Art. 1631 Estensione del fondo
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita (1537).
Massima della Cassazione
Estensione del fondo
In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, ne' con riguardo all'estensione del terreno, ne' con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria "mutatio libelli", ma anche la mera "emendatio", poiché le nozioni di "mutatio" ed "emendatio libelli", proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a" a fortiori" preclusa, stante il principio posto dall'art. 112 cod. proc. civ., al giudice, a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa ha non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno ma contiene anche una pretesa subordinata, relativa ai ( soli ) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente
Estensione del fondo |