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Giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo obiettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la piu' economica gestione dell'azienda purche' non pretestuosi e strumentali, bensi' volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attivita' produttiva, imponendo l'effettiva necessita' di riduzione dei costi, grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettivita' delle ragioni poste a fondamento del licenziamento quanto dell'impossibilita' di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. L'onere probatorio relativo a tale ultimo elemento concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione dei relativi fatti positivi come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso , stabilmente occupati e il fatto che, dopo il licenziamento, e per un congruo periodo non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica. ANNO/NUMERO 2001 14093 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente - Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere - Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere - Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere - Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: ALFAGOMMA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, che lo rappresenta difende unitamente all'avvocato MUSATTI RICCARDO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro FAGNANI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. MASCAGNI 154, presso lo studio dell'Avvocato VITUCCI PAOLO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato LETTIERI GENNARO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 484/98 del Tribunale di TERAMO, emessa il 22/10/98 R.G.N. 685/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo DIAGOSTINO; udito l'Avvocato VITUCCI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Teramo depositato 118.8.1995, Aldo Fagnani. esponeva di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. Alfagomma Sud dal 15.1.1975 con qualifica di assistente di reparto e di essere stato comandato, con mansioni di responsabile della installazione e della manutenzione, presso la consociata s.p.a. T.P.R.; lamentava di essere stato licenziato in data 28.3.1995 e riferiva che il provvedimento di recesso era stato motivato dalla soppressione delle funzioni di assistente di reparto svolte dal ricorrente, in conseguenza dell'assunzione diretta da parte della Alfagomma Sud del servizio di manutenzione ed officina della T.P.R. e dell'affidamento di tale servizio al responsabile della manutenzione della societa'. Tutto cio' premesso, il ricorrente chiedeva al giudice adito di accertare la carenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, attesa la pretestuosita' delle ragioni addotte dall'azienda, di dichiarare illegittimo il licenziamento e di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal giorno del recesso a quello della reintegra. La soc. Alfagomma Sud si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda. Il Pretore, con sentenza del 6.2.1997, accoglieva il ricorso. L'appello proposto dalla societa' veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Teramo con la sentenza qui impugnata. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che nel caso di licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro, dovuto alla riorganizzazione dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, e' preclusa al giudice la valutazione delle scelte aziendali, ma il datore di lavoro e' tuttavia gravato dell'onere di provare la reale sussistenza dei motivi che hanno portato alla predetta soppressione; rilevava che nel caso di specie la societa' non aveva provato il grave squilibrio dei costi aziendali, ne' la necessita' di sopprimere il posto di lavoro; osservava che l'assunzione di altri operai nel periodo del licenziamento contrastava con l'asserita necessita' di ridurre il personale indiretto in relazione al dedotto squilibrio costi-ricavi; rilevava che la societa' non aveva neppure provato l'impossibilita' di collocazione del lavoratore in altre mansioni compatibili all'interno dell'azienda; riteneva, in proposito, che l'offerta di "responsabile della sicurezza", rifiutata dal Fagnani in quanto non consona alle mansioni precedentemente svolte, non costituiva di per se' prova della insussistenza di altri posti disponibili. Avverso questa sentenza la s.p.a. Alfagomma Sud ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo e illustrato da memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la societa', denunciando violazione dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 2102 c.c., nonche' omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene in primo luogo che in caso di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo a 5eguito della soppressione della posizione lavorativa, compito del giudice e' soltanto quello di accertare l'effettiva soppressione della posizione lavorativa occupata dal lavoratore licenziato e non quello di verificare se la scelta compiuta dall'imprenditore sia stata o meno opportuna e conveniente; rileva, altresi, che non e' assoggettabile a sindacato di merito la scelta organizzativa imprenditoriale comportante la soppressione del posto, potendo essere oggetto di controllo solo l'effettivita' della soppressione e l'impossibilita' di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti. Per quanto concerne poi quest'ultimo aspetto, la ricorrente rileva che l'onere della prova dell'impossibilita' di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza deve essere mantenuto entro limiti ragionevoli, sicche' esso puo' considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze probatorie di natura presuntiva ed indiziaria, specie quando il lavoratore non ha neppure allegato l'esistenza in seno alla societa' di altri posti equivalenti a quello soppresso ai quali poter essere adibito. Rileva, infine, la societa' che, proprio per la mancanza di altri posti liberi con identiche mansioni, era stato offerto al Fagnani un posto di lavoro del tutto nuovo, e cioe' quello di responsabile dei problemi della sicurezza sul lavoro, di maggior rilievo rispetto ai compiti in passato svolti dal dipendente. Una tale offerta, gravosa per la societa', non avrebbe avuto senso se fosse stato possibile offrire al Fagnani un posto di lavoro con identiche mansioni rispetto a quelle svolte precedentemente. Il ricorso e' fondato per le seguenti considerazioni. Sostiene il Tribunale che. in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovuto a riorganizzazione aziendale e soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro non deve limitarsi a provare l'effettiva soppressione del posto di lavoro, ma deve provare la sussistenza dei motivi del licenziamento e, nel caso specifico, il grave squilibrio dei costi aziendali da sanare con la riduzione del personale. Le affermazioni del Tribunale non sono condivisibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attivita' produttiva (art. 3 legge n. 604 del 1966) deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiche' tale scelta e' espressione della liberta' di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che e' incensurabile in sede di legittimita' se effettuato con motivazione coerente e completa. Di conseguenza non e' sindacabile nei suoi profili di congruita' e opportunita' la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, sempreche' risulti l'effettivita' e la non pretestuosita' del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 9715 del 1995, Cass. n.6222 del 1998. Cass. n. 3128 del 1994), fermo restando che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la piu' economica gestione dell'impresa (Cass. n. 3030 del 1999, Cass. n. 8057 del 1998). Di conseguenza, ha precisato la Corte, in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, il sindacato del giudice di merito deve limitarsi all'accertamento dell'avvenuta ristrutturazione ed alle verifica della effettiva soppressione del posto di lavoro, ma non puo' estendersi alla valutazione delle scelte economico - organizzative che hanno determinato l'imprenditore alla ristrutturazione aziendale(Cass. n. 6450 del 1984, Cass. n. 9715 del 1995, Cass. n. 3128 del 1994). Le ragioni che inducono l'imprenditore alla riorganizzazione dell'azienda possono essere le piu' varie (riduzione dell'attivita' produttiva, riduzione dei costi, aumento del profitto mediante utilizzazione di macchinari e riduzione del personale, ecc.), cosi' come le previsioni di mercato che le sorreggono possono rivelarsi di fatto errate. Queste decisioni attengono comunque alla libera iniziativa dell'imprenditore, su cui in definitiva ricadono le conseguenza negative di un eventuale errore delle scelte organizzative, e sfuggono al sindacato del giudice in caso di impugnazione del licenziamento, dovendo quest'ultimo limitarsi a controllare la effettiva attuazione della riorganizzazione e la reale soppressione del posto di lavoro e ad accertare che essi non costituiscano un semplice pretesto per l'espulsione di lavoratori non graditi. Va altresi' ricordato che, in caso di licenziamento per soppressione del posto, ai fini della configurabilita' del giustificato motivo oggettivo, non e' necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza che con cio' venga meno l'effettivita' di tale soppressione (Cass. n. 11241 del 1993, S.U. n. 7295 del 1986, in motivazione). Nel caso di specie la soppressione del posto di lavoro ed il conseguente licenziamento del lavoratore e' stato motivato dall'azienda con la necessita' di ristrutturazione degli uffici al fine di ridurre i costi del personale indiretto. In presenza di tale motivazione del licenziamento, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se le risultanze istruttorie era tali da indurre a ritenere che la ristrutturazione aziendale era stata effettivamente operata e che il posto di assistente di reparto comandato presso la soc. T.P.R., ricoperto dal Fagnani, era stato veramente soppresso, ovvero se tali operazioni erano state un semplice pretesto per liberarsi di un lavoratore non gradito. Il giudice del gravame, invece, ha respinto l'appello della societa' sul presupposto che questa non aveva provato la necessita' della ristrutturazione degli uffici, ed ha dedotto che, poiche' i costi di produzione della Alfagomma Sud non presentavano alcuno squilibrio e la societa', anzi, aveva provveduto ad assumere nuovi lavoratori, il riassetto organizzativo e la soppressione del posto di lavoro ricoperto dal Fagnani si erano rivelati non necessari. Cosi' motivando, pero', il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati ed e' andato al di la' dei compiti assegnatigli, pretendendo di sindacare le scelte economico organizzative dell'imprenditore, ma omettendo del tutto di motivare sulla veridicita' o meno del riassetto organizzativo dedotto dalla societa' e sulla pretestuosita' o meno dell'operazione in relazione al licenziamento del lavoratore. La sentenza impugnata, peraltro, e' censurabile anche laddove afferma che il datore di lavoro non ha assolto all'onere di provare la incollocabilita' del lavoratore licenziato all'interno dell'azienda in mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate e laddove sostiene che l'offerta al Fagnani di assumere la responsabilita' del servizio di prevenzione e protezione "non era consona al contenuto professionale dell'attivita' alla quale il lavoratore era stato in precedenza addetto" e quindi non costituiva prova della insussistenza di altri posti disponibili. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'onere della prova relativo all'impossibilita' di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale - concernendo un fatto negativo - deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (Cass. n. 10527 del 1996, Cass. n. 3030 del 1999); detto onere, ha precisato la Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicche' esso puo' considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria (Cass. n. 3198 del 1987, Cass. n. 8254 del 1992). Quanto poi alla prova della impossibilita' di adibire il licenziato allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, la Corte ha ulteriormente precisato che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava interamente sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilita' tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della domanda, sicche' ove il lavoratore non prospetti nel ricorso tale possibilita', non insorge per il datore di lavoro l'onere di offrire la prova della concreta insussistenza di tale possibilita' di diverso e conveniente utilizzo del dipendente licenziato (Cass. n. 10559 del 1998, Cass. n. 8254 del 1992). Nella specie e' pacifico che la societa' aveva offerto al Fagnani il posto di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di nuova istituzione, implicante lo svolgimento di mansioni di pari importanza, se non di importanza superiore, rispetto a quelle svolte in precedenza, e che il lavoratore rifiuto' tale offerta ritenendo di non possedere la competenza necessaria. A fronte di questo dato di fatto, la motivazione del Tribunale si rivela insufficiente in quanto, da un lato, non ha valutato se la mancata produzione di prove da parte della societa', circa la mancanza di altri posti scoperti di assistente di reparto, non fosse dipesa dalla mancata allegazione in ricorso da parte del lavoratore di tale indicazione; dall'altro, non ha valutato se l'offerta della societa', implicante la volonta' di avvalersi della collaborazione del lavoratore in un settore di grande responsabilita', non costituisse univoco indizio della insussistenza allo stato di altri posti disponibili di assistente di reparto o equivalenti. Per tutte le considerazioni sopra svolte, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedera' anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita'. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Cosi' deciso in Roma, il 13 giugno 2001. Depositato in Can
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