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Danno subito dal disoccupato

    

 
 
Danno futuro subito dal disoccupato
 
 
 
La Suprema Corte con la sentenza n. 26081/2005 ha dovuto affrontare la dibattuta questione sulla risarcibilità del danno patrimoniale futuro nel caso di danno causato a soggetto non lavoratore.
In merito alla citata quaestio, già in passato, si sono creati due opposti orientamenti.
Secondo il primo, il risarcimento del danno patrimoniale sarebbe ammissibile esclusivamente a favore di soggetti lavoratori o comunque immessi in un contesto retributivo, solo in tale caso, infatti, ricorrerebbe effettivamente la deminutio patrimonii, considerato che il soggetto danneggiato perde la possibilità di guadagnare, almeno, per tutto il tempo di degenza ospedaliera.
Secondo la tesi più recente, che è poi quella adottata anche dalla Corte nella pronuncia che qui si discute, per risolvere la questione, questa andrebbe affrontata su un altro piano, e cioè dando rilievo al concetto di dinamicità del danno; ed invero, nonostante il soggetto non lavoratore che patisce un danno alla persona, generalmente, non subisce alcuna perdita sul piano patrimoniale, è anche vero che sarebbe giusto accertare la dinamicità del danno subito o l’idoneità dello stesso danno ad influire sulle future possibilità di guadagno del danneggiato, specialmente nel caso di danni alla persona con effetti permanenti.
In tal modo, il danno di natura patrimoniale potrebbe riconoscersi anche al soggetto non lavoratore danneggiato, nella misura in cui sia ravvisabile un pregiudizio durevole capace, quindi, di limitare anche in futuro, la capacità di produrre reddito: è evidente che saremmo di fronte ad una tipica ipotesi di danno patrimoniale futuro.
                                           
La Corte, infine, chiarisce che ai fini dell’an e quantum debeatur, il giudice dovrà procedere ad una verifica effettiva della riduzione della capacità di produrre reddito in futuro, facendo ricorso ad un giudizio di verosimiglianza (id quod plerumque accidit).
 
______________________
 
 
 
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto notificato l’8 e il 15/2/1996, D. S. e D. V. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la ALFA s.p.a., Fondo Assicurativo Beta, e M. M.G. per sentirle condannare al risarcimento dei danni, che assumevano di aver subito a causa dello scontro tra il ciclomotore Aprilia tg. (omissis) (di proprieta’ di D. V. e condotto da D. S.) e l’auto Volkswagen Golf tg. (omissis) (di proprieta’ della conducente M.), verificatosi in Mentana (Roma), via A. Moscatelli, alle ore 19,15 circa del 6/7/1995 in conseguenza del comportamento tenuto dalla stessa M. che, uscendo da un passo carrabile, si era improvvisamente immessa nella via Moscatelli, percorsa dal ciclomotore che proveniva da sinistra.
 
Gli attori esponevano che a causa del sinistro il conducente del ciclomotore aveva riportato gravi lesioni personali, con postumi permanenti, mentre il ciclomotore era rimasto seriamente danneggiato.
 
Le convenute si costituivano, chiedendo un’equa liquidazione dei danni subiti dagli attori.
 
All’esito dell’istruttoria, nel cui corso veniva espletata una consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza depositata in data 1/8/1998, dichiarata la M. esclusiva responsabile del sinistro de quo, la condannava in solido con la soc. ALFA a pagare a D. S. la somma (ulteriore a quanto dallo stesso gia’ ricevuto nelle more del giudizio) di £ 20.902.000 con gli interessi legali dal disposto della sentenza al saldo, e a D. V. la somma di £ 2.413.000, con gli interessi legali come innanzi liquidati, compensando per 2/3 le spese del giudizio e condannando le convenute in solido a rifondere agli attori dette spese nei limiti di 1/3 del totale.
 
Avverso tale sentenza proponevano appello entrambi i D., lamentando il mancato riconoscimento di voci di danno specificamente richieste nelle conclusioni,nonche’ l’immotivata riduzione delle spese di lite nonostante l’accoglimento della domanda al 100%, mentre le appellate, oltre a sostenere l’infondatezza dell’appello,proponevano appello incidentale.
 
La corte di Appello di Roma,con sentenza depositata il 20/12/2001, rigettava entrambi gli appelli, compensando per intero tra le parti le spese del grado.
 
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i D., adducendo due motivi, ai quali resiste con controricorso la sola soc. ALFA, la quale ha anche depositato memoria, mentre l’intimata M. non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
In primo luogo, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto da D. V.
 
Ed invero, come risulta chiaramente dalla lettura della sentenza gravata (v., in particolare, quanto esposto a pag. 6), la Corte di merito ha dichiarato la nullita’ dell’appello da quello proposto ai sensi degli artt. 342 primo comma, 163 e 164 c.p.c., rilevando l’indeterminatezza dell’atto di appello che ha comportato l’impossibilita’ di individuare sia il petitum formulato che le ragioni della richiesta, mentre su questo punto della decisione non si riscontra alcuna censura da parte del ricorrente, il cui gravame investe infatti, come si avra’ modo di verificare in prosieguo, tutt’altri punti o capi della sentenza impugnata.
 
Quanto, invece, al ricorso proposto da D. S., rileva il Collegio che il primo motivo, che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonche’ violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 1223, 2043, 2056, 2059in tema di risarcimento danni alla persona , e’ fondato.
 
Giustamente, infatti, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento del motivo di appello riguardante il diniego di qualsiasi suo diritto al risarcimento per il danno patito di natura patrimoniale in conseguenza dei postumi permanenti delle lesioni dal medesimo subite, invalidanti nella misura del 25% secondo le valutazioni del CTU: mancato riconoscimento giustificato dai giudici di appello con la mancata prova, da parte di D. S., dell’avvenuta diminuzione della sua capacita’ lavorativa e, quindi, del suo reddito.
 
Ed invero, un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacita’ di guadagno puo’ essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, percio’, senza reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio puo’ escludere il danno da invalidita’ temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidita’ permanente che, proiettandosi per il futuro, verra’ ad incidere sulla capacita’ di guadagno della vittima, al momento in cui questa iniziera’ un’attivita’ remunerata.
 
Questo danno si ricollega con ragionevole certezza alla riduzione delle capacita’ lavorative specifiche conseguenti alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene della salute.
 
Il danno in questione puo’ anche liquidarsi in via equitativa tenuto conto dell’eta’ della vittima stessa, del suo ambiente social e della sua vita di relazione (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15/4/1996, n. 3539, rv. 497042).
 
Nel caso di specie, invece, la Corte di Appello ha omesso di valutare, con adeguata motivazione, in quale misura le accertate menomazioni subite da D. S., con postumi permanenti invalidanti al 25%, abbiano inciso negativamente sull’effettiva capacita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa specifica del medesimo, conforme cioe’ alle sue aspettative ed attitudini, oltre che alle sue condizioni personali e sociali.
 
Non solo, ma la stessa Corte di appello, laddove ha ritenuto l’assoluto difetto di prova, da parte del D., relativamente al danno patrimoniale da invalidita’ permanente, ha comunque omesso altresi’ ogni valutazione circa la rilevanza da attribuire in subiecta materia alla prova per presunzioni semplici, tenendo presente il principio che ai fini di tale prova non occorre che tra il fatto da provare (nel caso di specie, la riduzione della capacita’ lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, del ricorrente) sia desumibile dal fatto noto (l’invalidita’ permanente al 25%) come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalita’ (cfr. Cass. civ., sez. II, 10/4/1996, n. 3302, rv. 496893).
 
L’impugnata sentenza va, percio’, cassata in relazione al primo motivo accolto; e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovra’ attendersi nella sua decisione ai su enunciati principi (sub n. 3).
 
Dato l’accoglimento del motivo suddetto ed i conseguenti provvedimenti ex art. 383 c.p.c., deve ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame, con cui si erano denunciate la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla disposta compensazione nella misura dei 2/3 delle spese del giudizio di appello.
 
Concorrono giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese di questo grado di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da D. V.; accoglie il primo motivo del ricorso di D. S., assorbito il secondo; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; dichiara compensate le spese di questo grado del giudizio tra tutte le parti.
 
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
 
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2005.
 
 
 
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