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Compenso

Al fine della determinazione della retribuzione giornaliera per la quantificazione della base di calcolo di istituti cosiddetti indiretti (nella specie, compenso per lavoro straordinario), l'autonomia negoziale delle parti (nella specie, art. 15 del c.C.N.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie) legittimamente puo' stabilire - Senza incorrere in nullita' ex art. 1418 Cod. Civ. - Che detta retribuzione giornaliera sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta giorni anziche' per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. ANNO/NUMERO: 1990 188 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Cesare RUPERTO Presidente " Mario DE ROSA Rel. Consigliere " Nicola CARUCCI " " Salvatore NARDINO " " Mario PUTATURO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CERVERO Ciro, elettivamente domiciliato in Roma - presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Guida giusta procura speciale a margine del ricorso; Ricorrente contro CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Ruggiero giusta procura speciale a margine del controricorso; Controricorrente Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli in data 12-11-1986 Dep. il 27-11-1986 (R.G. n. 22746-85); udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14-10-1988 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. De Rosa; udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cervero Ciro chiede, sulla base di un unico motivo, la cassazione della sentenza 11991 del 12.11.1986, colla quale il Tribunale di Napoli, ritenuta la legittimita' della contrattazione collettiva del settore disciplinante in modo espresso la materia, ha ritenuto che la retribuzione del lavoro straordinario, feriale e festivo vada commisurata a trenta giorni mensili e non gia' a ventisei, come richiesto dal lavoratore, ed ha, pertanto, rigettato la domanda proposta dallo stesso nei confronti del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. Resiste il Consorzio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, deducendo (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.) violazione di norme giuridiche (art. 36 Cost. 1372, 1418, 2094, 2099, 2108, 2109, 1362 e segg. in relazione all'interpretazione di norme collettive, r.d. 148 del 1931, l. e segg. legge 370 del 1934) nonche' vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente - richiamato l'avviso delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10.11.1982 n. 5923) sulla insussistenza di sinallagmaticita', durante il periodo di riposo settimanale, nel rapporto di lavoro - si duole che il giudice d'appello nell'attribuire efficacia alla volonta' delle parti, desunta da espressa pattuizione (art. 15 c.c.n. 23.7.1976), non si sia proposto il problema della compatibilita' di detta clausola con il sistema normativo, il quale in vari istituti (assegni familiari, indennita' di contingenza) e, in via generale, con la norma dell'art. 2109 cod. civ., prevede l'obbligatorieta' del riposo settimanale con conseguente astensione dalla prestazione lavorativa, ridotta pertanto da trenta a ventisei giornate mensili. Il ricorso e' infondato. Come questa Corte ha avuto modo di precisare nella pronuncia indicata dal giudice d'appello (sent. 16.10.1986 n. 6072; vedi anche: 14.2.1987 n. 1656; 13 febbraio 1988 n. 1573), cio' che nella specie rileva non e' l'esattezza delle proposizioni relative all'obbligatorieta' del riposo settimanale ma del se la suddivisione, a determinati fini e nella specie del lavoro straordinario, della retribuzione mensile per un certo divisore (trenta) e non gia' per altro (ventisei) possa essere dalle parti stabilita senza incorrere nella nullita' di cui all'art. 1418 cod. civ. La risposta non puo' essere che positiva, posto che la possibilita' di deroga da parte dell'autonomia privata al criterio generale (ripartizione della retribuzione fissa mensile per ventisei) e' consentita nella considerazione, espressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza 146 del 30.6.1976, che non viene in discussione il diritto al riposo settimanale, ma il modo di computare il relativo, emolumento al fine della percezione di voci retributive per prestazioni effettuate nelle giornate lavorative. Tale determinazione, attenendo al quantum della valutazione giornaliera sia nella sua globalita' che a determinati fini, e' rimessa, salvo casi espressamente specificati, istituzionalmente all'autonomia collettiva privata e il parametro adottato in quella sede costituisce l'unico utile e vincolante al quale occorre far riferimento. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese fra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiarando compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimita'. Cosi' deciso in Roma,
 
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