Art. 1575 Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Massima della Cassazione
Obbligazioni principali del locatore
La distruzione del bene locato, la quale fa venir meno l'obbligo di manutenzione a carico del locatore, limitato alle riparazioni da effettuare sulla cosa e non esteso alla ricostruzione totale o parziale della stessa, rendendo applicabile la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale), della prestazione, ricorre non solo quando il bene locato sia totalmente distrutto ma anche quando la rovina, pur essendo parziale, riguardi gli elementi principali e strutturali del bene in modo che, con riferimento alla sua organica individualità ed alla sua destinazione ne sia pregiudicata definitivamente la funzionalità e l'attitudine a prestarsi al godimento previsto dalle parti con il contratto. Pertanto, la distruzione di un singolo elemento essenziale o strutturale non equivale a distruzione parziale dell'immobile locato solo se gli altri elementi, rimasti in efficienza, assicurino la consistenza complessiva dell'immobile e la sua funzionalità, in modo che l'esecuzione delle opere di riparazione riguardi un bene che, non avendo perduto la propria complessiva e definitiva funzionalità, possa considerarsi sostanzialmente quello originario. (Nella specie, il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di un immobile destinato a magazzino e deposito avendo accertato che a seguito di un incendio erano andati distrutti e dovevano essere ricostruiti elementi essenziali e strutturali di enorme rilevanza, in senso qualitativo piuttosto che quantitativo, come le rampe di accesso, e due campate delle solette, non più idonee a sopportare i carichi dei veicoli in movimento). |