Art. 1574 Locazione senza determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Massima della Cassazione
Locazione senza determinazione di tempo
Nel regime transitorio della legge 27 luglio 1978 n. 392, le locazioni abitative in corso e non soggette a proroga sono governate dalle disposizioni dell'art. 65 che mentre prescrive un "minimum" di durata del contratto, lascia salva la facoltà delle parti di concordare una durata maggiore senza con ciò sottrarre il rapporto alla sfera di applicabilità della legge n. 392 del 1978, atteso che la" detrazione del tempo già trascorso dall'inizio della locazione o dalla data del suo rinnovo "è prevista unicamente per il caso in cui tale eventualità si sia in concreto verificata. Conseguentemente, il canone delle suddette locazioni viene determinato, ai sensi del richiamato art. 65, ancorché l'ulteriore durata del rapporto pattiziamente prevista sia superiore ad un quadriennio dal momento dell'entrata in vigore della legge.
Locazione senza determinazione di tempo
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