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Linking e framing

 

Liceità di link e frame

Nell'ambito delle categorie specifiche di comportamenti consentiti o illeciti, trovano grande applicazione il deep linking e il framing, per i quali bisogna stabilire quando siano possibili e quando invece vietati. È innanzi tutto necessario distinguere le varie tipologie di link esterni, ossia i collegamenti a siti diversi da quello che si sta visionando: surface linking è il classico link che consiste nel trasferire il visitatore alla home page di un altro sito. Il deep linking consiste nel rinviare alla pagina di un altro sito, ma diversa dalla prima, cioè una pagina interna. Il framing utilizza la struttura a frame di un sito e consiste nel far comparire, all'interno di una delle cornici (in genere la principale, quella dedicata ai contenuti), la pagina di un altro sito. Il SURFACE LINKING è generalmente consentito e peraltro non sono stati portati  all'attenzione casi di giurisprudenza contraria, anche perché è certamente interesse di un sito quello di essere "suggerito" da altri, favorendo così un aumento della visibilità. Sul DEEP LINKING invece si discute. Da parte di molti è ritenuto illecito in quanto, saltando la pagina principale (o home page), per andare direttamente ai contenuti del sito esterno, spesso si fanno perdere a quest'ultimo i benefici di natura pubblicitaria normalmente concentrati proprio nella pagina di benvenuto. Tuttavia le decisioni della giurisprudenza sono state sinora assai contrastanti. Quelle favorevoli a questa forma di collegamento ipertestuale si basano sulla motivazione che non emergono profili di illiceità o concorrenza sleale ove appaia chiaro, al visitatore, che ci si trova su di una pagina diversa da quella che si stava visitando, anche considerando che la pratica di indirizzare a pagine interne di un altro sito è assai comune e caratteristica del Web, sin dalle sue origini. Sull'assoluta illegittimità del FRAMING non vi sono invece molte contestazioni, posto che la pagina esterna viene visualizzata all'interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, portando così il visitatore a ritenere di non esserne mai uscito e inducendo nello stesso confusione in ordine all'individuazione dell'autore della pagina stessa. Secondo la dottrina, tale ipotesi configurerebbe una fattispecie di concorrenza sleale, così come prevista dall'art. 2598 c.c.

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