CORTE DI CASSAZIONESez. un., 19 novembre 2001, n. 14545.
Pres. Carnevale – Est. Vella – P.M. Maccarone (conf.) – cooperativa edilizia Piano Verde a.r.l. (avv.ti Bruno e Brischetto) c. Panebianco (avv.ti Furitano e Pecoraro). Edilizia popolare ed economica – Cessione in proprietà – controversie – obbligo assunto, con contratto preliminare, da cooperativa, non beneficiante di contributo statale, di trasferire l’alloggio in proprietà al socio – inadempimento – giurisdizione del giudice onorario – operatività dell’art. 131 T.U. n. 1165/38 – esclusione – fondamento.
Una volta concluso un contratto preliminare di vendita della proprietà di un alloggio costruito in cooperativa, deve ritenersi superata la fase del procedimento diretto alla scelta dell’assegnatario; ne consegue che la controversia promossa per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, essendo preordinata alla tutela di un diritto soggettivo di credito, appartiene alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, stante l’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 131 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica (approvato con R.D. 28 aprile 1938, n.1165), il quale individua il credito discriminante ai fini della devoluzione della controversia alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo nella circostanza che la cooperativa benefici del contributo erariale, mentre restano irrilevanti altre eventuali agevolazioni finanziarie o fiscali.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – con atto del 20 settembre 1995 Nicolò Panebianco citò, davanti al Tribunale di Palermo, la società cooperativa edilizia Piano Verde, di cui era socio, chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, la deliberazione di una sentenza sostitutiva del contratto di compravendita della proprietà di un appartamento che la convenuta si era obbligata a trasferirgli con convenzione del 10 aprile 1991 per il prezzo di 185 milioni di lire, interamente pagato. Con sentenza del 12 luglio 1997, pronunciata nella contumacia della convenuta, il tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, avendo ritenuto la causa di competenza del giudice amministrativo a norma dell’art. 131 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165. L’attore propose impugnazione, cui resistente la controparte, e la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 ottobre 1999, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice onorario, perché ha rilevato che, dagli elementi acquisiti al processo, dei tre lotti compresi nel programma edificatorio della società cooperativa, quello in cui si trovava l’alloggio prenotato dal Panebianco era stato costruito con capitali dei soci, non essendosi concessa per esso alcuna sovvenzione pubblica che era stata, invece, corrisposta per gli altri due lotti dalla Regione Sicilia, ai sensi delle legge regionali 20 dicembre 1975 n. 79 e 5 dicembre 1977 n. 95. La società cooperativa edilizia Piano Verde ricorre per Cassazione con due motivi. Il Panebianco resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con i due motivi del ricorso si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, mentre avrebbe dovuto ritenere che la causa rientrava tra quelle devolute alla competenza esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 131 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, perché il lotto n. 3 – nel quale vi era l’alloggio del Panebianco – era stato costruito con agevolazioni economiche, finanziarie e fiscali, operanti nei c.d. piani di zona, aventi finalità essenzialmente pubblicistiche. Si soggiunge che si sarebbe dovuta dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo anche perché il Panebianco era titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, non essendogli stato ancora assegnato l’alloggio, a causa del suo rifugio di pagamento dell’intero prezzo, motivato con il pretesto che era stato maggiorato illegittimamente dall’assemblea dei soci con deliberazione dell’8 ottobre 1994. Il ricorso è infondato. Poiché dagli atti del processo risulta che dalle parti era stato concluso un contratto preliminare di trasferimento della proprietà dell’alloggio, deve ritenersi che sia stata superata la fase del procedimento diretto alla scelta degli assegnatari, e che il Panebianco, proponendo contro la società cooperativa la domanda prevista dall’Art. 2932 del c.c., abbia agito a tutela di un suo diritto soggettivo di credito e instaurato, quindi, un processo in ordine al quale la giurisdizione appartiene alla autorità giudiziaria ordinaria, essendo nella specie inapplicabile l’art. 131 del R.D. aprile 1938 n. 1165, che devolve alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in esso elencate, a prescindere dalla natura dell’interesse (diritto soggettivo o interesse legittimo) protetto (conf. sent. n. 781 del 1993). Tale norma, infatti, è operante secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 2828/1984/2342/1993) soltanto se sia parte della controversia una cooperativa, che abbia costituito gli alloggi con il contributo totale o parziale dello Stato, mentre nel caso in esame la stessa ricorrente ha ammesso che i costi di edificazione erano stati sopportati per intero dai singoli soci, non avendo essa fruito di alcun contributo pubblico, ma beneficiato soltanto di “alcune agevolazioni finanziarie e fiscali”, irrilevanti ai fini del riparto di giurisdizione. Pertanto deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, rigettarsi il ricorso e condannarsi la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio a favore del controricorrente.
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