ANNO/NUMERO: 1990/00974
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Fernando SANTOSUOSSO Presidente
" Gioacchino DE ROSA Consigliere
" Ubaldo FRANCABANDERA "
" Aldo PAPA "
" Francesco SOMMELLA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
MARTEDI RAFFAELE - MORETTA PAOLO - PATRICELLI ARTURO - NICOLO'
GIUSEPPE - IODICE GIOVANNINA - TARTAGLIONE RAFFAELA E CATERINA -
elett. dom. in Roma, Via Silvio Pellico n. 24 presso l'avv. Cesare
Romano Carello, rapp.ti e difesi dall'avv. Valerio Gaglione per
delega a margine del ricorso.
Ricorrenti
contro
FERRARO GIUSEPPE - elett. dom. in Roma, Lgtv. delle Navi n. 30 presso
l'avv. Mario Montuori, rapp. e difeso dall'avv. Elio Sticco per
delega a margine del controricorso.
Controricorrente
Visto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V.
del 12.1.-13.2.84 (R.G. 3391-83);
Udito il Cons. Rel. dr. F. Sommella nella pubblica udienza del
14.6.88.;
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dr. M. Zema che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Marcianise, depositato il 10-12-1981,
Ferraro Giuseppe premesso di essere proprietario di uno stabile sito
in Marcianise, composto da vari appartamenti e da locali ad uso
abitativo, condotti in locazione da Martedi' Raffaele, Moretta Paolo,
Patricelli Arturo, Nicolo' Giuseppe, Iodice Giovannina, Tartaglione
Raffaele e Tartaglione Caterina; che intendeva procedere alla
ristrutturazione dell'intero immobile ed all'uopo aveva ottenuto
licenza edilizia, chiedeva l'immediato rilascio delle unita'
immobiliari da parte dei predetti conduttori.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepivano
pregiudizialmente che la competenza del Giudice adito sussisteva
solamente per la causa contro uno di essi mentre per le altre era
competente per valore il Conciliatore; nel merito deducevano
l'infondatezza della domanda.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, in ordine alla
natura ed entita' dei lavori da eseguire, il Pretore, con sentenza
10-6-1983, condannava i convenuti al rilascio.
A seguito di impugnazione dei soccombenti, il Tribunale di S. M.
Capua Vetere, con sentenza 12-1-13-2-1984, confermava quella del
primo Giudice.
Ritenevano i giudici di appello che giustamente il Pretore aveva
disatteso l'eccezione di incompetenza per valore, perche' le domande
che si sarebbero dovute devolvere alla cognizione del giudice
inferiore erano attratte nella sfera di competenza di quello
superiore, per effetto di una di maggior valore proposta con lo
stesso atto introduttivo; che, in ordine al merito, sussistevano gli
estremi dell'ipotesi di recesso previste dal n. 3, e non dal n. 4,
dell'art. 59 L. n. 392-78, avuto riguardo alle risultanze della
consulenza tecnica di ufficio, cosicche' rimanevano estranee al thema
decidendum le contestazioni dei conduttori sulla validita' o
legittimita' della licenza edilizia, non essendo questa necessaria
per la proponibilita' della domanda di rilascio in esame; chela
natura dei lavori da eseguire (comportanti tra l'altro la rimozione
del tetto, il rifacimento di tutti i servizi igienici e della
pavimentazione) non consentiva la permanenza dei conduttori nello
stabile; che non era di ostacolo alla pronuncia di rilascio la
circostanza che non fosse stata pagata od offerta ai conduttori di
locali ad uso diverso da quello abitativo l'indennita' per la perdita
dell'avviamento commerciale, riguardando la medesima (da
corrispondere in misura pari a 18 mensilita' dell'ultimo canone
locativo) la fase esecutiva del rilascio stesso, come si desumeva
dall'art. 34 della citata legge n. 392-78.
Avverso questa sentenza i predetti conduttori hanno ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi, resiste il Ferraro con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando la violazione
dell'art. 360 n. 2-3-4 c.p.c. in relazione agli art. 10 co. 2, 103 e
161 dello stesso codice, sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto
riformare la sentenza del Pretore, perche' su alcune delle domande
proposte nello stesso processo, la competenza per valore spettava al
Conciliatore, e nell'ipotesi di litis-consorzio facoltativo
l'anzidetta competenza si determina sulla base di ogni singola
domanda, senza che il rapporto di connessione esistente tra loro
possa comportare il loro cumulo.
Il motivo e' infondato.
Nella specie la domanda e' stata proposta con unico atto di
citazione contro piu' convenuti cumulativamente, determinando una
situazione di litisconsorzio passivo facoltativo, che, come e' noto,
lascia persistere la sostanziale autonomia dei rapporti formalmente
inseriti in un unico processo, con la conseguenza che la competenza
per valore si determina in base al valore di ciascuna domanda.
Peraltro e' subito da aggiungere che ancorche' sia inapplicabile al
litisconsorzio facoltativo il disposto dell'art. 10 co. 2 c.p.c. che
prevede il cumulo delle domande proposte nello stesso processo, nei
confronti della medesima persona e non anche di piu' litisconsorti
nondimeno se il giudice adito e' investito di competenza in ordine ad
alcune delle domande, deve decidere anche su quelle di minor valore
che sarebbero di competenza del giudice inferiore, sempre che non
ritenga che la riunione ritarderebbe il processo (art. 103 cpv.
c.p.c.).
Conseguentemente, poiche' in sentenza il Tribunale ha rilevato
l'esistenza di una causa rientrante nella competenza per valore del
Pretore ed ha esposto le ragioni per le quali non doveva disporsi in
primo grado la separazione delle altre cause, cosi' condividendo
l'operato del primo giudice, la decisione adottata si sottrae ai
rilievi formulati con il motivo fin qui esaminato.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando la violazione
dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 59 L. 392-78 n. 3
e 4 ed all'art. 112 c.p.c., sostengono che il Tribunale avrebbe
dovuto considerare che ai sensi del n. 4 del citato art. 59, per
potersi procedere da parte del locatore all'azione di recesso in
vista dell'esecuzione dei lavori di trasformazione dell'immobile
locato, occorra una valida licenza e lo scopo di creare nuovi locali,
per cui nel caso concreto, mancando tali condizioni legittimanti la
detta azione, non era consentito risolvere la vertenza inquadrando la
fattispecie nella diversa ipotesi di cui al n. 3 dello stesso
articolo di legge, che non era stata dedotta in causa.
Il motivo e' infondato.
Premesso che la decisione adottata non ha violato ne' il principio
di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ne' il divieto di
sostituire di ufficio un'azione diversa a quella proposta, va
osservato che nel caso concreto i giudici di merito hanno
accuratamente esaminato le risultanze della consulenza tecnica di
ufficio, traendo il convincimento che i lavori che il locatore
intendeva effettuare non consistevano nell'integrale trasformazione
delle strutture interne del fabbricato al fine di aumentarne la
volumetria e ricavarne nuove unita' abitative bensi' in opere di
rifacimento statico aventi soltanto finalita' conservative, senza
creare un quidi novi rispetto a cio' che esisteva, e, come tali
previsti e contemplati nella disposizione di cui al n. 3 dell'art. 59
L. 392-78, che non richiede, come condizione dell'azione di rilascio,
il possesso della concessione edilizia.
Pertanto, tale motivazione, che ha valutato su un piano di minore
ampiezza e senza errori logico-giuridici i fatti prospettati
dall'attore, inquadrandoli nella ipotesi legislativa appropriata al
caso concreto, non rileva alcuno dei vizi denunciati.
Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando la violazione
dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 5 della legge 20-3-1865 n.
2248, adducono che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il problema
della disapplicazione di una concessione amministrativa non piu'
vitale ed in ordine alla quale era stato proposto ricorso al T.A.R..
Il motivo e' inammissibile, perche' introduce in questa sede una
questione che in base alla sentenza impugnata non risulta prospettata
negli stessi termini e con le stesse finalita' nel giudizio di
merito. Peraltro e' opportuno ricordare che la nozione di
ristrutturazione dell'immobile, che legittima il recesso del locatore
dal contratto di locazione, deve essere ricavata dall'art. 31 L.
5-8-1978 n. 4567 che nella definizione degli interventi sull'immobile
ha carattere di norma generale, in considerazione della sua
inclusione tra le norme generali per il recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente, nonche' del disposto dell'ultimo
comma stesso art. per il quale le definizioni in questione prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi.
Conseguentemente, rientrano nella nozione di integrale
ristrutturazione (distinta dalla manutenzione straordinaria, avente
finalita' solo conservative) gli interventi che comportano, come
risultato, modificazioni della struttura dell'immobile che viene a
costituire un'entita' antologicamente e qualitativamente diversa da
quella precedente (cf. Cass. 17-1-1984 n. 403; 10-6-1987 n. 5058).
Inoltre nelle controversie in materia di recesso, come e' quella
in esame, la giurisdizione del giudice ordinario va affermata, in
quanto la domanda si collega a posizioni di diritto soggettivo, il
che comporta che essa non rimane esclusa dal fatto che il convenuto
contesti l'esistenza e la legittimita' della concessione edilizia, e
resta insensibile all'eventuale pendenza del ricorso proposto dal
conduttore davanti al giudice amministrativo per conseguire, nei
confronti del Comune, l'annullamento di quella concessione (cf. Cass.
S.U. 20-12-1985 n. 6519).
Con il quinto motivo i ricorrenti, denunziando la violazione
dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 34 L. 392-78,
lamentano che per alcuni di essi, detentori di locali destinati ad
attivita' commerciale, il locatore Ferraro non ha fatto offerta
dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento.
Il motivo e' infondato, atteso che sul punto la sentenza impugnata
si e' uniformata all'orientamento di questa Corte Suprema, secondo
cui la corresponsione dell'indennita' di avviamento non costituisce
condizione di proponibilita' o di procedibilita', non incidendo sulla
adozione del provvedimento di rilascio bensi' soltanto sulla
attuazione di questo, e, quindi, sull'esercitabilita' dell'azione
esecutiva, donde la conseguenza che il conduttore puo' dedurre la
mancanza di tale condizione con l'opposizione all'esecuzione (cf.
Cass. 17-1-1983 n. 354; id. 26-4-1985).
Il ricorso va dunque integralmente respinto ed i ricorrenti,
soccombenti, devono essere condannati solidamente al pagamento delle
spese del presente giudizio per cassazione in favore del Ferraro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti in solido a pagare le spese di questo giudizio per
cassazione, liquidate in L. 23.200 oltre a L. 600.000 (seicentomila)
per onorari in favore del resistente.
Cosi' deciso in Roma il 14-6-1988.
|