV.) O SE QUESTE SIANO RIMASTE DI PROPRIETÀ DEL LOCATORE (COME ACCADE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 1642 E 1645, COMMA SECONDO, COD. CIV.), GIACCHÉ, NELLA PRIMA IPOTESI, OVE L'AFFITTUARIO ALIENI IL BESTIAME, OCCORRE VALUTARE SE TALE ALIENAZIONE ABBIA FATTO VENIR MENO LA CONCRETA DESTINAZIONE AL SERVIZIO DEL FONDO DEI MEZZI NECESSARI ALLA SUA COLTIVAZIONE SECONDO I PRINCIPI DELLA BUONA TECNICA AGRARIA (ART. 1618 COD. CIV.), MENTRE NELLA SECONDA, COSTITUENDO LE SCORTE LA DOTAZIONE DEL FONDO, CHE DEVE ESSERE MANTENUTA PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO (ARTT. 1640, COMMA PRIMO, E 1642 COD. CIV.), LA LORO ASPORTAZIONE PRODUCE UNA RADICALE MODIFICAZIONE, CHE L'AFFITTUARIO NON PUÒ OPERARE UNILATERALMENTE SENZA INCORRERE IN UN INADEMPIMENTO CONTRATTUALE


Proprietà del bestiame consegnato
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