Art. 1627 Morte dell'affittuario
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Massima della Cassazione
Morte dell'affittuario
In tema di contratti agrari, la disposizione dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982 - secondo cui, in caso di morte dell'affittuario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale - trova applicazione solo con riguardo all'erede dell'affittuario coltivatore diretto, in considerazione anche della mancata menzione di detta norma tra quelle che l'art. 23 della legge stessa ritiene applicabili ai contratti d'affitto a conduttore non coltivatore diretto. Pertanto, il caso di morte di affittuario non coltivatore diretto resta disciplinato dall'art. 1627 cod. civ., non abrogato per incompatibilità con le disposizioni della menzionata legge n. 203 del 1982, la quale attribuisce al concedente una mera facoltà di recesso (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva accertato che l'erede del conduttore non aveva titolo a subentrare nel contratto d'affitto perché, anche a ritenere applicabile l'art. 49 della legge n. 203 del 1982 all'ipotesi di affittuario defunto non coltivatore diretto, non risultava che avesse esercitato e continuasse ad esercitare sul fondo attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore principale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1975).
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