Licenziamento, onere probatorio, dimensioni dell’azienda, eccezioni in senso stretto
La Corte di Cassazione civile , sez. lavoro, con la sentenza n. 11640 del 18 maggio 2007 ha statuito il principio secondo cui il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver licenziato il dipendente con giustificato motivo, nonché le eventuali ridotte dimensioni dell’impresa.
A tal ultimo proposito, quindi, la Corte precisa che la circostanza relativa alla dimensione dell'impresa (inferiore al limite che comporta l'obbligo a carico del datore di lavoro di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato -cd. "tutela reale"- ) rappresenta una eccezione processuale in senso proprio: il datore-convenuto, pertanto, devrà proporla, e chiedere di provarla, entro il termine di cui all’art. 416 cod. proc. Civ.
SUPREMA CORTE DI CASSAIZONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 18 maggio 2007, n. 11640
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Pretore - giudice del lavoro di Savona M.N. conveniva in giudizio la s.p.a. X. per sentire dichiarare dall'adito Giudice l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria, nonchè per ottenere il pagamento delle differenze retritautive maturate durante il rapporto di lavoro intercorso dal 3 maggio 1991 all'8 aprile 1994.
Costituitasi tardivamente la s.r.l. Y. - che impugnava integralmente la domanda attorea - ed ammessa ed espletata prova testimoniale, il Pretore - giudice del lavoro di Savona - con sentenza del 10 febbraio 1998 - accoglieva il ricorso limitatamente alle differenze retributive richieste e - su impugnativa del M. e costituitasi in giudizio la s.r.l. Y. - il Tribunale di Savona - con sentenza del 19 gennaio 2000 - confermava la decisione di primo grado.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto dal M. avverso tale sentenza (e successivo controricorso della intimata s.r.l. Y.), la Corte di Cassazione - con sentenza n. 17100/2002 - riformava la decisione impugnata rilevando che, essendo stata tardiva la costituzione in giudizio della società convenuta, il Pretore di Savona non avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali supplendo così alla intervenuta decadenza. Riassunto il giudizio dal M. dinanzi alla Corte di appello di Genova - designata quale "giudice di rinvio" - e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte come dianzi adita "in parziale riforma della sentenza n. 735/1998 del Pretore di Savona, dichiara(va) illegittimo il licenziamento intimato a M.N. e condanna(va) la Y. s.r.l. a riassumerlo entro tre giorni ovvero in mancanza a corrispondergli la somma di Euro 2726,52 oltre rivalutazione monetaria dal di del licenziamento ad oggi. Conferma(va) nel resto l'impugnata sentenza. Compensa(va) per metà le spese di lite del grado di appello, di cassazione e di questo grado di rinvio e condanna(va) Y. s.r.l. a rifondere all'appellante la restante metà".
Per quello che rileva in questa sede la Corte territoriale ha rimarcato che: a) "è evidente che, tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte, cui questo collegio non può discostarsi, dalle prove assunte in primo grado non può tenersene conto, (per cui), essendo L. n. 604 del 1966, ex art. 5 onere del datore di lavoro dare la prova della legittimità del recesso, il licenziamento intimato, per intervenuta decadenza probatoria, risulta illegittimo"; b) "per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, dalla documentazione in atti (estratto libro matricola prodotto dalla Y. al momento della costituzione in primo grado e, quindi, produzione ammissibile in quanto prova precostituita) la Y. ha provato che il requisito dimensionale al momento del licenziamento non legittimasse la tutela reale".
Per la cassazione di tale sentenza M.N. propone ricorso affidato a due motivi. L'intimata s.r.l. Y. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi, a cui resiste - a sua volta - il M. con controricorso a ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
1 - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2 - Con il primo motivo di ricorso "principale" il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 116, 117 e 416 cod. proc. civ. e vizi di motivazione" - rileva che "la s.r.l. - Y. ha impostato le proprie difese su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento della sussistenza del requisito della tutela reale che, pertanto, deve ritenersi ammesso e pacifico in causa" e censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di appello di Genova considerato che "anche se la s.r.l. Y. non avesse ammesso la sussistenza del requisito dimensionale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 35, la mancata, tempestiva e specifica contestazione dello stesso da parte della convenuta doveva comunque farlo considerare pacifico e incontroverso nel giudizio, (per cui), anche sulla scorta del disposto di cui all'art. 416 c.p.c., la Corte di appello non poteva, se non incorrendo nelle violazioni di legge dedotte, considerare "provata" dalla società l'applicabilità della tutela obbligatoria in ragione della mera produzione in causa del libro matricola".
Con il secondo motivo il ricorrente in via principale - denunciando "violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e vizi di motivazione" - rileva che "il M. non può essere considerato soccombente, nel senso tecnico del termine, nei confronti della Y. s.r.l., in quanto la Corte d'Appello non ha accolto nessuna delle conclusioni proposte dalla convenuta, (per cui, al fine, della decisione sulle spese di giudizio), deriva necessariamente che la fattispecie non può essere ricondotta ad un'ipotesi di soccombenza reciproca".
Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 384 e 392 cod. proc. civ." - rileva criticamente che "la Corte di appello di Genova non solo nel corso del giudizio di rinvio non ha considerato alcune delle possibilità di acquisire ulteriori accertamenti su fatti che si fossero resi necessari (ad eccezione dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio), ma nemmeno nella sentenza impugnata ha fatto cenno alle motivazioni che l'hanno indotta a non avvalersi delle facoltà concesse, pur a fronte delle sollecitazioni e richieste della s.r.l. Y.".
Con il secondo motivo la ricorrente in via incidentale - denunciando "violazione degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ." - censura la sentenza impugnata "per non avere la Corte territoriale ammesso la produzione in giudizio della sentenza resa dal Tribunale di Savona in data 20 ottobre 2000 nel processo "s.r.l. Y. contro P. M.".
Con il terzo motivo del ricorso incidentale la ricorrente - denunciando "vizi di motivazione sulla mancata valutazione di mezzi istruttori determinanti e sull'eccezione di giudicato esterno" - addebita "alla Corte di appello di Genova non solo di non avere ammesso la produzione in giudizio della sentenza summenzionata, ma anche di non avere valutato il rilievo della stessa, nè di avere confutato l'eccezione di giudicato esterno proposto da essa società".
Con il quarto motivo del ricorso incidentale la ricorrente - denunciando "vizi di motivazione con riferimento alla possibilità di valutare sotto altro profilo le prove orali assunte nel corso del giudizio e all'omessa valutazione di elementi di prova validamente acquisiti agli atti" - sostiene che "può ragionevolmente ritenersi che la s.r.l. Y. abbia fornito la prova del giustificato motivo di recesso dal rapporto di lavoro di cui trattasi ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3" e rileva che, "al contrario di ciò, la sentenza impugnata non fa il minimo cenno nè alla possibilità di valutare sotto altri profili rispetto a quelli già esaminati dalla Corte di Cassazione le prove orali assunte, nè alla valutazione delle risultanze istruttorie validamente acquisite, enunciando l'errato principio per cui il licenziamento avrebbe dovuto essere dichiarato illegittimo in quanto la parte sarebbe decaduta della possibilità di provare la sua legittimità, con ciò dimostrando l'evidenza del vizio denunciato nel presente motivo di gravame". 3 - Il primo motivo del ricorso "principale" appare meritevole di accoglimento.
Infatti - come hanno statuito le Sezioni Unite con la sentenza n. 141/2006 - "in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro":
con l'assolvimento di questo onere probatorio il datore di lavoro dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
Di conseguenza il fatto relativo alla dimensione dell'impresa - inferiore al limite determinante l'obbligo a carico del datore di lavoro di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato (cd.
"tutela reale") - costituisce una eccezione processuale in senso proprio che il datore-convenuto deve proporre, e chiedere di provare, entro il termine ex art. 416 cod. proc. civ..
Anche su questo punto occorre riferirsi a quanto statuito dalle Sezioni Unite che, con sentenza n. 761/2002, hanno precisato che, nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione da parte del convenuto dei fatti posti dall'attesa a fondamento della domanda preclude la contestazione dei medesimi fatti nel prosieguo del giudizio specificamente: a) con le note difensive depositate prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado (così Cass. n. 1562/2003); b) in appello neanche attraverso produzione di prove documentali precostituite (così Cass. n. 18194/2002); c) nel giudizio di legittimità (così Cass. n. 7026/2003).
In particolare, a fronte della domanda proposta dall'attore e, conseguentemente, dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto del quale viene chiesta la tutela - e in modo espresso affermati, come stabilisce l'art. 416 c.p.c., comma 3, - il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'ulteriore disposizione contenuta nel medesimo comma 3, di prendere posizione su tali fatti in modo specifico, non essendo sufficiente una generica presa di posizione, sicchè la mancanza di una (precisa) contestazione implica l'esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente senza necessità di uno specifico accertamento; ed è stato aggiunto da Cass., Sez. Un., n. 761/2002 che la suddetta mancata contestazione, tenuto conto di quanto è disposto dalla norma di legge sopra indicata, rappresenta l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo perchè non controverso.
Nella specie, mentre la costituzione tardiva della società convenuta nel giudizio di primo grado ha comportato per la stessa la decadenza dell'adempimento dell'onere probatorio (come già statuito con la sentenza rimettente n. 17133/2002), dalla disamina diretta della memoria difensiva di costituzione ex art. 416 cod. proc. civ. (consentita in questa sede essendo in discussione un error in procedendo) si evince che manca assolutamente una contestazione sul fatto della dimensione dell'impresa L. n. 300 del 1970, ex art. 18 e della conseguente pretesa giudiziale di reintegra nel posto di lavoro caratterizzante la richiesta "tutela reale".
Ha errato, pertanto, la Corte di appello di Genova nel riconoscere al M. solo la "tutela obbligatoria", per cui su tale punto la relativa sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado per la decisione in ordine alle conseguenze derivanti dall'applicazione della L. n. 300 del 1970 art. 18 (in relazione anche all'aliquid retentum) alla statuita illegittimità del licenziamento intimato dalla s.r.l. Y. A M.N..
4 - L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, con tutta evidenza, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso "principale". 5/a - I quattro motivi del ricorso "incidentale" - esaminabilicongiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Al riguardo è, anzitutto, da rimarcare che, in base al sistema di diritto positivo, il giudizio di rinvio si presenta come un "processo chiuso" destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito in sostituzione di quella cassata; in particolare, la determinazione dei poteri del giudice di rinvio deve essere desunta attraverso l'esame dei limiti entro i quali la Corte di Cassazione ha esercitato i suoi poteri di censura sulla sentenza impugnata - a tale proposito è stato incisivamente rimarcato in dottrina che appare del tutto inutile chiedersi se il giudizio di rinvio sia un nuovo giudizio o se sia la continuazione del precedente giudizio: il giudizio di rinvio non è più nè meno che quello che le singole norme stabiliscono, e se è vero che la cassazione non è che la riapertura del giudizio concluso, non è meno vero che questo giudizio è riaperto nei limiti stabiliti dalle norme - e, in tale ambito, il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione per le questioni già risolte e pronunziarsi in proposito sugli altri aspetti della controversia rimasti non definiti nelle pregresse fasi di merito.
5/b - Per quanto concerne, poi, il richiamo ad una sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in un diverso giudizio promosso nei confronti della s.r.l. Y. da diverso lavoratore, l'efficacia riflessa che il giudicato, in quanto affermazione oggettiva di verità, non può estendersi al terzo rimasto estraneo al processo, in quanto titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso, non essendo ammissibile che questi ne possa ricevere comunque un pregiudizio: ciò anche con riferimento alle risultanze probatorie che non possono essere ritualmente richiamate (come impropriamente ha, invece, fatto la società ricorrente specie con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale).
5/c - In merito, inoltre, alle doglianze circa la mancata ammissibilità di mezzi istruttori, si rileva che, il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come error in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in osservanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi dai quali sia desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio degli invocati poteri; segnatamente il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerga l'esistenza di una "pista probatoria", ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito) e deve, altresì, allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l'intervento officioso, atteso che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata (Cass. n. 9954/2005, Cass. n. 7119/2002).
Tanto precisato in linea generale "di principio", si conferma che, nella specie, la ricorrente in via incidentale non ha adempiuto ad alcuna delle cennate prescrizioni, sicchè le relative censure (sollevate specie nel primo e nel terzo motivo del ricorso incidentale) sono da respingere.
5/d - Parimenti da respingere sono le doglianze concernenti l'asserita errata valutazione da parte della Corte territoriale delle risultanze probatorie (specie con il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale).
Anche su tale punto la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).
Benvero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati.
Comunque, ove con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (nella specie non avvenuta) - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 9954/2005).
5/e - Con riferimento, quindi, ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo la società ricorrente (sostanzialmente in tutti i motivi del ricorso incidentale), connoterebbero la sentenza impugnata - vale rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; e) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) - e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 380 cod. proc. civ., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione.
6 - A definitiva conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
7 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo del ricorso "principale" proposto da M.N. e dichiarato assorbito il secondo motivo, per cui va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte di appello di Torino - perchè proceda al riesame della controversia sulla base di quanto dianzi statuito sub "cap. 3^" dando, poi, corretta motivazione al conseguente decisum; deve, invece, essere respinto il ricorso incidentale proposto dalla s.r.l. Y.. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese di giudizio (art. 385 cod. proc. civ., comma 3).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto - la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007.