Art. 1639 Canone di affitto
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato
Massima della Cassazione
Canone di affitto
In tema di contratti agrari, la risoluzione del contratto per inadempimento non può essere pronunziata in presenza di qualsiasi inadempimento posto in essere dal conduttore, ma solo nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di un rapporto di subaffitto o di subconcessione; l'apprezzamento se, nel caso concreto, sia configurabile o meno un grave inadempimento nel senso enunciato costituisce accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivato.
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