La computabilita' o meno del compenso per lavoro notturno prestato
con continuita' ai fini degli istituti indiretti (mensilita'
aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) deve essere verificata
alla stregua della disciplina collettiva, nel rispetto dei canoni
interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., tenendo
presente che il principio di omnicomprensivita' della retribuzione,
valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera
neppure come criterio sussidiario, ed altresi' che la disciplina
prevista dall'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso
efficace "erga omnes" dal d.P.R. n.1070 del 1960, e' derogabile
dalla contrattazione collettiva, ove quest'ultima preveda una piu'
favorevole disciplina complessiva del singolo istituto. (Fattispecie
relativa alla contrattazione collettiva per i dipendenti degli
aeroporti.)
ANNO/NUMERO 2002 9871
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 4154/2000
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AEROPORTI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso
lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BITTI PASQUALE, IACOMETTI MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 6348/99 del Tribunale di ROMA, depositata il
07/04/99 - R.G.N. 41260/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/05/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 1994, Pasquale Bitti e Mauro
Iacometti proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Roma
con la quale era stata respinta la domanda diretta alla condanna
della s.p.a Aeroporti di Roma al ricalcolo della tredicesima e
quattordicesima mensilita', delle ferie, della indennita' per
infortunio e malattia per effetto del computo in detti istituti del
compenso relativo al lavoro notturno.
Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma con sentenza
del 7 aprile 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la
societa' a corrispondere a Pasquale Bitti la complessiva somma di
lire 2.340.182 ed a Iacometti Mauro la complessiva somma di lire
3.828.350, con rivalutazione ed interessi legali dal novembre 1987 al
saldo, il tutto con vittoria di spese ed onorari. Nel pervenire a
tale conclusione il Tribunale osservava che il diritto dei lavoratori
al computo del compenso per lavoro notturno nella tredicesima
mensilita' doveva essere riconosciuto sulla base dell'art. 27 del
contratto collettivo di categoria applicabile al rapporto dedotto in
giudizio. Detta disposizione fa, infatti, espresso riferimento alla
retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, usando cioe',
una espressione comprensiva del coacervo retributivo che con
carattere di normalita' il dipendente concretamente riceve
mensilmente in busta paga. Ne consegue che il compenso attribuito a
causa del tipo di turno cui il lavoratore e' adibito non puo'
sottrarsi al computo, facendo parte della normale, in quanto
abituale, retribuzione corrisposta a fronte della normale prestazione
resa dal dipendente nell'ambito dell'organizzazione aziendale
disposta dall'imprenditore. La norma contrattuale per di piu' ben si
armonizza, facendo uso della stessa dizione, con l'art. 27
dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace erga
omnes con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070. Ad identiche conclusioni
doveva pervenirsi in relazione alla quattordicesima mensilita'
adoperando la contrattazione collettiva anche per detta mensilita'
l'espressione "retribuzione globale di fatto".
Con riferimento alle ferie il Tribunale osservava poi che l'art. 12
del d.p.r. n. 1070 del 1960 ne determina il compenso in modo analogo
a quello fissato per le mensilita' aggiuntive in piena coerenza con
quanto disposto dalla Carta Costituzionale, che garantendo, infatti,
con il disposto dell'art. 36, comma 3, al lavoratore ferie annuali
retribuite non puo' che riferirsi alla retribuzione che viene
percepita con continuita' nei periodi lavorativi, sulla quale il
lavoratore fa affidamento per la soddisfazione delle sue ordinarie e
primarie esigenze di vita che rimangono intatte anche nel periodo
dedicato al riposo. A tale cogente disciplina risulta conforme l'art.
22 del contratto collettivo di categoria con lo stabilire che le
ferie devono essere retribuite. Infine, il compenso percepito in
relazione al lavoro notturno prestato in turni avvicendati doveva
essere computato anche ai fini delle indennita' di malattia ed
infortuni a carico del datore di lavoro posto che la disciplina
contrattuale nel fare riferimento(art. 17) alle retribuzioni di fatto
rimanda al coacervo retributivo che, con carattere di normalita', il
dipendente concretamente riceve mensilmente in busta paga in
considerazione, appunto, delle modalita' temporali di espletamento
della sua normale prestazione lavorativa.
Avverso tale sentenza la s.p.a. Aeroporti di Roma propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resistono con controricorso Pasquale Bitti e Mauro Iacometti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la societa' Aeroporti di Roma deduce
violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dell'accordo
interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes con d.p.r.
1070/60, dell'art. 2108 c.c. nonche' degli artt. 1362 e ss. c.c. in
relazione alle disposizioni dei contratti collettivi di categoria
nonche' omessa e/o errata motivazione su punti decisivi della
controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene che
ai fini del computo del lavoro notturno nelle mensilita' aggiuntive e
nelle altre indennita' rivendicate dai lavoratori deve aversi
riguardo alla retribuzione base quale viene individuata dalla
contrattazione collettiva. Del resto la disciplina legislativa
introdotta dalla legge 297/1982 ha inteso privilegiare l'aspetto
della definizione contrattuale della retribuzione, riconoscendo
all'autonomia collettiva il potere di definire gli elementi della
retribuzione base, effettuando, appunto, un espresso rinvio ad
eventuali previsioni contenute in tal senso in accordi collettivi o
in patti individuali. Come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza in tema di maggiorazione per lavoro notturno o
straordinario, il carattere continuativo, obbligatorio e
predeterminato di detti emolumenti non puo' indurre per cio' solo, in
mancanza di una espressa e specifica disposizione legislativa o
contrattuale, ad includere detti emolumenti nell'ambito della
retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore ed a computare gli
stessi negli istituti retributivi indiretti.
Orbene dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi
succedutisi dopo il 1982 emerge che l'emolumento di cui si richiede
il computo, non rientra nel concetto di retribuzione ordinaria ma in
quello di retribuzione aggiuntiva, giusta la previsione contenuta
nell'art. 8 n. 2 (in particolare nella lettera c) del contratto
collettivo. Ne consegue che le maggiorazioni in oggetto risultano
comunque escluse dalla nozione di retribuzione base - posta a
fondamento del calcolo della 13^ e 14^ mensilita' e del trattamento
per infortunio e prevista e precisata a sua volta nel n. 1 del citato
art. 8 del contratto e composta dallo "stipendio di fatto" (lett. a,
n. 1 dell'art. 8) unitamente all'indennita' di contingenza (lett. b,
n. 1, art. 8 cit.). Lo stipendio di fatto piu' specificamente si
compone, alla stregua della contrattazione collettiva, del "minimo
tabellare", degli "aumenti periodici di anzianita'" e di "eventuali
aumenti di merito o altre eccedenze sul minimo tabellare" sicche'
risulta evidente che la maggiorazione per lavoro notturno non
costituisce aumento di merito ed e' estranea anche al concetto di
minimo tabellare per cui a nessun titolo puo' essere inclusa nel
computo degli istituti contrattuali di cui si richiede la
rivalutazione. In mancanza di una espressa previsione normativa o
della contrattazione collettiva un concetto di retribuzione
onnicomprensivo, esteso a qualsiasi emolumento corrisposto in
continuita', non puo' non valere anche in relazione alle ferie non
sussistendo, appunto, nel nostro ordinamento un concetto di
retribuzione onnicomprensivo.
Piu' in particolare in relazione alla tredicesima mensilita' - una
volta esclusa l'applicazione dell'accordo interconfederale del 27
ottobre 1946 stante il piu' favorevole trattamento assicurato dalla
contrattazione collettiva succedutasi nel tempo - deve farsi
riferimento alla contrattazione collettiva (applicabile alla
fattispecie in oggetto; art. 10 del contratto del 1984 ed art. 9 del
contratto del 1988), secondo cui la detta mensilita' deve essere
parametrata sulla "retribuzione mensile di fatto percepita dal
lavoratore nel mese di dicembre" sicche' acquista valore esclusivo e
determinante la nozione di retribuzione quale specificata nel
contratto collettivo. Anche per le ferie, pur essendosi in presenza
di un istituto di origine legale, deve farsi riferimento - in assenza
di una specifica disposizione pattizia sul punto alla nozione di
retribuzione-parametro come indicata dall'art. 8 della contrattazione
collettiva. Infine anche per il trattamento per infortunio e malattia
deve escludersi l'applicazione del principio della onnicomprensivita'
della retribuzione per cui anche per tale istituto non puo'
riconoscersi il computo delle maggiorazioni erogate per turni di,
lavoro notturno dovendosi escludere che dette maggiorazioni abbiano
natura retributiva, per rivestire invece carattere risarcitorio si'
da risultare assolutamente estranee al concetto di retribuzione
ordinaria rilevante ai fini del calcolo degli istituti di
retribuzione indiretta.
Il ricorso va accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
La legge, 14 luglio 1959 n. 741 - nel delegare il Governo ad emanare
norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di
tutti gli appartenenti ad una medesima categoria - ha stabilito
all'art. 7 comma 1 che i trattamenti economici e normativi minimi,
contenuti nelle leggi delegate, si sostituisco no di diritto a quelli
in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, piu'
favorevoli ai lavoratori. Il comma 2 dispone poi che alle norme che
stabiliscono il trattamento di cui sopra si puo' derogare, sia con
accordi o contratti collettivi che i con contratti individuali,
soltanto a favore dei lavoratori.
Trattasi di una connotazione generale della nozione di
inderogabilita' dei minimi di trattamento retributivo, la quale
attiene pero' al risultato e non al percorso interno attraverso il
quale la contrattazione collettiva perviene al rispetto dei suddetti
minimi.
Cosi' l'interpretazione nomofilattica di questa Corte dell'art.7,
comma 2, legge 741/1959 e' nel senso che il carattere piu' o meno
favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con
riferimento non alle singole clausole ma alla regolamentazione
complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto
complessivo di interessi omogenei (cfr. in tali sensi da ultimo in
motivazione Cass. 9 ottobre 2000 n. 13443).
La maggioranza corrisposta a titolo di compenso per lavoro notturno
prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata pur
facendo parte della retribuzione ordinaria, va computata nella base
di calcolo solo per quegli istituti per i quali la legge adotta come
base di computo una nozione di "retribuzione globale di fatto",
sempre che la contrattazione collettiva non garantisca un identico
risultato attraverso altri meccanismi di calcolo.
Con riferimento al caso di specie va evidenziato che l'Accordo
Interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes dal d.p.r.
n. 1070 /60 - ed al quale ha fatto riferimento l'impugnata sentenza-
disciplina una sola mensilita' aggiuntiva, la tredicesima, mentre
successivamente la contrattazione collettiva ha introdotto per
numerosi settori, quale, appunto, quello in esame, anche la
quattordicesima mensilita'. Nel comparare, quindi, le discipline
contrattuali succedutisi nel tempo si deve avere riguardo al
complesso delle mensilita' aggiuntive, che realizzano un interesse
omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata
pur in occasione di eventi cui e' collegata una presumibile spesa
aggiuntiva rispetto a quella ordinaria (ad esempio: festivita' e
ferie).
Alla stregua delle suddette considerazioni - e proprio in una
fattispecie simile a quella di cui alla presente controversia -
questa Corte ha statuito che individuato il singolo istituto (sul
quale parametrare nel tempo i possibili miglioramenti e
deterioramenti retributivi da parte della contrattazione collettiva
succedutasi nel tempo) nelle mensilita' aggiuntive e' innegabile che
la disciplina contrattuale in quanto comprensiva di due mensilita'
sia migliorativa nel suo complesso di quella risalente al 1946, che
ne prevedeva una sola.
Ne consegue che il Tribunale ha errato nel riconoscere la fondatezza
della domanda dei lavoratori dando rilievo al summenzionato accordo
interconfederale dovendo invece richiamarsi alla contrattazione
collettiva di categoria applicabile ratione temporis al rapporto
lavorativo del Bitti e dello Iacometti.
In altri termini, il Tribunale al fine di decidere sulla
configurabilita' del diritto al computo del compenso per lavoro
notturno negli istituti indiretti, sia delle mensilita' aggiuntive
che delle ferie e della indennita' per malattia, avrebbe dovuto
esaminare ogni singola clausola contrattuale volta a disciplinare il
singolo istituto tenendo presente quanto piu' volte ribadito da
questa Corte, e cioe' il consolidato principio secondo cui la
computabilita' o meno di determinati emolumenti ai fini di istituti
retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua appunto,
della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di
onnicomprensivita' della retribuzione, valido soltanto per
determinati istituti di origine legale, non opera neppure come
criterio sussidiario per cui un particolare emolumento e computabile
a detti fini in quanto cio' sia espressamente previsto dalla
disciplina contrattuale (cfr. ex plurimis: Cass. 9 dicembre 1999 n.
13780; Cass. 13 luglio 1999 n. 7432 cui adde Cass. 25 luglio 2000 n.
9764, che ha altresi' precisato come il criterio della
onnicomprensivita', eventualmente adottato dalla contrattazione
collettiva nazionale, non possa essere riferito ad istituti
retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale).
Alla stregua di tali considerazioni risulta fondata la censura della
societa' Aeroporti di Roma che, nel riportare in ricorso il contenuto
delle clausole contrattuali regolanti i diversi istituti in esame, ha
lamentato che il Tribunale non ha preso in considerazione l'assunto
secondo cui la retribuzione base cui deve farsi riferimento per la
determinazione di detti istituti e' comprensiva del minimo tabellare,
degli aumenti periodi di anzianita' e di "eventuali aumenti di merito
o altre eccedenze sul minimo tabellare", voci tra le quali non puo'
in alcun modo annoverarsi la maggiorazione per lavoro notturno.
Orbene, per quanto in precedenza esposto il giudice d'appello avrebbe
dovuto prendere in esame le clausole contrattali (indicate dalla
s.p.a Aeroporti di Roma in ricorso) relative ai singoli istituti
indiretti e - sulla base di una lettura delle stesse rispettosa dei
canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. e dei principi
giuridici innanzi ricordati - avrebbe dovuto, solo dopo detto esame,
decidere sulla fondatezza delle richieste dei lavoratori.
La sentenza impugnata, va dunque, cassata per avere invece accolto le
domande del Bitti e del Iacometti, sulla base dell'affermazione (non
adeguatamente motivata e non giustificata alla luce di una lettura
complessiva delle diverse clausole specificamente regolanti gli
istituti invocati) che dovesse farsi riferimento nel caso di specie
alla retribuzione mensile di fatto, coincidente con tutto cio' che il
lavoratore riceve mensilmente in busta paga, con cio' patrocinando di
fatto un principio generale di onnicomprensivita' della retribuzione
non riscontrabile, come si e' detto, nel vigente assetto
giuslavoristico.
Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto la causa va rimessa ad altro giudice, che si
designa nella Corte d'appello di Roma, che procedera' ad un nuovo
esame della controversia sulla base dei principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del
presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette
alla Corte d'appello di Roma anche per le spese del presente giudizio
di cassazione.
Cosi' deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Canceller
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