Legge applicabile
Il giudice non applica sempre la legge nazionale.
In una controversia i cui elementi non sono collegati ad un unico ordinamento giuridico nazionale, non basta conoscere l'organo giurisdizionale competente a livello internazionale per giudicare la causa; occorre inoltre sapere quale delle leggi in vigore sarà applicata dal giudice per decidere nel merito. Sono le norme sul "conflitto di leggi" che determinano quale legge disciplinerà una determinata situazione internazionale.
L'incremento degli scambi e degli spostamenti nel mondo espongono i cittadini o le imprese ad un maggiore rischio di essere coinvolti in una controversia dai risvolti internazionali. Una tale situazione può, ad esempio, verificarsi perché le parti non hanno la stessa cittadinanza, non abitano nello stesso paese o hanno stipulato un contratto avente per oggetto un'operazione economica situata all'estero. In caso di controversia, non basta individuare l'organo giudiziario competente a livello internazionale per giudicare il caso (tema “Competenza dei giudici” ), occorre inoltre sapere qual è legge che disciplina nel merito la fattispecie in questione.
Infatti, il giudice non applica sempre la legge nazionale, detta “legge del foro” , ma può anche applicare la legge di un altro ordinamento giuridico nazionale che presenti stretti elementi di connessione con la controversia. A titolo esemplificativo, si può immaginare il caso di una coppia italo-tedesca sposatasi in Portogallo e residente in Francia che avvia un procedimento di divorzio davanti ai tribunali francesi. In teoria, quattro leggi potrebbero essere applicabili: la legge francese, la legge portoghese, la legge italiana o la legge tedesca, e tali leggi sono allora dette “in conflitto” .
Spetta precisamente alle norme sul “conflitto di leggi” determinare la legge che disciplina la specifica situazione giuridica (contratti, sinistri, famiglia, successioni, regimi matrimoniali, beni, ecc.).
Per l'elaborazione di queste norme, il legislatore tiene conto di molti fattori fra i quali rientrano in particolare la legittima attesa delle parti, il principio di prossimità - che tende ad applicare ad una situazione giuridica la legge del paese con il quale presenta i più stretti collegamenti - e l'idea che alcune categorie, quali i minori, i consumatori o i lavoratori dipendenti, meritino una tutela particolare.
A livello mondiale sono state già intraprese iniziative intese a far sì che tutti i giudici applichino la legge di un medesimo paese ad una determinata situazione.
Diverse organizzazioni intergovernative hanno intrapreso l'opera di armonizzazione delle regole sul conflitto di leggi, elaborando convenzioni internazionali specifiche a determinate materie. Alcune di queste convenzioni vertono esclusivamente sulle regole relative al conflitto di leggi, mentre altre contengono anche norme in materia di competenza internazionale. Esistono infine convenzioni che mirano soprattutto ad armonizzare il diritto sostanziale, cioè le norme sostanziali in base alle quali il giudice deve valutare una determinata fattispecie, ma che contengono anche alcune isolate norme sul conflitto di leggi o sulla competenza internazionale.
In considerazione dell'elevato numero di strumenti che contengono norme sul conflitto di leggi, a volte isolate, possono essere citati qui soltanto alcuni esempi.
La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, organizzazione che persegue appunto la finalità dell'armonizzazione a livello mondiale delle norme in materia di diritto internazionale privato, ha elaborato una trentina di convenzioni internazionali delle quali circa venti sono attualmente in vigore e la maggior parte delle quali verte esclusivamente sulle regole relative al conflitto di leggi, ad esempio in materia di legge applicabile alle obbligazioni alimentari, agli incidenti stradali, alla Responsabilitáper danno da prodotto, ai regimi matrimoniali o ancora alle successioni.
La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale ha adottato una convenzione sulla cessione dei crediti nel commercio internazionale, che contiene anche norme sul conflitto di leggi.
La Commissione internazionale dello Stato civile ha adottato la Convenzione n° 12 di Roma sulla legittimazione per matrimonio del 10 settembre 1970, che prevede norme uniformi relative al riconoscimento dei figli naturali.