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Visto di ingresso

Lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato sulla base di documentazione falsa devesi considerare entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e quindi puo' essere legittimamente espulso dal Prefetto, atteso che il termine "sottrarsi" - impiegato nell'art. 13, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - significa, non soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia di controlli aventi la finalita' di impedire in ogni caso ingressi irregolari. ANNO/NUMERO 2001 13864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente - Dott. MARIO ADAMO - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere - Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: SELAMI KAPAJ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANCONA 20, presso l'avvocato FAUSTO FUSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO VIANTE, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro PREFETTO DI CATANIA; - intimato - avverso il provvedimento del Tribunale di CATANIA, emesso il 06/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Selami Kapaj impugnava dinanzi al Tribunale di Catania il provvedimento di espulsione, adottato dal Prefetto di Catania il 23 ottobre 2000, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo 25 luglio 1998,n. 286. Deduceva l'attore di essersi regolarmente sottoposto ai controlli di frontiera e di aver ottenuto l'ingresso nel territorio dello Stato attraverso la frontiera di Brindisi. Ritenendo, anche per le intuibili difficolta' di comprensione e di espressione, che il provvedimento fosse stato adottato a cagione della illeggibilita' della data di ingresso in Italia, impressa sul suo passaporto col timbro del posto di polizia di Brindisi, chiedeva al tribunale di assumere informazioni sulla data del suo ingresso in Italia, ai sensi degli artt. 738 u.c. e 213 del c.p.c., e che, all'esito, il provvedimento impugnato fosse annullato. All'udienza del 3 novembre 2000 ed a seguito della costituzione della Prefettura apprendeva che tutt'altre erano le motivazioni del provvedimento impugnato. Egli, infatti, si sarebbe reso partecipe della contraffazione di documenti in apparenza rilasciati dall'Ufficio provinciale del Lavoro di Perugia e dalla Questura di Perugia e li avrebbe utilizzati per ottenere dapprima il visto presso il Consolato di Valona e, poi, l'ingresso nel territorio nazionale. Conseguentemente era stato denunziato alla Magistratura per la commissione dei reati di cui all'art. 482 e 489 del c.p. ed espulso. Il tribunale adito rigettava il ricorso del Selami Kapaj, con provvedimento in data 6 novembre 2000, osservando che il decreto del Prefetto, adottato ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) del d.lgs. 286/98 non appariva inficiato dalla denunciata illegittimita' "alla ragione della previsione normativa considerata rispondendo l'ipotesi dello straniero il quale entri nel territorio dello Stato utilizzando un visto di ingresso rilasciato in base a documentazione falsa". Avverso tale provvedimento Selami Kapaj ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L'intimato Prefetto di Catania non ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma secondo, lett. a), del D. L.vo 25.7.1998, n. 286, in relazione all'art. 360, n. 3, del c.p.c.. Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale nell'aver ritenuto che il contegno dello straniero, il quale attraversi il confine in possesso di tutti i requisiti abilitanti all'ingresso nel territorio dello Stato ed in particolare del visto consolare, ottenuto esibendo documenti (asseritamente) irregolari o falsi, integri l'elusione dei controlli alla frontiera e, coerentemente, renda legittima l'emissione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. a), del Testo Unico n. 286 del 1998. Il ricorso e' infondato. L'art. 4, primo comma, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che l'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Il terzo comma della stessa disposizione prevede che il visto di ingresso va rilasciato allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e successivamente che non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti. L'art. 5, primo comma, del citato D. L.vo dispone che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico.... Il successivo art. 13, comma 2, lett. a), del menzionato D.L.vo, dispone che l'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero: A) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10. Da tale complesso normativo si ricava: a) che gli stranieri acquisiscono il diritto a soggiornare nel territorio dello Stato soltanto se sono entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4; b) che la regolarita' del loro ingresso richiede che il relativo visto sia stato rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente sulla base di idonea documentazione, atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno; c) che il visto di ingresso, rilasciato sulla base di documentazione falsa, non puo' ritenersi rilasciato in base ad idonea documentazione, con la conseguenza che lo straniero, che si giovi di tale visto, non puo' ritenersi entrato regolarmente in Italia; d) che, pertanto, lo straniero che entri in Italia con l'inganno, data l'irregolarita' dell'ingresso, devesi considerare entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, atteso che il termine "sottrarsi" non significa soltanto sfuggire ai controlli, come avviene nel caso di chi entri clandestinamente nel territorio nazionale, ma anche vanificare l'efficacia di tali controlli, aventi la finalita' di impedire ingressi irregolari, giovandosi di un mezzo solo apparentemente legittimo. Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che l'ipotesi dello straniero, che entri nel territorio nazionale, giovandosi di un visto rilasciato in base a documenti, relativi al motivo del soggiorno, falsi, integri la fattispecie descritta dall'art. 13, comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 286/98 e che, quindi, il Prefetto ne puo' legittimamente disporre l'espulsione. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto per le spese, perche' la parte intimata si e' costituita con "atto di costituzione", il cui contenuto consiste nella sola seguente espressione: "Si conclude per il rigetto del ricorso", senza peraltro partecipare alla discussione orale. Detto controricorso devesi ritenere inammissibile, in quanto, non contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi per il quali si chiede il rigetto del ricorso, non soddisfa le condizioni, richieste a pena di inammissibilita', di cui agli artt. 370 e 366, nn. 3 e 4, del cod. proc. civ P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Cosi' deciso in Roma, il 26 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001
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