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Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Art. 1623 Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma corporativa), o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del provvedimento dell'autorità.

Massima della Cassazione
Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
IN TEMA DI CONTRATTI AGRARI, L'ART. 42 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203, IL QUALE, NEL CONCORSO DI DETERMINATI REQUISITI, RICONOSCE AL CONCEDENTE IL "DIRITTO DI RIPRESA", SI RIFERISCE AI RAPPORTI IN CORSO (OD IN REGIME DI PROROGA) ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE MEDESIMA, E, PERTANTO, NON È APPLICABILE PER I RAPPORTI INSORTI SUCCESSIVAMENTE. A TALE FINE, PERALTRO, DEVE CONSIDERARSI CHE LA CONVERSIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO, AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA CITATA LEGGE, OVVERO IL SUBINGRESSO NELLA QUALITÀ DI AFFITTUARIO DI UN ALTRO COMPONENTE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE NON IMPLICANO LA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO, MA RAPPRESENTANO MERA MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO, SICCHÉ, ANCHE SE SOPRAVVENGANO DOPO L'INDICATA DATA, NON VALGONO AD ESCLUDERE L'OPERATIVITÀ DEL SUDDETTO ART. 42


Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale


 
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