Art. 1614 Morte dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Massima della Cassazione
Morte dell'inquilino
A DIFFERENZA DELLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA LA LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, CON L'ART. 6 PER GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E CON L'ART. 37 PER GLI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO, HA COMPIUTAMENTE E DIRETTAMENTE DISCIPLINATO LA MATERIA DELLA SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL CASO DI MORTE DEL CONDUTTORE CON LA CONSEGUENZA CHE LA DIVERSA DISCIPLINA DELL'ART. 1614 COD. CIV., DEVE RITENERSI ABROGATA CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDDETTA LEGGE AI SENSI DELL'ART. 84 DELLA MEDESIMA LEGGE
Morte dell'inquilino
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