Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Lavoro
Disoccupazione
Lavoro
Licenziamento
Maternità
Pensione
Retribuzione
Sindacati
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Contributi assicurativi

In materia di assoggettabilita' a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio, secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalita' non di eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalita' con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12, rientra tutto cio' che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro (sicche' per escludere la computabilita' di un istituto non e' sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettivita', ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione ANNO/NUMERO 1998 5412 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio LANNI - Presidente - Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere - Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere - Dott. Camillo FILADORO - Consigliere - Dott. Maura LA TERZA - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE IOVINO, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro I.M.A.T. SPA elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO GARGALLO 5, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALABRESE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 62/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 16/1/95, R.G.N. 3805/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/97 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pronunciata il 5 ottobre 1992 il Pretore di Pordenone rigettò l'opposizione proposta dalla s.p.a. IMAT avverso il decreto, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 20.627.586 a titolo di contributi evasi e correlative sanzioni, connessi ad un'erogazione pecuniaria data dalla società al sig. Gerardo Carbone, ex dipendente, in esecuzione di una conciliazione transattiva giudiziale che aveva posto termine ad una controversia instauratasi a seguito di licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore. L'appello interposto dalla società soccombente, fu accolto dal Tribunale, il quale, con decisione del 20 settembre 1994 - 16 gennaio 1995, revocò il decreto ingiuntivo sull'assorbente rilievo che la somma, con esso richiesta, non era assoggettabile a contribuzione, perché concordata dalle parti per porre fine, (con intento novativo), alla controversia tra di loro insorta, senza alcun riconoscimento delle reciproche pretese. Avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La s.p.a. IMAT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 legge n. 153 del 1969 e 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. L'Istituto ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha affermato apoditticamente che, dal testo della transazione, non emerge alcun riconoscimento della validità delle contrapposte pretese dedotte con la lite, poi, transatto e che non si è dato carico di esaminare l'opposta tesi, secondo cui la somma indicata nell'accordo transattivo, doveva ritenersi ricevuta "in dipendenza " del rapporto di lavoro e, quindi, doveva ritenersi assoggettabile a contribuzione ex art. 12 legge n. 153/69. Il motivo é fondato. Questa Corte é chiamata ad intervenire nuovamente sulla questione dell'assoggettabilità o meno, delle somme erogate al lavoratore, in esecuzione di un accordo transattivo, alla contribuzione previdenziale. Ciò premesso, su un piano generale, va osservato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non é assoggettabile a contribuzione solo ciò che, in sede formalmente transattiva, venga corrisposto al solo scopo di porre fine alla lite senza alcun nesso - se non meramente occasionale - e neanche risarcitorio - con le pretese inerenti al rapporto di lavoro (Cass. n. 9335/95). Ma va ribadito che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dall'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro talché per escludere la computabilità di un istituto non é sufficiente il riscontro della mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (Cass. n. 11516/95; v. anche Cass. n. 1898/97). Conseguentemente, sebbene le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, che, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, siano da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione (Cass. n. 49/97), va ulteriormente ribadito, tuttavia, che, a norma dell'art. 12 della legge n. 153/69, l'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche: Cass. n. 4776/85). Al criterio sopra esposto non si é attenuto il giudice dell'appello, il quale, pur mostrando di conoscere in astratto alcuni principi affermati dalla giurisprudenza, non é stato coerente con gli stessi, poiché ha limitato la sua indagine al titolo formale (conciliazione giudiziale) della erogazione della somma di L. 11 milioni ricevuta dal lavoratore Gerardo Carbone (dipendente della IMAT), affermando apoditticamente che "dal testo (della transazione, n.d.r.) non emerge alcun riconoscimento della validità delle contrapposte pretese dedotte nella lite transatta, né cenno alcuno compare circa le somme che sarebbero spettate al Carbone nel caso di accoglimento della sua impugnativa". L'interpretazione sostenuta dal giudice d'appello, qui disattesa, condurrebbe oltre tutto - come pure puntualmente rilevato dall'Istituto ricorrente - a conseguenze non ammissibili, né certamente volute dal legislatore. Giacchè per eludere la portata normativa dell'art. 12 legge n. 153/69, sarebbe sufficiente il dato formale della conciliazione. Le proposizioni della motivazione della sentenza impugnata non sfuggono, peraltro, alle censure del ricorrente, secondo cui l'interpretazione accolta dal Tribunale contrasta con il significato dell'accordo. Ed a sostegno di tale critica, si richiama il testo della transazione giudiziale conclusa il 21 giugno 1983, in forza della quale "la IMAT offre al sig. Carbone Gerardo che accetta, a titolo di risarcimento danni per anticipata risoluzione dal rapporto di lavoro, la somma di L. 11.000.000. La lettera di licenziamento verrà revocata e il rapporto si risolve per dimissioni del sig. Carbone Gerardo, che le dà con la sottoscrizione del presente atto e che vengano accettate dalla IMAT s.p.a., senza che ciò comporti diritti reciproci all'indennità di preavviso. Il sig. Carbone Gerardo dichiara di rinunciare alle domande ed agli atti di cui al ricorso e dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere per il precorso rapporto di lavoro". Il dato testuale fornisce convincenti argomenti per confutare l'opinione espressa dal Tribunale. Seguendo detta opinione, la previsione contrattuale non consentirebbe l'individuazione di un collegamento ("la dipendenza") tra l'erogazione di L. 11 milioni ed il rapporto di lavoro; ma appare evidente l'insufficienza e l'illogicità dell'argomentazione addotta dal Tribunale, il quale ha pretermesso di valutare adeguatamente l'assetto negoziale voluto dalle parti e non ha considerato che i termini usati nel medesimo ("revoca" del licenziamento, rinuncia del dipendente alla riassunzione e così via) - come rilevato dall'INPS, - deponevano nel senso di un vero e proprio accordo transattivo, in cui la somma di L. 11 milioni (corrispondenti, grosso modo, al totale delle retribuzioni annuali del Carbone) rappresentava certamente un'erogazione dipendente dal pregresso rapporto di lavoro. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. E, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte deve, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito, per cui rigetta l'appello proposto dalla s.p.a. IMAT avverso la sentenza del Pretore di Pordenone del 5 ottobre 1992. Per effetto della soccombenza, la società resistente va condannata al rimborso delle spese del giudizio d'appello e di questo giudizio di legittimità spese che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), rigetta l'appello proposto da IMAT s.p.a. avverso la sentenza del Pretore di Pordenone del 5 ottobre 1992. Condanna la IMAT s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in L. 100.000 Centomila), per spese, L. 350.000 (trecentocinquantamila) di diritti e L. 1.000.000 (un milione) per onorari; nonché delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida per spese in L.11.000, oltre a Lire 2.500.000(duemilionicinquecentomila) per onorario. Così deciso in Roma il 10 novembre
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009