Art. 1573 Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Massima della Cassazione
Durata della locazione
In caso di cessazione del rapporto di locazione stagionale relativo ad immobili adibiti ad attività alberghiera, l'indennità di avviamento, di cui all'art. 34, l. n. 392 del 1978, deve essere calcolata interpretando la norma secondo un criterio proporzionale che tenga conto della durata effettiva della locazione stagionale rispetto all'ordinaria durata legale delle locazioni alberghiere (e commerciali) e, quindi, rapportando al mese il canone convenuto, moltiplicando questo per ventuno mensilità e dividendo il prodotto per nove. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del merito che aveva deciso solo sul "quantum" della suddetta indennità, sussistendo il giudicato sull'"an debeatur").
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