Licenziamento del medico per mancata reperibilità
Con la sentenza n° 14816 del 14/07/2005 la Corte di Cassazione puntualizza il concetto di reperibilità del personale medico. Il medico ospedaliero opera in strutture facenti parte del sistema sanitario nazionale. Tale rapporto di impiego da luogo ad una serie di obblighi fra cui la predetta reperibilità, che la Cassazione definisce come dovere del medico di mettersi nelle condizioni di poter essere rintracciato ove le esigenze di assistenza sanitaria lo richiedano.
E’ dovere del medico, quindi, predisporre qualsiasi mezzo idoneo a consentire di essere rintracciato nelle fasce di reperibilità, senza che possa rilevare, l’intervento di terzi estranei.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 14-07-2005, n. 14816
Svolgimento del processo
Tizio C., medico dipendente dell'Ospedale di Ravenna, adiva il pretore di tale città per sentir dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli il 16.10.1998, in quanto discriminatorio perchè determinato da ragioni sindacali, e, in subordine, l'illegittimità del suddetto licenziamento per mancanza di giusta causa, in entrambe le ipotesi con tutte le conseguenze relative sul piano legale e contrattuale; il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, succeduto all'adito pretore, rigettava la domanda e la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'impugnazione proposta dal C. avverso la sentenza del Tribunale, in particolare rilevando che gli addebiti contestati al lavoratore (ritardi a chiamate in pronta disponibilità; registrazione di presenze in servizio in pronta disponibilità; quando non poteva essere presente; presenze ingiustificate rispetto alla programmazione del reparto e conseguenti recuperi; mancata presenza per alcune ore in giorni nei quali doveva essere invece l'unico medico del reparto) risultavano provati nella loro materialità, mentre le giustificazioni addotte dal C. risultavano inconferenti o sfornite di supporto probatorio.
Aggiungeva la Corte di merito che le mancanze addebitate al C., rivelando indisciplina e grave sottrazione ai doveri del ruolo, erano tali da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario, facendo ragionevolmente ritenere che il datore di lavoro non potesse più contare sull'esattezza e correttezza delle future prestazioni e che. al contrario, mai era risultato provato che l'esercizio del potere disciplinare fosse stato determinato da intento discriminatorio, gravando, peraltro, il relativo onore probatorio sul soggetto che allega l'esistenza del suddetto intento. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione Tizio C.; resiste con controricorso l'Azienda U.S.L. di Ravenna. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un unico, articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di norme contrattuali, oltre che vizi di motivazione, il C. censura la sentenza impugnata rilevando che i giudici d'appello avrebbero errato nell'affermare che grava sul lavoratore l'onere di provare l'intento discriminatorio (non essendo sufficiente la mera indicazione di circostanze di fatto,quali l'attività sindacale svolta o le cariche rivestite), giacchè la prova sul punto diverrebbe "diabolica", posto che l'intento discriminatorio non è quasi mai dichiarato, e ad esso deve risalirsi tramite indizi.
Il ricorrente deduce inoltre che i giudici d'appello sarebbero incorsi in violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizi di motivazione in quanto per gran parte della sentenza si sarebbero limitati a riportare la motivazione del giudice di primo grado, sia pure affermando che essa si sottraeva alle censure dedotte o esprimendo condivisione. Secondo parte ricorrente, inoltre, i giudici d'appello (benchè dal ccnl applicabile risultasse un orario di 38 ore settimanali su quattro giorni) avrebbero ammesso senza perplessità che i medici potessero svolgere turni di lavoro di dodici ore intervallati da dodici ore di pronta disponibilità, senza rendersi conto della portata del conflitto sul punto tra l'Azienda (che imponeva turni tanto onerosi e minacciava di fare "morti e feriti" nel caso di deduzione in giudizio del conflitto medesimo) e i dipendenti, tanto che il licenziamento del C. era stato inteso a colpire proprio colui che era visto come "suscitatore" del conflitto.
Con riguardo alla contestazione relativa ai tre ritardi alle chiamate in pronta disponibilità, il ricorrente deduce che i giudici d'appello avrebbero errato: per aver interpretato l'art. 20 c.c. n. 1 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità nel senso che a carico del sanitario siano gli obblighi di porsi in condizione di essere immediatamente reperito e di raggiungere il presidio ospedaliero in 30 minuti, mentre il citato articolo nonprevede tali obblighi; per aver fatto riferimento ad un regolamento di data successiva ad almeno uno degli addebiti; per aver ritenuto sfornita di prove la dedotta prassi di ricorso al servizio del 118 o alle forze dell'ordine in caso di mancata risposta da parte del medico reperibile, posto che l'esiguo numero di chiamate in pronta disponibilità effettuate utilizzando le forze dell'ordine o il 118 doveva essere rapportato non al totale delle chiamate, ma solo a quelle per le quali non si era riusciti a contattare il medico; per aver ritenuto che la prova dalla suddetta prassi gravasse sul lavoratore, avendo invece in precedenza, contraddittoriamente, ritenuto che gravasse sul datore di lavoro la prova di quanto il lavoratore "suole fare"; per non aver valutato come legittimo impedimento sia il cattivo funzionamento del teledrin o del cellulare sia la stanchezza e il torpore determinati da dodici ore di lavoro chirurgico; per non aver tenuto conto che i trenta minuti previsti per il raggiungimento dell'ospedale dovevano decorrere dal buon fine della chiamata e non dal suo avviso e che comunque i ritardi addebitati non erano ingenti, trattandosi, in un caso, anche di pochi minuti.
In relazione alle contestazioni di mancata presenza in servizio, inoltre, secondo il ricorrente i giudici d'appello avrebbero errato nel non considerare che la prima, precedente di otto mesi, era tardiva e che la seconda riguardava proprio il giorno in cui il C. era stato chiamato, dopo aver lavorato in precedenza per dodici ore, alle 3,25 del mattino ed aveva raggiunto l'ospedale in piena notte.
In relazione agli altri addebiti, inoltre, a parere del ricorrente la sentenza impugnata sarebbe poco o per nulla motivata, mirando più a screditare le giustificazioni fornite del C. che a indicare le prove degli episodi contestati.
Secondo il ricorrente, infine, la sentenza impugnata sarebbe aprioristica, generica, apodittica e tautologica sia in relazione alla ritenuta proporzionalità dell'intimato licenziamento, affermata globalmente, senza dimostrare analiticamente la gravità e l'incidenza sulla fiducia dei fatti contestati, sia in relazione alla generica negazione dell'intento ritorsivo e discriminatorio.
Le esposte censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
E' innanzitutto da rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità, non ravvisando valide ragioni per discostarsene), "per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio o di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso" (così Cass. N. 7188 del 2001, e v., tra numerose altre, n. 10047 del 2004) e che per l'accertamento dell'intento ritorsivo del licenziamento non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o della sua partecipazione, anche se attiva, ad attività sindacali (ovvero di precedenti iniziative giudiziarie intraprese a tutela dei propri diritti o, perfino, della pendenza di un giudizio avente al oggetto l'illegittimità di pratiche di sciopero da parte del lavoratore poi licenziato), ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento (tra le tante, v., Cass. N. 11464 del 1997; n. 7768 del 1996; n. 310 del 1996 e n. 1902 del 1994).
Nella specie, la sentenza impugnata escludere che sia stata fornita la prova del denunciato intento discriminatorio e parte ricorrente censura genericamente tale affermazione, senza, peraltro, indicare quali elementi di prova, trascurati erroneamente dai giudici di appello, erano invece stati forniti e, a fortiori, senza riportare per esteso i verbali delle suddette prove al fine di consentire a questo giudice di valutarne la decisività.
Invero, parte ricorrente, piuttosto confusamente, accenna ad un conflitto tra la direzione sanitaria ed i medici in ordine alla imposizione di turni molto gravosi e alla minaccia di fare "morti e feriti" in caso di deduzione di tale conflitto in sede giudiziaria, ma, a parte l'estrema genericità delle affermazioni e il fatto che esse sono apoditticamente riportate in ricorso senza indicare se e attraverso quali atti istruttori tali fatti siano stati introdotti nel giudizio di merito (riportando per esteso i verbali relativi, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione), è da rilevare che, in ogni caso, i suddetti fatti non sarebbero decisivi, giusta la giurisprudenza sopra richiamata, ai fini della prova della sussistenza dell'intento ritorsivo e della efficacia determinativa esclusiva di tale intento nell'atto espulsivo adottato nei confronti del C., specie alla luce dell'accertamento, operato in sentenza, della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Passando all'esame di altro profilo di censura, è da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem è legittima se, come nella specie, il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma della pronunzia con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (v., tra le tante, cass.N. 2196 del 2003; n. 19296 del 2002 e n. 7713 del 2002).
Peraltro, qualora la sentenza d'appello si fosse, limitata a confermare la sentenza di primo grado impugnata senza motivare in alcun modo il rigetto delle conclusioni delle parti, sarebbe stato in ogni caso configurabile un vizio di motivazione (da censurare articolando specificamente i singoli punti non o mal motivati) non una nullità per omessa pronuncia o una violazione dell'art. 132 c.p.c. valutabile ex se, indipendentemente dal vizio motivazionale derivazione (sul punto v. Cass. N. 12098 del 2004).
In relazione alle censure concernenti singoli addebiti, e, in particolare, con riguardo ai ritardi alle chiamate in pronta disponibilità, è da rilevare che alcune circostanze (quali l'essereil regolamento cui la sentenza si riferisce posteriore ad uno degli addebiti; l'essere stati i ritardi non eccessivi e, in un caso, di pochi minuti; l'essere stati i ritardi nel raggiungere l'ospedale calcolati con riguardo al momento di avvio della chiamata e non al momento di effettivo reperimento del medico) sono dedotte in ricorso in maniera inammissibilmente generica, senza indicazione delle prove (documentali o testimoniali) dalle quali esse risultavano e, a fortiori, senza riportare in ricorso il contenuto di tali prove, come sarebbe stato necessario in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (v. tra le altre, Cass. n. 3004 del 2004).
Peraltro, non trovando le suddette circostanze espresso riscontro nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto anche indicare specificamente se, quando e in quali atti del giudizio di merito tali circostanze erano state dedotte, dovendosi, in mancanza, ritenere la novità (e perciò l'inammissibilità in questa sede) delle relative questioni (v. tra le altre, Cass. n. 12255 del 2003; n. 6542 del 2004 e n. 11133 del 2004).
Inoltre, con riferimento all'art. 20 c.c. n. l. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, è da rilevare prescindendo da ogni - altra considerazione che, se il termine reperibilità indica "la condizione dell'essere reperibile" e reperibile significa...letteralmente, "che può essere trovato", è evidente che il concetto di reperibilità riferito al medico nel citato articolo implica un dovere per il medico di mettersi in condizione di poter essere trovato. A tale proposito, posto che le forze dell'ordine e il servizio del 118 hanno compiti istituzionali importanti, gravosi e diversi dal prelevamento di medici reperibili che non abbiano risposto alla relativa chiamata, è assolutamente improprio sostenere l'esistenza di una prassi in tal senso, soprattutto, di una prassi sulla quale possano fare affidamento i medici, ridimensionando così il proprio obbligo di reperibilità (inteso quale dovere di mettersi in condizione di poter essere trovato). Ove esistente, una tale prassi, coinvolgendo in via ordinaria soggetti terzi impegnati istituzionalmente in compiti diversi, sarebbe illegittima, restando ipotizzabile il ricorso al 118 o alle forze dell'ordine, per l'urgenza di tutelare la salute o la vita di un paziente, in quelle situazioni straordinarie, in cui il medico non sia stato reperito immediatamente con gli strumenti ordinari, senza che questa possibilità, giustificabile in casi eccezionali per tutelare i pazienti e non per "semplificare" il compito dei medici, possa sminuire la responsabilità del medico che non si sia reso reperibile con gli strumenti ordinari.
Peraltro lo stesso ricorrente riconosce che l'utilizzo del 118 o delle forze dell'ordine è avvenuto solo nei casi in cui non era stato possibile contattare il medico. E' inoltre da rilevare che il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato giustificati i ritardi per cattivo funzionamento del teledrin e/o del cellulare e/o per eccessiva stanchezza dovuta al protrarsi del turno precedente, ma non indica da quali prove tali circostanze emergerebbero, nè riporta integralmente (come avrebbe dovuto, in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione) il contenuto delle suddette prove, dovendo peraltro rilevarsi che, tenuto conto della delicatezza del compito affidato al medico reperibile e dei valori in gioco (la vita e la salute dei cittadini), il concetto di reperibilità, implicando il mettersi in condizione di poter essere trovato, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico, comporta anche il controllo del buon funzionamento degli strumenti a disposizione (teledrin e telefono, fisso o mobile) e delle proprie condizioni fisiche (eventualmente con richiesta di sostituzione in caso di eccessiva stanchezza).
In relazione alle censure relative agli addebiti di mancata presenza in servizio è da rilevare che alcune circostanze (quali l'essere intempestiva una delle contestazioni e l'essere un'altra contestazione relativa ad una giornata successiva ad una in pronta disponibilità in cui il C. aveva dovuto raggiungere l'ospedale in piena notte) sono ancora una volta dedotta in ricorso in maniera inammissibilmente generica, senza indicare le prove dalle quali esse risulterebbero e, a fortiori, senza riportare, in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione il contenuto di tali prove. Peraltro, non trovando neppure tali circostanze espresso riscontro in sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto specificare se, quando e in quali atti del giudizio di merito esse erano state dedotte, dovendosi, in mancanza, ritenere la novità (e perciò l'inammissibilità in questa sede) delle relative censure.
E infine da rilevare che, a differenza di quanto asserito in questa sede dal ricorrente, la sentenza d'appello si è espressamente e lungamente soffermata sulla ritenuta proporzionalità dell'intimato licenziamento, adeguatamente motivando sia in relazione ai vari addebiti e alla loro natura sia in relazione ai particolari doveri di diligenza connessi ai compiti attribuiti al lavoratore, in particolare sottolineando altresì l'irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario in relazione alla ripetuta violazione dei propri doveri da parte del Dottor C., che, facendo venire meno l'affidamento nell'esattezza e correttezza delle future prestazioni, rendeva ineludibile il provvedimento espulsivo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 56,00, oltre ad euro 2000 per onorari, nonchè spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005.
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