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Accollo di casi fortuiti

Art. 1637 Accollo di casi fortuiti

L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari

Massima della Cassazione
Accollo di casi fortuiti
LA LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI, E APPLICABILE - SALVO PER QUANTO ATTIENE ALL'ART. 11 IN TEMA DI ACCOLLO DEI RISCHI DA CASO FORTUITO - A TUTTI I CONTRATTI DI AFFITTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO SOGGEZIONE ALLA PROROGA LEGALE


Accollo di casi fortuiti
 
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