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Assegnazione casa familiare

La Cassazione ha stabilito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale è opponibile al terzo acquirente l’immobile in epoca successiva al provvedimento di assegnazione.

Con la sentenza n. 12705 del 29 agosto 2003 la Suprema Corte ha anche precisato che il terzo acquirente è tenuto a rispettare il godimento del coniuge assegnatario con esclusione di qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiarlo per tale godimento.


Cassazione

Sezione prima civile

Sentenza 29 agosto 2003 n. 12705

(Presidente Proto – relatore Luccioli)

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’8 febbraio 1995 E. ed A.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania L.P. per ottenere la condanna della medesima al pagamento di un equo compenso per l’occupazione, con decorrenza dal 31 luglio 1990, di un immobile che esse avevano acquistato in tale data da A.N., coniuge separato della P.. Precisavano le attrici che in altro giudizio lo stesso Tribunale di Verbania, con sentenza passata in giudicato, aveva rigettato la loro richiesta di restituzione dell’immobile, ritenendo che l’assegnazione dello stesso alla P. quale casa coniugale in sede di separazione personale fosse loro opponibile sino al 14 ottobre 1996, termine di scadenza dei nove anni dalla separazione.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 16 gennaio - 25 febbraio 1997 il Tribunale rigettava la domanda.

Proposto appello dalle soccombenti, con sentenza non definitiva del 28 aprile - 3 ottobre 2000 la Corte di Appello di Torino, in accoglimento dell’impugnazione ed in riforma della sentenza del primo giudice, dichiarava la P. tenuta, a far tempo dal 31 luglio 1990, a corrispondere alle attrici un equo compenso; provvedeva con separata ordinanza per il prosieguo dell’istruttoria in ordine alla quantificazione del dovuto.

Osservava in motivazione la Corte territoriale che con la legge 74/1987 era stato delineato un nuovo regime dell’assegnazione della casa familiare in ordine ai suoi presupposti. tale da determinare una diversa e più ampia funzione dell’istituto, ora diretto a garantire anche l’equilibrio delle condizioni economiche delle parti; che il provvedimento di assegnazione non dà vita ad un diritto reale, ma ad un diritto di natura personale; che non può farsi carico al nuovo acquirente dell’immobile, in sostituzione del coniuge obbligato, di un obbligo di mantenimento del quale la permanenza nell’abitazione costituisce una componente; che l’assegnatario deve ritenersi peraltro legittimato a chiedere il ristoro dei danni all’altro coniuge alienante.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la P. deducendo quattro motivi illustrati con memoria. Resistono con controricorso E. ed A.A..

Motivi della decisione

Va esaminato con precedenza rispetto agli altri, per la sua logica priorità, il terzo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 Cc, omissione di motivazione, si deduce che la Corte di appello ha completamente ignorato il giudicato formato dalla sentenza del Tribunale di Verbania

che aveva accertato l’opponibilità alle attrici del provvedimento di assegnazione , e rigettato le loro domande di restituzione dell’immobile e di risarcimento del danno. Si sostiene che sulla base di detto giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, avrebbe dovuto dichiararsi l’’inammissibilità dell’appello.

Osserva al riguardo il Collegio che deve essere respinta l’eccezione delle controricorrenti di inammissibilità della censura perché non tempestivamente proposta nei precedenti gradi: ed invero secondo il più recente orientamento di questa Suprema corte, maturato dopo la nota pronuncia a Sezioni unite 226/01, l’esistenza

del giudicato esterno è rilevabile di ufficio, così come quella del giudicato interno corrispondendo entrambi all’unica finalità di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di conseguire la stabilità delle decisioni, che non interessano soltanto le parti in causa ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Ne deriva che in mancanza di pronuncia al riguardo o nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia ritenuto tardiva la relativa allegazione, e la sentenza sia stata impugnata sul punto, il giudice di legittimità deve accertare l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, attraverso l’esame diretto degli atti (v. più di recente, tra le altre, Sezioni unite, 14750/02; 735/02; 13179/01; 9050/01).

Il motivo di ricorso deve essere peraltro disatteso, risultando dalla richiamata sentenza del 17 ottobre 1991 - 28 aprile 1992 del Tribunale di Verbania, esistente in atti, che in quella sede le attrici avevano chiesto la restituzione dell’immobile, nella loro qualità di acquirenti e nell’assunto della insussistenza di un titolo legittimante la detenzione loro opponibile, nonché il risarcimento del danno derivato dall’illegittimo godimento della P., ed il Tribunale aveva respinto dette domande, affermando l’opponibilità dell’assegnazione alle medesime acquirenti nei limiti del novennio, mentre in questa sede hanno chiesto un equo compenso sulla base dell’avvenuto accertamento giudiziale, in forza di quella decisione, della opponibilità dell’assegnazione nei loro confronti. Appare pertanto evidente, nonostante l’ambiguità di alcuni passaggi argomentativi, testualmente trascritti nel motivo di ricorso, a sostegno delle pretese fatte valere nei due giudizi, la diversità delle domande proposte, fondate su causae petendi del tutto distinte ed anzi tra loro incompatibili, e quindi l’insussistenza di un giudicato in ordine alla pretesa azionata in questo giudizio.

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 155 comma 4 Cc e dell’articolo 6 comma 6 della legge 898/70,- come modificato dall’articolo 11 della legge 74/1987, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere che funzione dell’assegnazione della casa coniugale sia anche quella di garantire il riequilibrio delle condizioni economiche delle parti. Si richiama al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale detto istituto è rivolto a tutelare l’interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti a conservare l’habitat domestico.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 155 comma 4 Cc, 6 comma 6 della legge 898/70, come modificato dall’articolo 11 della legge 74/1987, 1599 Cc, omissione ed insufficienza di motivazione, si sostiene che con l’affermare che il godimento gratuito dell’immobile avrebbe comportato un trasferimento dell’obbligo di mantenimento sul terzo acquirente la medesima Corte ha finito con lo stravolgere la natura e la funzione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare, riconducendolo ai provvedimenti di carattere patrimoniale che regolano i rapporti tra i coniugi.

Si deduce altresì che la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto della precedente sentenza del Tribunale di Verbania del 17 ottobre 1991 - 28 aprile 1992, passata in giudicato, che aveva affermato la opponibilità alle stesse attrici del provvedimento di assegnazione nei limiti del novennio, in quanto non trascritto, omettendo di trarre da tale statuizione le conseguenti implicazioni in relazione alla circolazione del bene.

Si rileva ancora che le acquirenti erano perfettamente consapevoli, all’atto dell’acquisto, del vincolo esistente sull’immobile.

I motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono fondati.

Correttamente invero la ricorrente richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, di recente ribadito dalle Sezioni unite con la sentenza 11096/02, secondo il quale l’assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare al figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l’ulteriore trauma di un allontanamento dall’abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti. Ed invero sin dall’ormai remota sentenza a Sezioni unite 2494/82 questa Suprema corte ha affermato che l’articolo 155 comma 4 Cc, prevedendo una pronuncia costitutiva derogatrice del principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, costituisce norma di carattere eccezionale dettata nell’esclusivo interesse della prole, diretta ad attribuire al figli una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare, onde non è applicabile al coniuge che non sia affidatario o che non conviva con figli maggiorenni non autosufficienti, e che d’altro canto detto coniuge non può invocare l’assegnazione, ove avente diritto al mantenimento, in forza dell’articolo 156 Cc, non conferendo tale disposizione il potere al giudice di imporre al coniuge obbligato di provvedervi in forma specifica (v., ex plurimis, con specifico riferimento all’assegnazione della casa familiare nell’ipotesi di separazione personale, Cassazione 9073/00; 4727/98; 7770/97; 6557/97; 2235/96; 652/96; 3251/95; 8426/94; 2574/94; 4108/93; 5125/91; 11787/90; 6774/90; 5384/90; 901/90).

L’esposto indirizzo interpretativo è seguito da questa Corte anche in materia di divorzio, nonostante la parallela disposizione dettata nell’articolo 6 della relativa legge imponga al giudice un più articolato apprezzamento, disponendo che in ogni caso il giudice valuti le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorisca il coniuge più debole: come si è rilevato nella nota sentenza a Sezioni unite 11297/95, detta legge non ha modificato le condizioni ed i limiti del potere del giudice, né la natura e la funzione dell’istituto dell’assegnazione disciplinato dall’articolo 155 comma 4 Cc, secondo le elaborazioni offerte nel richiamato orientamento giurisprudenziale, così che l’affidamento di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni, ma non autonomi, costituisce elemento necessario, anche se non più sufficiente, per ottenere l’assegnazione della casa familiare.

La richiamata sentenza a Sezioni unite 11096/02 ha altresì rilevato che è proprio il convincimento ormai maturato nell’esperienza giurisprudenziale che detta misura non integri una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio, ma svolga una essenziale funzione di tutela dei figli, che consente di inscrivere l’assegnazione della casa, come è stato efficacemente affermato in dottrina, nell’ambito del regime primario della famiglia.

Tale impostazione comporta che l’assegnazione della casa coniugale, pur certamente risolvendosi in una utilità valutabile economicamente in misura corrispondente al risparmio della spesa necessaria per il godimento di quell’immobile a titolo di locazione, e quindi certamente influente ai fini della concreta determinazione della misura dell’assegno, si configura come misura intrinsecamente gratuita (v. specificamente sul punto Cassazione 5374/94)ed è del tutto estranea alla categoria degli obblighi di mantenimento.

Nella citata sentenza a Sezioni unite è stato ancora affermato che il provvedimento giudiziale di assegnazione, in quanto avente per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente l’immobile in epoca successiva al provvedimento di assegnazione anche se non trascritto, nel limiti del novennio, ovvero, nel caso di trascrizione, anche oltre i nove anni: si è puntualizzato al riguardo che il legislatore della riforma, operando un bilanciamento, secondo valori etici e criteri socio economici, tra l’interesse del gruppo familiare residuo, e specificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non autosufficienti, a conservare l’habitat domestico, e quello di natura patrimoniale di tutela dell’affidamento del terzo, oltre quello più generale ad una rapida e sicura circolazione dei beni, ha ravvisato come elemento di composizione tra le diverse istanze in conflitto la limitazione nel tempo, in difetto di trascrizione, dell’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione. In particolare, l’esigenza di assicurare l’effettività del godimento dell’assegnatario, dando attuazione concreta ad una pronunzia diretta ad incidere - secondo le argomentazioni innanzi svolte - non solo o non tanto sul bene attribuito, ma sulla qualità della vita e sulla serenità dei soggetti deboli del nucleo familiare in crisi, ha chiaramente indirizzato la scelta legislativa ad una tutela avanzata della posizione di detti soggetti rispetto alle contrapposte esigenze sopra richiamate, accordando al coniuge assegnatario un titolo legittimante comunque opponibile al terzo successivo acquirente, senza soluzione di continuità dal momento dell’emissione del provvedimento, così da porlo al riparo da iniziative dell’altro coniuge proprietario idonee a frustrare anche immediatamente la statuizione del giudice.

Al principio di opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione così affermato - peraltro nella specie definitivamente sancito nella sentenza del Tribunale di Verbania passata in giudicato logicamente consegue che il terzo è tenuto a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa, nei limiti di durata innanzi precisati, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli, e quindi con esclusione di qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiarlo per tale godimento. È d’altro canto evidente che ogni forma di corrispettivo varrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, ed inciderebbe direttamente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio. Resta ovviamente salva la possibilità per l’acquirente che al momento della stipula ignorasse l’esistenza del provvedimento di assegnazione di avvalersi di ogni forma di tutela prevista dall’ordinamento nei confronti del suo dante causa.

È infine appena il caso di ricordare che diversa è la disciplina applicabile nell’ipotesi in cui la casa familiare assegnata dal giudice della separazione o del divorzio sia oggetto di locazione da parte dell’altro coniuge (in forza di contratto ovviamente precedente il provvedimento di assegnazione), espressamente configurando l’articolo 6 comma 2 della legge 392/78 un’ipotesi di successione nella titolarità del contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, con assunzione dei relativi diritti e delle corrispondenti obbligazioni.

L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del quarto motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 Cpc omissione di motivazione su punto decisivo della controversia, si deduce che la Corte di appello ha mancato di esaminare l’eccezione di inammissibilità della domanda nuova proposta in appello dalle A. relativa al godimento per il tempo dal 14 ottobre 1996, data della scadenza del novennio, al 22 marzo 1999, data dell’effettivo rilascio dell’immobile: l’assorbimento è determinato dal rilievo che anche la domanda concernente tale ulteriore periodo è stata formulata a titolo di equo compenso. Esula chiaramente dai limiti di questo giudizio ogni pretesa risarcitoria in ordine all’occupazione dell’immobile successiva alla scadenza del novennio di opponibilità dell’assegnazione.

La sentenza impugnata va in conclusione cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 Cpc, con il rigetto della domanda delle attrici.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta la domanda di equo compenso. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 agosto 2003.
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