Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Informatica
Contrattualistica, privacy ed e-commerce: il diritto civile informatico
Diritto amministrativo e informatizzazione della P.A.
Reati informatici
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Linking e framing

 

Liceità di link e frame

Nell'ambito delle categorie specifiche di comportamenti consentiti o illeciti, trovano grande applicazione il deep linking e il framing, per i quali bisogna stabilire quando siano possibili e quando invece vietati. È innanzi tutto necessario distinguere le varie tipologie di link esterni, ossia i collegamenti a siti diversi da quello che si sta visionando: surface linking è il classico link che consiste nel trasferire il visitatore alla home page di un altro sito. Il deep linking consiste nel rinviare alla pagina di un altro sito, ma diversa dalla prima, cioè una pagina interna. Il framing utilizza la struttura a frame di un sito e consiste nel far comparire, all'interno di una delle cornici (in genere la principale, quella dedicata ai contenuti), la pagina di un altro sito. Il SURFACE LINKING è generalmente consentito e peraltro non sono stati portati  all'attenzione casi di giurisprudenza contraria, anche perché è certamente interesse di un sito quello di essere "suggerito" da altri, favorendo così un aumento della visibilità. Sul DEEP LINKING invece si discute. Da parte di molti è ritenuto illecito in quanto, saltando la pagina principale (o home page), per andare direttamente ai contenuti del sito esterno, spesso si fanno perdere a quest'ultimo i benefici di natura pubblicitaria normalmente concentrati proprio nella pagina di benvenuto. Tuttavia le decisioni della giurisprudenza sono state sinora assai contrastanti. Quelle favorevoli a questa forma di collegamento ipertestuale si basano sulla motivazione che non emergono profili di illiceità o concorrenza sleale ove appaia chiaro, al visitatore, che ci si trova su di una pagina diversa da quella che si stava visitando, anche considerando che la pratica di indirizzare a pagine interne di un altro sito è assai comune e caratteristica del Web, sin dalle sue origini. Sull'assoluta illegittimità del FRAMING non vi sono invece molte contestazioni, posto che la pagina esterna viene visualizzata all'interno della struttura grafica del sito che si sta visionando, portando così il visitatore a ritenere di non esserne mai uscito e inducendo nello stesso confusione in ordine all'individuazione dell'autore della pagina stessa. Secondo la dottrina, tale ipotesi configurerebbe una fattispecie di concorrenza sleale, così come prevista dall'art. 2598 c.c.

 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009