Al fine della determinazione della retribuzione giornaliera per la
quantificazione della base di calcolo di istituti cosiddetti
indiretti (nella specie, compenso per lavoro straordinario),
l'autonomia negoziale delle parti (nella specie, art. 15 del
c.C.N.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende
autoferrotranviarie) legittimamente puo' stabilire - Senza incorrere
in nullita' ex art. 1418 Cod. Civ. - Che detta retribuzione
giornaliera sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta
giorni anziche' per il numero (ventisei) delle giornate lavorative
mensili.
ANNO/NUMERO: 1990 188
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Cesare RUPERTO Presidente
" Mario DE ROSA Rel. Consigliere
" Nicola CARUCCI "
" Salvatore NARDINO "
" Mario PUTATURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
CERVERO Ciro, elettivamente domiciliato in Roma - presso la
Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappresentato e difeso
dall'avv. Agostino Guida giusta procura speciale a margine del
ricorso;
Ricorrente
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale
rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - presso
la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappresentato e
difeso dall'avv. Mariano Ruggiero giusta procura speciale a margine
del controricorso;
Controricorrente
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data
12-11-1986 Dep. il 27-11-1986 (R.G. n. 22746-85);
udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14-10-1988 - la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. De Rosa;
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cervero Ciro chiede, sulla base di un unico motivo, la cassazione
della sentenza 11991 del 12.11.1986, colla quale il Tribunale di
Napoli, ritenuta la legittimita' della contrattazione collettiva del
settore disciplinante in modo espresso la materia, ha ritenuto che la
retribuzione del lavoro straordinario, feriale e festivo vada
commisurata a trenta giorni mensili e non gia' a ventisei, come
richiesto dal lavoratore, ed ha, pertanto, rigettato la domanda
proposta dallo stesso nei confronti del Consorzio Trasporti Pubblici
di Napoli.
Resiste il Consorzio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, deducendo (art. 360 n. 3 e 5 cod.
proc. civ.) violazione di norme giuridiche (art. 36 Cost. 1372, 1418,
2094, 2099, 2108, 2109, 1362 e segg. in relazione all'interpretazione
di norme collettive, r.d. 148 del 1931, l. e segg. legge 370 del
1934) nonche' vizio di motivazione su punto decisivo della
controversia, il ricorrente - richiamato l'avviso delle Sezioni Unite
di questa Corte (sent. 10.11.1982 n. 5923) sulla insussistenza di
sinallagmaticita', durante il periodo di riposo settimanale, nel
rapporto di lavoro - si duole che il giudice d'appello
nell'attribuire efficacia alla volonta' delle parti, desunta da
espressa pattuizione (art. 15 c.c.n. 23.7.1976), non si sia proposto
il problema della compatibilita' di detta clausola con il sistema
normativo, il quale in vari istituti (assegni familiari, indennita'
di contingenza) e, in via generale, con la norma dell'art. 2109 cod.
civ., prevede l'obbligatorieta' del riposo settimanale con
conseguente astensione dalla prestazione lavorativa, ridotta pertanto
da trenta a ventisei giornate mensili.
Il ricorso e' infondato.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare nella pronuncia
indicata dal giudice d'appello (sent. 16.10.1986 n. 6072; vedi anche:
14.2.1987 n. 1656; 13 febbraio 1988 n. 1573), cio' che nella specie
rileva non e' l'esattezza delle proposizioni relative
all'obbligatorieta' del riposo settimanale ma del se la suddivisione,
a determinati fini e nella specie del lavoro straordinario, della
retribuzione mensile per un certo divisore (trenta) e non gia' per
altro (ventisei) possa essere dalle parti stabilita senza incorrere
nella nullita' di cui all'art. 1418 cod. civ.
La risposta non puo' essere che positiva, posto che la
possibilita' di deroga da parte dell'autonomia privata al criterio
generale (ripartizione della retribuzione fissa mensile per ventisei)
e' consentita nella considerazione, espressa dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 146 del 30.6.1976, che non viene in
discussione il diritto al riposo settimanale, ma il modo di computare
il relativo, emolumento al fine della percezione di voci retributive
per prestazioni effettuate nelle giornate lavorative.
Tale determinazione, attenendo al quantum della valutazione
giornaliera sia nella sua globalita' che a determinati fini, e'
rimessa, salvo casi espressamente specificati, istituzionalmente
all'autonomia collettiva privata e il parametro adottato in quella
sede costituisce l'unico utile e vincolante al quale occorre far
riferimento.
Va, pertanto, rigettato il ricorso. Sussistono giusti motivi per
dichiarare compensate le spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando compensate fra le parti
le spese del giudizio di legittimita'.
Cosi' deciso in Roma,
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