In tema di licenziamento individuale l'immutabilita' della giusta
causa contestata e la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7
dello statuto dei lavoratori - Sull'impossibilita' di tener conto
delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione
- Non precludono la valutazione di pregressi comportamenti del
lavoratore i quali non configurino autonome o concorrenti ragioni di
recesso, ma rappresentino soltanto circostanze meramente
confermative - Sotto il profilo psicologico e con riguardo alla
personalita' del lavoratore - Della gravita' dell'addebito
contestato e dell'adeguatezza del provvedimento sanzionatorio.
(nella specie la suprema corte ha confermato la pronuncia del
giudice del merito che aveva ritenuto la legittimita' del
licenziamento di un dipendente che, dopo il periodo di ferie, aveva
ingiustificatamente ritardato di riprendere il servizio per sei
giorni, tenendo conto, nella valutazione della gravita' del fatto,
dei precedenti disciplinari del lavoratore medesimo).
ANNO/NUMERO: 1990 0412
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Salvatore ANTOCI Presidente
" Michelangelo D'ALBERTO Rel. Consigliere
" Gaetano BUCCARELLI "
" Mario DE ROSA "
" Michele DE LUCA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
SANCHINI Giancarlo, elettivamente domiciliato in Roma Via Volturno, 7
presso l'Avv. Francesco Palermo, rappresentato e difeso dall'Avv.
Franco Janni giusta procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
INTERPHARMEX S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Ezio, 24 presso
l'Avv. Giancarlo Pezzano, che, unitamente all'Avv. Antonio Abate, la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
Controricorrente
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data
1-10-1986, dep. il 28-2-1987 (R.G. n. 21-85);
udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27-6-1988 - la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. D'Alberto;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giacomo De
Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 1985, Giancarlo Sanchini
conveniva avanti al Pretore di Milano la srl Interpharmex esponendo:
a) che prestava la propria attivita' lavorativa presso detta Societa'
dal 23.09.1974 con mansioni di impiegato addetto alle consegne,
inquadrato nel 3 livello retributivo del CCNL dipendenti aziende
commerciali e retribuzione ultima mensile di L. 1.204.219; b) che
nella seconda meta' del 1983 il rapporto quasi decennale aveva subito
un'incrinatura ed egli si era visto oggetto di contestazione e
sanzioni; c) che, in particolare, il 14 settembre 1983 gli era stato
contestato di non avere avvertito l'Azienda della mancata
effettuazione di una consegna per assenza del destinatario e di aver
usufruito nel pomeriggio, nel corso di un permesso sindacale, del
mezzo aziendale sul quale era rimasto il collo non consegnato; d) che
in seguito a tale contestazione gli era stata irrogata la sanzione di
4 ore di multa; e) che il 20 ottobre 1984 (recte 1983) gli era stato
contestato di non avere effettuato nel corso della giornata
precedente tre consegne; f) che a questa contestazione non era
seguita alcuna sanzione; g) che il 1 marzo 1984 gli era stata
contestata una assenza ingiustificata nelle mattinate del 29 febbraio
e 1 marzo; h) che il 9 marzo gli erano stati comunicati tre giorni
di sospensione; i) che il 3 settembre 1984 gli era stata contestata
l'assenza ingiustificata del 27 agosto 1984 e che alla contestazione
aveva rilevato come fossero stati predisposti due turni di ferie, uno
dal 27 luglio al 26 agosto incluso e l'altro dal 3 agosto al 2
settembre, e come egli, avendo iniziato le proprie il 3 agosto,
avesse ritenuto di dover rientrare il 3 settembre; 1) che il 17
settembre 1984 era stato licenziato verbalmente in tronco che a cio',
in pari data, erano seguiti un telegramma ed una raccomandata; m) che
il telegramma era stato impugnato con raccomandata del 5 novembre
1984; n) che la convenuta aveva omesso di affiggere il codice
disciplinare.
Tutto cio' premesso, il ricorrente denunciava la nullita' delle
sanzioni disciplinari e del licenziamento per la mancata affissione
del codice, l'illegittimita' della sanzione della sospensione,
comminatagli il 9 marzo 1984 per eccesso, prevedendo l'art. 120 del
contratto la multa per le assenze sino a tre giorni, nonche'
l'illegittimita' del licenziamento, attesa la sua buona fede e
l'inapplicabilita' della recidiva perche' non contestava e priva dei
presupposti voluti dal contratto collettivo; concludeva per la
declaratoria di nullita' e - o illegittimita' delle sanzioni della
multa di 4 ore e della sospensione di tre giorni comminate
rispettivamente il 05.10.1983 e il 09.03.1984, con condanna della
societa' Interpharmex alla restituzione delle somme trattenute a tali
titoli, per la declaratoria di nullita' e-o illegittimita' del
licenziamento intimato il 17.09.1984 ed in applicazione dell'art. 18
L. n. 300-1970 per la condanna della Societa' convenuta a
reintegrarlo nel posto di lavoro, o corrispondergli, in difetto, le
retribuzioni dovute, ed a risarcirgli il danno nella misura di 5
mensilita' pari a L. 7.024.610.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Interpharmex srl richiamava
anzitutto il curriculum disciplinare del ricorrente e ne contestava
le giustificazioni concernenti il licenziamento precisando che aveva
affisso la comunicazione 15.03.1984 in cui era prevista la chiusura
per ferie dal 6.8. al 25.8 con obbligo di concordare il periodo col
capo - turno, e che il superiore gerarchico di G. Sanchini aveva
trasmesso il 18.06.1984 il piano ferie 1984 del reparto Servizi
generali con l'indicazione che il predetto sarebbe stato in ferie dal
6.8 al 25.8.1984. Aggiungeva che in azienda era affisso il contratto
collettivo e conseguentemente la parte disciplinare dello stesso, e
che il licenziamento avveniva per assenza ingiustificata cosi' come
previsto dall'art. 120, ultima parte, del contratto collettivo, e che
l'operazione definita nel ricorso "licenziamento verbale" era
consistita nel tentativo di consegna brevi manu della leggera di
licenziamento ad opera del responsabile del personale, nel rifiuto di
riceverla, da parte del Sanchini, e nella lettura della medesima
fatta dal primo.
Rilevato, infine, che il Pretore avrebbe potuto, se del caso, ridurre
la sospensione di tre giorni alla multa, la Societa' concludeva per
il rigetto del ricorso ed in subordine per la predetta riduzione
della sanzione del 09.03.1984 alla multa di 4 ore.
Il Pretore, esperito il tentativo di conciliazione ed interrogate le
parti, all'udienza del 30 aprile 1985 pronunciava la sentenza con la
quale dichiarava illegittimo il licenziamento de quo, ordinava alla
convenuta di reintegrare immediatamente l'attore nel posto di lavoro
e la condanna a pagargli, a titolo di risarcimento del danno, la
somma di L. 7.024.000, con rivalutazione ed interessi.
Avverso tale pronuncia la Societa' proponeva appello al Tribunale di
Milano sostenendo che il Pretore aveva errato nel dichiarare
l'illegittimita' del licenziamento sulla base di un giudizio di
inesistenza dell'intenzione del lavoratore di violare la norma
disciplinare e che i fatti concreti accertati con i comuni mezzi di
ricerca inducevano a ritenere "la realita' della violazione".
Concludeva la Societa' per la riforma dell'impugnata sentenza con il
rigetto di ogni domanda di controparte.
L'appellato Sanchini, regolarmente costituitosi con atto depositato
il 31 ottobre 1985 - ma che non risulta notificato alla Societa' -
contestava il fondamento delle censure formulate ex adverso ed
evidenziava il proprio interesse a riproporre, per quanto necessario,
in via di appello incidentale, le domande svolte con il ricorso
introduttivo di primo grado in ordine sia alla nullita' del
licenziamento per violazione dell'art. 7, 1 comma, dello Statuto dei
lavoratori, sia alla nullita' - illegittimita' delle sanzioni
disciplinari dell'ottobre 1983 ("tre ore" di multa) e del marzo 1984
(sospensione di 3 giorni); ribadite le tesi sulla necessita' di una
preventiva contestazione della recidiva, il lavoratore chiedeva che
il Tribunale, previa integrazione e-o modificazione della motivazione
in relazione alla riproposta prospettazione della nullita' del
licenziamento per violazione del 1 comma dello art. 7, l. 20.05.1970
n. 300, rigettasse l'appello proposto dalla Interpharmex srl,
nonche', in parziale riforma della sentenza del Pretore ed in
accoglimento dell'appalto incidentale, dichiarasse la nullita' e-o
illegittimita' delle sanzioni disciplinari. All'udienza del 14
novembre 1985, dopo la relazione del giudice incaricato, la
dichiarazione della difesa della interpharmex srl di conferma,
"all'esito dell'appello incidentale", della richiesta istruttoria
formulata in primo grado, la causa era discussa oralmente ed
assegnata in decisione. Seguiva la pronuncia della seguente
ordinanza: "il Tribunale di Milano ...... ritenuto indispensabile
dare ingresso alla prova testimoniale dedotta nella memoria ex art.
416 c.p.c. sulla circostanza relativa all'affissione del contratto
collettivo contenente il codice disciplinare, ammette detta prova
limitando il numero dei testi a due per parte e concedendo termine
sino al 31 gennaio 1986 all'appellato per l'indicazione dei propri,
sul capitolo di cui in motivazione; fissa per l'assunzione l'udienza
del 19 febbraio 1986 ore 10".
In detta udienza il difensore di Giancarlo Sanchini dichiarava di
rinunciare al mandato.
Alla successiva udienza del 16 aprile 1986 il nuovo difensore
formulava un'analoga dichiarazione di rinuncia. Infine all'udienza
del 1 ottobre 1986 (senza che altro difensore si costituisse
ritualmente per conto di G. Sanchini) avevano quindi luogo
l'assunzione della prova testimoniale, l'ulteriore discussione orale
e la pronuncia della sentenza indicata in epigrafe, depositata il 28
febbraio 1987; con la quale, il Tribunale, in riforma dell'appellata
decisione del Pretore, assolveva la Societa' da tutte le domande
proposte da G. Sanchini.
Di questa sentenza G. Sanchini ha chiesto la cassazione per cinque
motivi.
La Societa' INTERPHARMEX ha proposto controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i cinque mezzi di ricorso si addebitano all'impugnata:
I - Violazione ed errata applicazione dell'art. 7, comma secondo,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 360, n. 3,
c.p.c., per non avere tenuto conto ne' fatto cenno della circostanza
secondo cui, come gia', eccepito in prime cure a sostegno
dell'assunto circa la dedotta nullita' del licenziamento, nella
lettera di comunicazione di tale provvedimento in data 17 settembre
1984, era stato fatto riferimento ad una presunta recidiva relativa a
fatti precedenti, contestati con lettere del 9 maggio, 27 giugno, 14
settembre, 20 ottobre 1983, 1 marzo e 17 luglio 1984, ma non anche
menzionati nell'ultima lettera di contestazione (dell'assenza
ingiustificata) datata 3 settembre 1984;
II - Violazione ed errata applicazione dell'art. 106 del CCNL 28
giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, reso efficace
erga omnes con D.P.R. (art. 360, n. 3, c.p.c.), in quanto il Giudice
di appello avrebbe omesso di procedere alla valutazione della
proporzionalita' della sanzione adottata dalla Societa', rispetto
alla gravita' del fatto in concreto addebitato, tenendo conto, in
particolare, della denunciata norma del contratto collettivo la quale
"disciplina la gradualita' delle sanzioni con il biasimo verbale, il
biasimo scritto, la multa, la sospensione ed infine il licenziamento
disciplinare" (pag. 6);
III - Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo
della controversia in relazione all' art. 360, n. 5, c.p.c., e
precisamente in ordine, sia alla mancata contestazione della
recidiva, "su cui si e' basata l'intimazione di licenziamento", sia
alla "mancata proporzionalita' della sanzione alla gravita'
dell'inflazione" (pag. 8);
IV - Violazione ed errata applicazione dell'art. 2119, codice civile,
in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., per non avere l'impugnata
sentenza tenuto debito conto con sufficiente motivazione di quanto
dedotto, nel sostenere l'insussistenza di una giusta causa di
licenziamento, dalla difesa del ricorrente, e cioe' dell'equivoco in
cui questi era caduto, stante la sua convinzione di essere in ferie
dal 3 agosto al 2 settembre 1984, dovendo ancora fruire, gia' nel
giugno precedente, "di gg. 36, 67 di ferie" (pag. 10);
V - Violazione ed errata applicazione dell'art. 106, nn. 3 e 4, del
CCNL 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali (reso
efficace erga omnes) in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., in
quanto, ad avviso del ricorrente, e' stato erroneamente respinto
l'appello incidentale da lui proposto, senza considerare che la
sanzione della sospensione avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti
di cui all'art. 120 del CCNL 18 marzo (che riproduce la norma del
suindicato CCNL del 1958 e) il quale prevede, per l'ipotesi di
ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, il
provvedimento della multa, mentre prevede quello della sospensione
dalla retribuzione e dal servizio nei confronti del lavoratore che
commette recidiva oltre la terza volta nell'anno solare; nessuna
recidiva si era verificata, si soggiunge, nella fattispecie, atteso
che la multa di quattro ore (di cui alla lettera del 5 ottobre 1983)
era stata irrogata "per mancata consegna di un plico e non per
ritardo nell'inizio del lavoro" (pag. 12 del ricorso).
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova intanto menzionare, sia pure in sintesi, quanto si argomenta
nella parte dell'impugnata sentenza, riguardo alle questioni tuttavia
proposte, e cioe':
a) che, in base alle acquisite risultanze processuali, nelle quali "i
dati di fatto allegati dal lavoratore non hanno trovato riscontro",
non puo' non ritenersi ingiustificata l'assenza dal lavoro per sei
giorni consecutivi; e cio' "non solo secondo il significato che a
tale termine hanno attribuito i contraenti collettivi richiedendo
addirittura la forma scritta e la tempestiva comunicazione, ma anche
secondo la particolare prospettazione del lavoratore medesimo il
quale non puo' ..... esimersi dal fornire ..... validi elementi
indiziari a dimostrazione dell'asserita buona fede";
b) che in tale situazione non vi e' motivo, ad avviso del Tribunale
"per negare la violazione della norma del contratto collettivo", la
quale commina il licenziamento disciplinare senza preavviso nel caso
di "assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare", ne'
per ritenere che la stessa norma non trovi applicazione nella specie
in virtu' del principio secondo cui il giudice ha sempre il potere di
valutare la gravita' di una mancanza disciplinare anche quando il
contratto collettivo espressamente prevede per tale mancanza il
licenziamento del lavoratore;
c) che la notevole gravita' del fatto sotto il profilo oggettivo non
e' mai stata messa in dubbio dalla difesa dell'appellato, la quale
significativamente ha riproposto e sviluppato nel giudizio di secondo
grado la tesi della nullita' del licenziamento per violazione del
disposto dell'art. 7, primo comma, legge n. 300 del 1970, denunciando
la mancata affissione del codice disciplinare; tesi smentita in fatto
dalla "istruttoria disposta ed esperita dal Tribunale";
d) che in ordine all'assunto circa la nullita' e-o l'illegittimita'
delle sanzioni disciplinari comminate il 15 ottobre 1983 (multa di 3
ore) ed il 9 marzo 1984 (sospensione per tre giorni), mentre i fatti
posti dall'Azienda a fondamento di tali sanzioni non formano oggetto
di contestazione da parte del lavoratore, la tesi della nullita' per
mancata affissione del codice disciplinare trova ostacolo, come gia'
detto, nelle risultanze della espletata istruttoria; e, quanto al
mancato rispetto della norma di cui all'art. 120 del CCNL 18 maggio
1983, deve osservarsi che "la stessa se da un lato indicata la
sanzione della multa per il lavoratore che i assenti dal lavoro fino
a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione, dallo
altro precisa che i provvedimenti saranno presi dal datore di lavoro
in relazione all'entita' delle mancanze ed alle circostanze che le
accompagnano";
e) che, quindi, la valutazione complessiva della detta norma
contrattuale induce a ritenere che la sanzione della multa debba
MOTIVI DELLA DECISIONE
trovare applicazione in presenza di un lavoratore incensurato, il
quale non sia in grado di fornire una comprovata giustificazione "e
che, di contro, non possa escludersi la adozione di una sanzione piu'
grave nei confronti di chi, come l'appellante incidentale, sia gia'
stato sanzionato con una multa per precedente mancanza e non abbia
fornito alcuna spiegazione del proprio operato".
Cio' posto, osserva la Corte, in ordine a quanto il ricorrente
lamenta con il primo mezzo, che le censure in questo proposte si
appalesano derivanti da una inesatta e-o incompleta lettura della
surriferita parte motiva dell'impugnata decisione. Deve ritenersi,
infatti, a confutazione di tali doglianze, che il Tribunale di Milano
abbia correttamente considerato l'inadempienza contestata a G.
Sanchini con la lettera del 3 settembre 1984, senza che le
osservazioni contenute nella lettera di licenziamento, relative a
diverse precedenti mancanze dello stesso lavoratore, avessero
assunto, nella valutazione compiutamente dal predetto Giudice di
appello, una autonoma portata decisoria. Il che appare in consonanza
con il principio a tenore del quale, in tema di licenziamento
individuale, l'immutabilita' della giusta causa contestata e la
disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del
1970 (sull'impossibilita' di tenere conto delle sanzioni
disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione) non
precludono la valutazione di pregressi comportamenti del lavoratore,
i quali non configurano autonome o concorrenti ragioni di recesso, ma
rappresentino soltanto circostanze meramente confermative - sotto il
profilo psicologico e con riguardo alla personalita' del lavoratore -
della gravita' del provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass., 30 marzo
1978, n. 1473; 14 ottobre 1981, n. 5368; 1 giugno 1983, n. 3756; 3
maggio 1984, n. 2697; 23 luglio 1985, n. 4336).
Inconsistente e', poi, il secondo mezzo.
Come giustamente sostiene la resistente Societa' nel controricorso,
il criterio della proporzionalita' della sanzione, che il ricorrente
afferma di necessaria applicazione in forma dell'art. 106 CCNL 1958
(reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 481 del 1962), non ha
ragione di essere invocato, perche' la norma collettiva (trascritta
nella part motivo dell'impugnata sentenza), in ordine al preciso
della assenza ingiustificata per oltre tre giorni, previsto dall'art.
52, non l'assoggetta ad alcuna valutazione di proporzionalita', come
accade invece per altre infrazioni disciplinari previste dall'art.
120 CCNL 18 marzo 1983.
Peraltro, il giudizio di merito circa la gravita' della mancanza
disciplinare addebitata a G. Sanchini e circa la proporzione della
corrispondente sanzione adottata dalla resistente Societa', deve
essere ritenuto incensurabile in questa sede, avendo il Tribunale
esplicato correttamente, sotto il profilo logico-giuridico, le
ragioni del suo convincimento sulla scorta delle indicate risultanze
probatorie. Da quanto precede emerge manifesta l'infondatezza anche
del terzo mezzo, con il quale il ricorrente si limita sostanzialmente
a reiterare gli assunti di cui al primo e al secondo mezzo,
rendendone superflua ogni ulteriore confutazione.
Insussistenti sono inoltre gli errori, di diritto e di attivita',
denunciati con il quarto mezzo, la cui formulazione in erronei
termini generici ed assertivi impone di ritenerlo inammissibile,
considerando, tra l'altro, che il Giudice a quo, contrariamente a
quanto afferma il ricorrente, ha affermato e posto chiaramente in
risolto che questi, pur non avendo esaurito le ferie di sue
spettanza, non aveva il diritto di determinare autonomamente il
periodo, ne', tanto meno, avrebbe dovuto omettere la segnalazione di
un siffatto suo intendimento al datore di lavoro.
Secondo quanto leggesi nella parte motiva dell'impugnata sentenza (a
pag. 11) e gia' surriferito in parte sub a), infatti, oltre alla
precisazione che tutti i dati di fatto allegati dal lavoratore non
avevano trovato riscontro nelle risultanze processuali, il Tribunale
ha dedotto a tale proposito l'inequivoco rilievo concernente il
contenuto della "comunicazione interna 15 marzo 1984 avente ad
oggetto le ferie", nonche' un prospetto ed "un piano ferie" del 18
giugno 1984, da cui risulta - ha sottolineato il Tribunale - "che
l'effettuazione di una settimana in piu' di ferie rispetto al periodo
di chiusura della ditta avrebbe dovuto essere richiesta e concessa
una volta concordati i turni con i responsabili e che a Sanchini
...... vennero assegnate le ferie dal 06.08.1984 al 25.08.1984".
Insuscettibile di sortire alcun effetto deve ritenersi, infine, il
quinto mezzo con il quale il ricorrente si duole del rigetto
dell'appello incidentale e del conseguente mancato accoglimento, da
parte del Giudice a quo, dell'impugnazione della sanzione
disciplinare della sospensione irrogata dalla Societa' il 9 marzo
1984.
E cio', sia per avere il Tribunale ritenuta legittima la detta
sanzione della sospensione per un'assenza ingiustificata di non oltre
tre giorni, preceduta da altra contestazione della stessa natura per
la quale era stata inflitta una multa, onde il motivo di ricorso in
esame e' validamente contrastato da un incensurabile apprezzamento di
merito adeguatamente motivato; sia per l'assorbente rilievo
dell'inammissibilita' dell'appello incidentale, in quanto questo non
risulta - come gia' detto in narrativa - notificato, nonche' per la
conseguente preclusione della proporzione, in questa sede, delle
questioni tuttavia dedotte nel quinto motivo di ricorso.
E' appena il caso di ricordare, in relazione a tale ultimo rilievo,
che al fine della tempestiva proposizione dell'appello incidentale
nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., si richiede che
l'appellato, almeno dieci giorni prima della udienza fissata per la
discussione, si sia costituito, depositando la memoria contenente
detto gravame incidentale, ed abbia altresi' provveduto a notificarlo
alla controparte (v., fra l'altre, Cass., Sezioni Unite, 16 dicembre
1986, n. 7533, Cass., Sezioni lavoro, 19 gennaio 1988, n. 374; 13
febbraio 1988, n. 1571).
Il ricorso deve essere, quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente, tra le parti, ai
sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., le spese di questo
giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero, tra le parti, le
spese di questo giudizio.
Cosi' deciso in Roma il 27 giugno
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