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Diritto di controllo del locatore

Art. 1619 Diritto di controllo del locatore

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono


Massima della Cassazione
Diritto di controllo del locatore
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, qualora il locatore, trattandosi di ente pubblico anche non economico, intenda adibire l'immobile all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle sue finalità istituzionali, non può nella comunicazione del diniego della rinnovazione del contratto ai sensi dell'art. 29 lett. b) della legge 27 luglio 1978 n. 392, limitarsi ad un generico richiamo dei suoi fini istituzionali, in special modo in caso di molteplicità e diversificazione di essi, ma deve specificare, ai sensi del quarto comma dell'art. 29 citato, la concreta attività da svolgere nell'immobile, perché il conduttore ed il giudice devono essere messi in condizione di verificare la serietà e l'attuabilità della intenzione indicata nonché di accertare in sede contenziosa la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di diniego del rinnovo, oltre che di operare il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, in caso di richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31..
Diritto di controllo del locatore





 
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