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Incendio di cosa assicurata

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).

Massima della Cassazione

Incendio di cosa assicurata
La distruzione del bene locato, la quale fa venir meno l'obbligo di manutenzione a carico del locatore, limitato alle riparazioni da effettuare sulla cosa e non esteso alla ricostruzione totale o parziale della stessa, rendendo applicabile la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale), della prestazione, ricorre non solo quando il bene locato sia totalmente distrutto ma anche quando la rovina, pur essendo parziale, riguardi gli elementi principali e strutturali del bene in modo che, con riferimento alla sua organica individualità ed alla sua destinazione ne sia pregiudicata definitivamente la funzionalità e l'attitudine a prestarsi al godimento previsto dalle parti con il contratto. Pertanto, la distruzione di un singolo elemento essenziale o strutturale non equivale a distruzione parziale dell'immobile locato solo se gli altri elementi, rimasti in efficienza, assicurino la consistenza complessiva dell'immobile e la sua funzionalità, in modo che l'esecuzione delle opere di riparazione riguardi un bene che, non avendo perduto la propria complessiva e definitiva funzionalità, possa considerarsi sostanzialmente quello originario. (Nella specie, il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di un immobile destinato a magazzino e deposito avendo accertato che a seguito di un incendio erano andati distrutti e dovevano essere ricostruiti elementi essenziali e strutturali di enorme rilevanza, in senso qualitativo piuttosto che quantitativo, come le rampe di accesso, e due campate delle solette, non più idonee a sopportare i carichi dei veicoli in movimento).

Incendio di cosa assicurata
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