Il licenziamento per giustificato motivo obiettivo, nella cui
nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati
per la piu' economica gestione dell'azienda purche' non pretestuosi
e strumentali, bensi' volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli e
non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attivita'
produttiva, imponendo l'effettiva necessita' di riduzione dei costi,
grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettivita'
delle ragioni poste a fondamento del licenziamento quanto
dell'impossibilita' di impiego del dipendente licenziato nell'ambito
dell'organizzazione aziendale. L'onere probatorio relativo a tale
ultimo elemento concernendo un fatto negativo, va assolto mediante
la dimostrazione dei relativi fatti positivi come il fatto che i
residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al
tempo del recesso , stabilmente occupati e il fatto che, dopo il
licenziamento, e per un congruo periodo non sia stata effettuata
alcuna assunzione nella stessa qualifica.
ANNO/NUMERO 2001 14093
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ALFAGOMMA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio
dell'avvocato JANARI LUIGI, che lo rappresenta difende unitamente
all'avvocato MUSATTI RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FAGNANI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. MASCAGNI 154,
presso lo studio dell'Avvocato VITUCCI PAOLO che lo rappresenta e
difende unitamente all'Avvocato LETTIERI GENNARO, giusta delega in
atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 484/98 del Tribunale di TERAMO, emessa il
22/10/98 R.G.N. 685/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo DIAGOSTINO;
udito l'Avvocato VITUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Teramo depositato
118.8.1995, Aldo Fagnani. esponeva di aver lavorato alle dipendenze
della s.p.a. Alfagomma Sud dal 15.1.1975 con qualifica di assistente
di reparto e di essere stato comandato, con mansioni di responsabile
della installazione e della manutenzione, presso la consociata s.p.a.
T.P.R.; lamentava di essere stato licenziato in data 28.3.1995 e
riferiva che il provvedimento di recesso era stato motivato dalla
soppressione delle funzioni di assistente di reparto svolte dal
ricorrente, in conseguenza dell'assunzione diretta da parte della
Alfagomma Sud del servizio di manutenzione ed officina della T.P.R. e
dell'affidamento di tale servizio al responsabile della manutenzione
della societa'.
Tutto cio' premesso, il ricorrente chiedeva al giudice adito di
accertare la carenza del giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, attesa la pretestuosita' delle ragioni addotte
dall'azienda, di dichiarare illegittimo il licenziamento e di
ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna del
datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal giorno del
recesso a quello della reintegra.
La soc. Alfagomma Sud si costituiva in giudizio e si opponeva
alla domanda.
Il Pretore, con sentenza del 6.2.1997, accoglieva il ricorso.
L'appello proposto dalla societa' veniva a sua volta respinto
dal Tribunale di Teramo con la sentenza qui impugnata.
A sostegno della decisione il Tribunale osservava che nel caso
di licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro,
dovuto alla riorganizzazione dell'azienda al fine di ridurre i costi
di produzione, e' preclusa al giudice la valutazione delle scelte
aziendali, ma il datore di lavoro e' tuttavia gravato dell'onere di
provare la reale sussistenza dei motivi che hanno portato alla
predetta soppressione; rilevava che nel caso di specie la societa'
non aveva provato il grave squilibrio dei costi aziendali, ne' la
necessita' di sopprimere il posto di lavoro; osservava che
l'assunzione di altri operai nel periodo del licenziamento
contrastava con l'asserita necessita' di ridurre il personale
indiretto in relazione al dedotto squilibrio costi-ricavi; rilevava
che la societa' non aveva neppure provato l'impossibilita' di
collocazione del lavoratore in altre mansioni compatibili all'interno
dell'azienda; riteneva, in proposito, che l'offerta di "responsabile
della sicurezza", rifiutata dal Fagnani in quanto non consona alle
mansioni precedentemente svolte, non costituiva di per se' prova
della insussistenza di altri posti disponibili.
Avverso questa sentenza la s.p.a. Alfagomma Sud ha proposto
ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo e
illustrato da memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso la societa', denunciando
violazione dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 2102
c.c., nonche' omessa insufficiente e contraddittoria motivazione,
sostiene in primo luogo che in caso di licenziamento intimato per
giustificato motivo oggettivo a 5eguito della soppressione della
posizione lavorativa, compito del giudice e' soltanto quello di
accertare l'effettiva soppressione della posizione lavorativa
occupata dal lavoratore licenziato e non quello di verificare se la
scelta compiuta dall'imprenditore sia stata o meno opportuna e
conveniente; rileva, altresi, che non e' assoggettabile a sindacato
di merito la scelta organizzativa imprenditoriale comportante la
soppressione del posto, potendo essere oggetto di controllo solo
l'effettivita' della soppressione e l'impossibilita' di adibire il
lavoratore a mansioni equivalenti.
Per quanto concerne poi quest'ultimo aspetto, la ricorrente
rileva che l'onere della prova dell'impossibilita' di adibire il
lavoratore allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in
precedenza deve essere mantenuto entro limiti ragionevoli, sicche'
esso puo' considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze
probatorie di natura presuntiva ed indiziaria, specie quando il
lavoratore non ha neppure allegato l'esistenza in seno alla societa'
di altri posti equivalenti a quello soppresso ai quali poter essere
adibito. Rileva, infine, la societa' che, proprio per la mancanza di
altri posti liberi con identiche mansioni, era stato offerto al
Fagnani un posto di lavoro del tutto nuovo, e cioe' quello di
responsabile dei problemi della sicurezza sul lavoro, di maggior
rilievo rispetto ai compiti in passato svolti dal dipendente. Una
tale offerta, gravosa per la societa', non avrebbe avuto senso se
fosse stato possibile offrire al Fagnani un posto di lavoro con
identiche mansioni rispetto a quelle svolte precedentemente.
Il ricorso e' fondato per le seguenti considerazioni.
Sostiene il Tribunale che. in caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, dovuto a riorganizzazione aziendale e
soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro non deve
limitarsi a provare l'effettiva soppressione del posto di lavoro, ma
deve provare la sussistenza dei motivi del licenziamento e, nel caso
specifico, il grave squilibrio dei costi aziendali da sanare con la
riduzione del personale.
Le affermazioni del Tribunale non sono condivisibili.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il motivo
oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti
all'attivita' produttiva (art. 3 legge n. 604 del 1966) deve essere
valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare
la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiche' tale scelta
e' espressione della liberta' di iniziativa economica tutelata
dall'art. 41 della Costituzione. Al giudice spetta invece il
controllo della reale sussistenza del motivo addotto
dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che e'
incensurabile in sede di legittimita' se effettuato con motivazione
coerente e completa. Di conseguenza non e' sindacabile nei suoi
profili di congruita' e opportunita' la scelta imprenditoriale che
abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto
o del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato,
sempreche' risulti l'effettivita' e la non pretestuosita' del
riassetto organizzativo operato (Cass. n. 9715 del 1995, Cass. n.6222
del 1998. Cass. n. 3128 del 1994), fermo restando che nella nozione
di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetto
organizzativo attuato per la piu' economica gestione dell'impresa
(Cass. n. 3030 del 1999, Cass. n. 8057 del 1998).
Di conseguenza, ha precisato la Corte, in caso di licenziamento
per soppressione del posto di lavoro, il sindacato del giudice di
merito deve limitarsi all'accertamento dell'avvenuta ristrutturazione
ed alle verifica della effettiva soppressione del posto di lavoro, ma
non puo' estendersi alla valutazione delle scelte economico
- organizzative che hanno determinato l'imprenditore alla
ristrutturazione aziendale(Cass. n. 6450 del 1984, Cass. n. 9715 del
1995, Cass. n. 3128 del 1994).
Le ragioni che inducono l'imprenditore alla riorganizzazione
dell'azienda possono essere le piu' varie (riduzione dell'attivita'
produttiva, riduzione dei costi, aumento del profitto mediante
utilizzazione di macchinari e riduzione del personale, ecc.), cosi'
come le previsioni di mercato che le sorreggono possono rivelarsi di
fatto errate. Queste decisioni attengono comunque alla libera
iniziativa dell'imprenditore, su cui in definitiva ricadono le
conseguenza negative di un eventuale errore delle scelte
organizzative, e sfuggono al sindacato del giudice in caso di
impugnazione del licenziamento, dovendo quest'ultimo limitarsi a
controllare la effettiva attuazione della riorganizzazione e la reale
soppressione del posto di lavoro e ad accertare che essi non
costituiscano un semplice pretesto per l'espulsione di lavoratori non
graditi.
Va altresi' ricordato che, in caso di licenziamento per
soppressione del posto, ai fini della configurabilita' del
giustificato motivo oggettivo, non e' necessario che vengano
soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore
licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite
ed attribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza
che con cio' venga meno l'effettivita' di tale soppressione (Cass. n.
11241 del 1993, S.U. n. 7295 del 1986, in motivazione).
Nel caso di specie la soppressione del posto di lavoro ed il
conseguente licenziamento del lavoratore e' stato motivato
dall'azienda con la necessita' di ristrutturazione degli uffici al
fine di ridurre i costi del personale indiretto.
In presenza di tale motivazione del licenziamento, il Tribunale
avrebbe dovuto verificare se le risultanze istruttorie era tali da
indurre a ritenere che la ristrutturazione aziendale era stata
effettivamente operata e che il posto di assistente di reparto
comandato presso la soc. T.P.R., ricoperto dal Fagnani, era stato
veramente soppresso, ovvero se tali operazioni erano state un
semplice pretesto per liberarsi di un lavoratore non gradito.
Il giudice del gravame, invece, ha respinto l'appello della
societa' sul presupposto che questa non aveva provato la necessita'
della ristrutturazione degli uffici, ed ha dedotto che, poiche' i
costi di produzione della Alfagomma Sud non presentavano alcuno
squilibrio e la societa', anzi, aveva provveduto ad assumere nuovi
lavoratori, il riassetto organizzativo e la soppressione del posto di
lavoro ricoperto dal Fagnani si erano rivelati non necessari.
Cosi' motivando, pero', il Tribunale non ha fatto buon governo
dei principi di diritto sopra enunciati ed e' andato al di la' dei
compiti assegnatigli, pretendendo di sindacare le scelte economico
organizzative dell'imprenditore, ma omettendo del tutto di motivare
sulla veridicita' o meno del riassetto organizzativo dedotto dalla
societa' e sulla pretestuosita' o meno dell'operazione in relazione
al licenziamento del lavoratore.
La sentenza impugnata, peraltro, e' censurabile anche laddove
afferma che il datore di lavoro non ha assolto all'onere di provare
la incollocabilita' del lavoratore licenziato all'interno
dell'azienda in mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate
e laddove sostiene che l'offerta al Fagnani di assumere la
responsabilita' del servizio di prevenzione e protezione "non era
consona al contenuto professionale dell'attivita' alla quale il
lavoratore era stato in precedenza addetto" e quindi non costituiva
prova della insussistenza di altri posti disponibili.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte che l'onere della prova relativo all'impossibilita' di impiego
del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale -
concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la
dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i
residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al
tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il
licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata
alcuna assunzione nella stessa qualifica (Cass. n. 10527 del 1996,
Cass. n. 3030 del 1999); detto onere, ha precisato la Corte, deve
essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicche'
esso puo' considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze
di natura presuntiva ed indiziaria (Cass. n. 3198 del 1987, Cass. n.
8254 del 1992). Quanto poi alla prova della impossibilita' di adibire
il licenziato allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle
svolte in precedenza, la Corte ha ulteriormente precisato che il
lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava
interamente sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e
di allegazione di tale possibilita' tra gli elementi posti a
fondamento dell'azione e tra i presupposti della domanda, sicche' ove
il lavoratore non prospetti nel ricorso tale possibilita', non
insorge per il datore di lavoro l'onere di offrire la prova della
concreta insussistenza di tale possibilita' di diverso e conveniente
utilizzo del dipendente licenziato (Cass. n. 10559 del 1998, Cass. n.
8254 del 1992).
Nella specie e' pacifico che la societa' aveva offerto al
Fagnani il posto di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, di nuova istituzione, implicante lo svolgimento di
mansioni di pari importanza, se non di importanza superiore, rispetto
a quelle svolte in precedenza, e che il lavoratore rifiuto' tale
offerta ritenendo di non possedere la competenza necessaria.
A fronte di questo dato di fatto, la motivazione del Tribunale
si rivela insufficiente in quanto, da un lato, non ha valutato se la
mancata produzione di prove da parte della societa', circa la
mancanza di altri posti scoperti di assistente di reparto, non fosse
dipesa dalla mancata allegazione in ricorso da parte del lavoratore
di tale indicazione; dall'altro, non ha valutato se l'offerta della
societa', implicante la volonta' di avvalersi della collaborazione
del lavoratore in un settore di grande responsabilita', non
costituisse univoco indizio della insussistenza allo stato di altri
posti disponibili di assistente di reparto o equivalenti.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, dunque, la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un
nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che
provvedera' anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio
di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila.
Cosi' deciso in Roma, il 13 giugno 2001.
Depositato in Can
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