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Differenze retributive

 

 

 

Differenze retributive, prescrizione, interruzione, intimazione sindacalista, idoneità

 
 
 
La Corte di Cassazione, sez. lavoro,  con la sentenza n. 12876 del 1 giugno 2007, pronunciandosi in  tema di differenze retributive, ha affermato che deve ritenersi idonea ad interrompere la prescrizione anche l'intimazione ad adempiere proveniente da un rappresentante sindacale che  dichiari di agire nell'interesse del lavoratore.
A detta della Corte, infatti, ai fini della costituzione in mora non è necessario che la procura sia rilasciata in forma scritta, bastando, piuttosto, che essa risulti da un comportamento univoco e concludente, il quale ben può essere assunto anche da un mandatario.
 
 
 
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE LAVORO
 
Sentenza 1 giugno 2007, n. 12876
 
 
Svolgimento del processo
 
1. Il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda presentata dagli eredi del lavoratore B.G., dichiarava il diritto del medesimo alla rivalutazione dell'importo di L. 800 attribuitogli quale assegno "ad personam", a partire dal 1.1.1981 anzichè dai 1.1.1986 come disposto dal datore di lavoro.
 
2. Proponeva appello la Rete Ferroviaria Italiana e la Corte di Appello di Roma, accogliendo l'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attrice, motivando nel senso che il credito era prescritto e che i pretesi atti interruttivi erano inefficaci in quanto provenivano da persona estranea al rapporto, senza che fosse dichiarata la qualità di rappresentante o di mandatario.
 
3. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli aventi causa del lavoratore, deducendo due motivi. Resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana, la quale ha presentato memoria integrativa.
 
Motivi della decisione
 
4. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 115 c.p.c., artt. 2948, 2935, 2938, 2944, 2697 c.c. e vizio di motivazione, in punto di genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata da Rete Ferroviaria Italiana e mancata dimostrazione della stabilità del rapporto di lavoro; ed inoltre errata individuazione della data di inizio del termine di prescrizione.
 
5. Con il secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1219, 1392, 2943, 2948 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello non ha apprezzato l'efficacia interruttiva delle richieste scritte provenienti dal sindacato, trascurando che il potere di interrompere la prescrizione può essere conferito senza formalità, senza bisogno di formale procura.
 
6. Per motivi logici, va preso in esame in via preliminare il secondo motivo del ricorso, che risulta fondato. Ai fini dell'interruzione della prescrizione effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere, la giurisprudenza ritiene che la stessa possa essere validamente fatta non solo da un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare.
 
Nella fattispecie, devesi quindi affermare che in tema di differenze retributive anche l'intimazione ad adempiere fatta da un rappresentate sindacale, il quale dichiari di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione. Si veda al riguardo Cass. 3.12.2002 n. 17157, la quale ha ritenuto come ai fini della costituzione in mora non sia necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, non operando in tale caso l'art. 1324 c.c.; pertanto la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente, il quale può essere posto in essere anche da un mandatario. Essenziale è che l'atto sia idoneo a rappresentare al debitore che esso è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
 
In senso conforme Cass. 26.1.2006 n. 1550. 7. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le statuizioni circa le spese. Il giudice di rinvio si uniformerà al principio di diritto enunciato al par. 6 che precede quanto alla prescrizione e valuterà quindi il merito della controversia.
 
P.Q.M.
 
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2007.
 
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007.
 
 
 
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