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Incapacità o insolvenza dell'affittuario

Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario

L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

Massima della Cassazione
Incapacità o insolvenza dell'affittuario
NEL PROCESSO AVENTE PER OGGETTO IL RISCATTO DEL FONDO RUSTICO DA PARTE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE, AI SENSI DEGLI ARTT 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 E 7 DELLA LEGGE N 817 DEL 1971, L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO D'AFFITTO SUL FONDO STESSO, QUALE CAUSA OSTATIVA ALL'ESERCIZIO DEL RISCATTO, VIENE COMPIUTO IN VIA MERAMENTE INCIDENTALE. DA CIO CONSEGUE CHE ESSO ACCERTAMENTO NON COMPORTA NE LO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE ORDINARIA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, NE LA NECESSITA DI INTEGRARE IL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PRETESO AFFITTUARIO, NE, INFINE, L'INCAPACITA DI TESTIMONIARE DI QUEST'ULTIMO



Incapacità o insolvenza dell'affittuario
 
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