La ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di
reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del
dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in
servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie.
E' possibile per il datore di lavoro disporne il trasferimento ad
altra unita' produttiva, se questo sia giustificato da sufficienti
ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non
rientra la sostituzione del lavoratore licenziato con altro,
sostituzione che deve ritenersi provvisoria e condizionata al
definitivo rigetto dell'impugnativa del licenziamento, onde il
sopravvenuto ordine di reintegrazione impone al datore di lavoro ,
quali che siano gli impegni da lui assunti verso il sostituto, di
riammettere il licenziato nello stesso posto precedentemente
occupato. E' altresi' possibile che il lavoratore reintegrato venga
adibito ad altre mansioni, purche' equivalenti e retribuite in
misura almeno pari alle precedenti; ne consegue che non e' legittimo
il passaggio ad altre mansioni anche all'interno della stessa
categoria contrattuale quando cio' determini conseguenze
pregiudizievoli per il lavoratore, quali la vanificazione della
professionalita' acquisita, ne diminuisca l'autonomia e la
discrezionalita', ne pregiudichi gli sviluppi di carriera o comporti
una prestazione lavorativa piu' pesante o rischiosa.
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