Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Locazione
Affitto
Affitto a coltivatore
Fondi rustici
Fondi urbani
Leggi
Locazione in genere
Moduli
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Morte dell'inquilino

Art. 1614 Morte dell'inquilino

Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.


Massima della Cassazione
Morte dell'inquilino
A DIFFERENZA DELLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA LA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, CON L'ART. 6 PER GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E CON L'ART. 37 PER GLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, HA COMPIUTAMENTE E DIRETTAMENTE DISCIPLINATO LA MATERIA DELLA SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL CASO DI MORTE DEL CONDUTTORE CON LA CONSEGUENZA CHE LA DIVERSA DISCIPLINA DELL'ART. 1614 COD. CIV., DEVE RITENERSI ABROGATA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDDETTA LEGGE AI SENSI DELL'ART. 84 DELLA MEDESIMA LEGGE


Morte dell'inquilino
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009