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Procedure brevi

 

Procedimenti speciali

Procedure specifiche volte ad ottenere una decisione giudiziaria in modo più semplice ed accelerato
Se date avvio ad un procedimento giudiziario, il tribunale competente seguirà un complesso insieme di norme. Tali norme sono volte a garantire che ciascuna delle parti abbia le stesse opportunità di esporre compiutamente il proprio caso al giudice, come pure a far sì che il giudice rispetti il principio di un processo equo nelle proprie decisioni. La maggior parte degli Stati membri, tuttavia, ha introdotto procedure semplificate ed accelerate che snelliscono tali norme in due istanze particolari: in primo luogo quando il convenuto non contesta l'oggetto della controversia (ad es. le cosiddette procedure di “ingiunzione di pagamento” ), in secondo luogo quando il valore della causa non oltrepassa una certa soglia (cosiddette procedure per “cause di modesta entità” ).
Lo snellimento delle norme concerne tutte le fasi della procedura e si applica, ad esempio, alla determinazione della forma in cui si deve avviare un procedimento, o alla necessità o meno di rivolgersi ad un avvocato, al lasso di tempo entro il quale le parti possono presentare le proprie argomentazioni, alla necessità di un'udienza obbligatoria o ancora alle modalità di assunzione delle prove. Lo stesso vale per le norme che disciplinano un'eventuale conciliazione, quelle che stabiliscono quale parte sia tenuta a sostenere le spese giudiziarie dopo che è stata pronunciata la sentenza, nonché le possibilità di ricorso contro la stessa.
Tutti gli Stati membri cercano di affrontare la questione del recupero accelerato di crediti non contestati. In alcuni di essi, le sentenze in contumacia rappresentano il principale strumento procedurale applicabile ai crediti non contestati; la maggior parte degli Stati membri, tuttavia, ha introdotto la cosiddetta procedura di “ ingiunzione di pagamento” , che si è rivelata uno strumento particolarmente valido per garantire la rapida e non dispendiosa riscossione dei crediti non controversi. In questa procedura che si svolge interamente per iscritto, al convenuto viene notificata un'ingiunzione di pagamento con l'avviso che egli può o conformarsi all'ingiunzione oppure fare opposizione alla stessa entro un certo termine. Se il convenuto non agisce né in un senso né nell'altro, l'ingiunzione diventa esecutiva. Solo se il convenuto contesta l'ingiunzione la causa può essere trasferita in un procedimento ordinario. Pertanto, a differenza di quanto avviene secondo le usuali regole procedurali, l'onere di avviare un procedimento contenzioso grava sul destinatario dell'ingiunzione.
Esistono anche specifiche procedure per “ cause di modesta entità” in alcuni Stati membri che offrono varie semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria. In molti casi l'introduzione di un'azione giudiziaria è facilitata ed avviene spesso per il tramite di uno specifico formulario. Le norme relative all'assunzione delle prove vengono snellite e talvolta esiste la possibilità di una procedura meramente scritta. Perfino la possibilità di appellarsi contro la sentenza viene esclusa o ristretta.

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