In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in
consonanza con il precetto generale e inderogabile degli artt. 36
della Costituzione e 2109 cod. civ. (che impone di considerare
festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di
lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali
di cui agli articoli 2 della legge n. 591 del 1969, 2 e 4 del d.P.R.
n. 1372 del 1971, (come modificato dalla legge n. 77 del 1974), 2
del d.P.R. n. 1188 del 1977 e del d.P.R. n. 374 del 1983,
sostanzialmente recepite dalla contrattazione collettiva, esprimono
univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un solo
giorno di "riposo settimanale" e di distinguere da esso i giorni di
riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni
dagli stessi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della
concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro
settimanale (36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di
durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione
del servizio in turni di otto ore (per un totale di 40 ore la
settimana). Ne consegue che deve escludersi che i giorni di "riposo
compensativo" costituiscano giorni "festivi" o che possano essere
intesi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo
settimanale", corrispondendo essi a giornate sottratte al lavoro e
tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione
lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale: le
ore di cui esse si compongono, infatti, sarebbero di lavoro
ordinario e diventano di riposo solo perche' gia' lavorate nei
giorni precedenti. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del
dipendente ai compensi richiesti per lavoro straordinario festivo
prestato nei giorni destinati al riposo settimanale di turno, senza
spiegare se i giorni cui si riferivano le prestazioni straordinarie
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