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Licenziamento e cumulo indennità

    Licenziamento senza giusta causa e cumulo di indennità
 
 
In caso di licenziamento senza giusta causa, come noto,  il lavoratore ha diritto ad una particolare tutela a seconda delle dimensioni dell'azienda. Se l'azienda ha più di 15 dipendenti la tutela ha natura reale e prevede il reintegro con risarcimento del lavoratore; ove quest'ultimo rinunci a riottenere il proprio posto di lavoro potrà optare per una indennità pari a quindici mesi di stipendio. Nelle  imprese che hanno sino a 15 dipendenti, di contro, il lavoratore ha una tutela obbligatoria ed il legislatore consente  a quest'ultimo la riassunzione ovvero il versamento di una indennità compresa fra le 2,5 e le 6 mensilità
La Cassazione cambiando il precedente orientamento ha dichiarato con la sentenza 13380/2006 la compatibilità fra tutela obbligatoria e indennità sostitutiva del previsto.
La Suprema Corte con detta sentenza ha primariamente confermato il principio di ordine generale ,statuito dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile secondo il quale il licenziamento determina sempre a carico del datore di lavoro l'obbligo del previsto o dell'indennità sostitutiva. La Suprema Corte, inoltre, afferma che nel campo della tutela reale il  recesso non è  idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro ma provoca ,di fatto, solo l'interruzione della prestazione lavorativa. Nell'area invece della tutela obbligatoria, come nel caso indicato dalla stessa corte di cassazione, il licenziamento anche se privo di giustificazione estingue di rapporto di lavoro. La Cassazione indica che quando non c'è stata interruzione del rapporto di lavoro l’indennità non si può sommare al reintegro. Diverso il caso dell'interruzione rapporto di lavoro; in questo caso l’indennità prevista dalla legge sui 604/66 compensa  i danni  generati dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo mentre l'indennità sostitutiva del previsto compensa il recesso potendo esse due indennità sommarsi.
 
Sez. L, Sentenza n. 13380 del 08/06/2006  (Rigetta, Trib. Roma, 7 Gennaio 2003)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Tutela obbligatoria - Effetti del licenziamento illegittimo - Indennità di preavviso - Ammissibilità - Fondamento.
 
In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco.
 
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