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Modifiche al codice penale

 

“Norme in tema di reati informatici introdotte o modificate
dalla Legge 23 dicembre 1993, n. 547”

“Codice Penale”
(estratto)
Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).
              Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragion da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
              Agli effetti della legge penale, si ha “violenza sulle cose” allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione economica.
              Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico (*).
              (*) comma aggiunto dall’art. 1 L. 547/93.

Art. 420 (*) (Attentato a impianti di pubblica utilità).
              Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utillità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
              La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distrugere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in esi contenuti o ad essi pertinenti.
              Se dal fatto deriva la distruzioni o il danneggiamento dell’impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l’interrazionie anche parziale del funzionamento dell’impianto o del sistema la pena è della reclusionione da tre a otto anni.
              (*) articolo sostituito dall’art. 2 L. 547/93.

Art. 491 bis (*)  (Documenti informatici).
              Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.  A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente  destinati a elaborarla.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 3 L. 547/93.
              N.d.R.: il capo al quale la norma fa riferimento è il Capo III (“Della falsità in atti”)  del Titolo VII (“Dei delitti contro la fede pubblica”).

Art. 615 ter (*) (Accesso abusivo ad un sistema informatico).
              Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
              La pena è della reclusione da uno a cinque ani:
              1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con vioilazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
              2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
              3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmoi in esso contenuti.
              Qualora i fatti di cui ai comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
              Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 4 L. 547/93.

Art. 615 quater (*)  (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
              Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comiunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazione o istruzioni idonee al predetto scopo, è punnito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
              la pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanza di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 quater.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 4 L. 547/93.
 
Art. 615 quinques (*) (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).
              Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati  o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 4 L. 547/93.
 
Art. 616  (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza).
              Chinque prende cognizione del contenuto di una corfrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prenderne cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lie sessantamila a un milione.
              Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza , è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reati, con la reclusione fino a tre anni.
              Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
              Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altgra forma di comunicazione a distanza (*).
              (*) comma sostituito dall’art. 5 L. 547/93.

Art. 617 quater (*) (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
              Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
              Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
              I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
              Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
              1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
              2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
              3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 6 L. 547/93.

Art. 617 quinquies (*) (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).
              Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
              La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617 quater.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 6 L. 547/93.

Art. 617 sexies (*) (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
              Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni telative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
              La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 6 L. 547/93.

Art. 621  (Rivelazione del contenuto di documenti segreti).
              Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
              Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenete dati, informazioni o programmi (*)
              (*) comma aggiunto dall’art. 7 L. 547/93.
 

Art. 623 bis (*) (Altre comunicazioni e conversazioni).
              Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, inforamtiche o lelematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.
              (*) articolo sostituito dall’art. 8 L. 547/93.
              N.d.R.: la sezione alla quale la norma fa riferimento è la Sezione V (“Dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti”) del Capo III (“Dei delitti contro la libertà individuale”).

Art. 635 bis (*) (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici).
              Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dti altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
              Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 9 L. 547/93.
              N.d.R.: le circostanze indicate dal secondo dell’art. 635  ricorrono “… se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occazione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331, e 333;  3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobiuli compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625; 4) sopra opere destinate all’irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su bnoschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Art. 640 ter (*) (Frode informatica).
              Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con quasiasi modalità su dati, informazioni o pragrammi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni.
              La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso don abuso della qualità di operatore del sistema.
              Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 10 L. 547/93.
              N.d.R.: le circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640 ricorrono “se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.
 

“Codice di Procedura Penale”
(estratto)
Art. 266 bis (*)  (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).
              1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’art. 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici ovvero intercorrente tra più sistemi.
              (*) articolo aggiunto dall’art. 11 L. 547/93.
              N.d.R.: i reati indicati nell’art. 266: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f bis) delitti previsie dall’art. 600 ter, terzo comma, del codice penale.

Art. 268  (Esecuzione delle operazioni).
              1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
              2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
              3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti od inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
              3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (*).
              4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzatro, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
              5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
              6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare e registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. indicati dalle parti, che non appainano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di chi è vietata l’utilizzazione.  Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sonoavvisati almeno ventiquattrore prima (**).
              7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.  Le  trascrizioni o le stampe sono inserite ne lfascicolo per il dibattimento (**).
              8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazioni di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (**).
              (*) comma inserito dal’art. 12 L. 547/93.
              (**) comma sostituito dall’art. 12 L. 547/93.

“D.L. 8 giugno 1992, n. 306  Modifiche urgenti al nuovo c.p.c. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa 
(convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992 n. 356)”
Al comma 1 dell’art. 25 ter (“Intercettazioni preventive”) dopo le parole “e di altre forme di telecomunicazione” sono state inserite (dall’art. 13 L. 537/93) le seguenti parole:
 ”ovvero dal flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici”.

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