Art. 1585 Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio (1168
Massima della Cassazione
Garanzia per molestie
Ove il comune locatore, e proprietario dell'intero edificio, abbia autorizzato uno dei conduttori a realizzare e mantenere un manufatto (nella specie, una veranda) nella porzione di immobile da esso condotto in locazione e altro conduttore di diversa unità immobiliare dello stesso edificio, senza dedurre e dimostrare un'autonoma responsabilità dell'agente per molestia di fatto in relazione alla situazione dannosa posta in essere, lamenti una diminuzione del proprio godimento, si verifica una fattispecie riconducibile alle molestie di diritto di cui al primo comma dell'art. 1585 cod. civ., con conseguente esclusione della titolarità passiva del rapporto controverso in capo al primo dei due conduttori, giacché della realizzazione del manufatto di per se stessa e della conseguenziale limitazione al godimento dell'alloggio condotto dal secondo di essi deve essere chiamato a rispondere, in ragione della concessa autorizzazione - costitutiva di un diritto personale in capo al conduttore e da questi opponibile al concedente e, quindi, ai suoi aventi causa -, il solo locatore.
Garanzia per molestie
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