Lo straniero che entri in Italia con un visto di ingresso rilasciato
sulla base di documentazione falsa devesi considerare entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e
quindi puo' essere legittimamente espulso dal Prefetto, atteso che
il termine "sottrarsi" - impiegato nell'art. 13, secondo comma,
lett. a), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - significa, non
soltanto sfuggire, ma anche vanificare l'efficacia di controlli
aventi la finalita' di impedire in ogni caso ingressi irregolari.
ANNO/NUMERO 2001 13864
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SELAMI KAPAJ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANCONA 20, presso
l'avvocato FAUSTO FUSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO
VIANTE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
contro
PREFETTO DI CATANIA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di CATANIA, emesso il
06/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Selami Kapaj impugnava dinanzi al Tribunale di Catania il
provvedimento di espulsione, adottato dal Prefetto di Catania il 23
ottobre 2000, denunziando la violazione e falsa applicazione
dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D. L.vo 25 luglio 1998,n. 286.
Deduceva l'attore di essersi regolarmente sottoposto ai controlli di
frontiera e di aver ottenuto l'ingresso nel territorio dello Stato
attraverso la frontiera di Brindisi. Ritenendo, anche per le
intuibili difficolta' di comprensione e di espressione, che il
provvedimento fosse stato adottato a cagione della illeggibilita'
della data di ingresso in Italia, impressa sul suo passaporto col
timbro del posto di polizia di Brindisi, chiedeva al tribunale di
assumere informazioni sulla data del suo ingresso in Italia, ai sensi
degli artt. 738 u.c. e 213 del c.p.c., e che, all'esito, il
provvedimento impugnato fosse annullato.
All'udienza del 3 novembre 2000 ed a seguito della costituzione della
Prefettura apprendeva che tutt'altre erano le motivazioni del
provvedimento impugnato. Egli, infatti, si sarebbe reso partecipe
della contraffazione di documenti in apparenza rilasciati
dall'Ufficio provinciale del Lavoro di Perugia e dalla Questura di
Perugia e li avrebbe utilizzati per ottenere dapprima il visto presso
il Consolato di Valona e, poi, l'ingresso nel territorio nazionale.
Conseguentemente era stato denunziato alla Magistratura per la
commissione dei reati di cui all'art. 482 e 489 del c.p. ed espulso.
Il tribunale adito rigettava il ricorso del Selami Kapaj, con
provvedimento in data 6 novembre 2000, osservando che il decreto del
Prefetto, adottato ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) del d.lgs.
286/98 non appariva inficiato dalla denunciata illegittimita' "alla
ragione della previsione normativa considerata rispondendo l'ipotesi
dello straniero il quale entri nel territorio dello Stato utilizzando
un visto di ingresso rilasciato in base a documentazione falsa".
Avverso tale provvedimento Selami Kapaj ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un unico motivo. L'intimato Prefetto di
Catania non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell'art. 13, comma secondo, lett. a), del D. L.vo
25.7.1998, n. 286, in relazione all'art. 360, n. 3, del c.p.c..
Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale nell'aver ritenuto
che il contegno dello straniero, il quale attraversi il confine in
possesso di tutti i requisiti abilitanti all'ingresso nel territorio
dello Stato ed in particolare del visto consolare, ottenuto esibendo
documenti (asseritamente) irregolari o falsi, integri l'elusione dei
controlli alla frontiera e, coerentemente, renda legittima
l'emissione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13,
secondo comma, lett. a), del Testo Unico n. 286 del 1998.
Il ricorso e' infondato.
L'art. 4, primo comma, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che
l'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto
d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi
di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
Il terzo comma della stessa disposizione prevede che il visto di
ingresso va rilasciato allo straniero che dimostri di essere in
possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e successivamente
che non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti.
L'art. 5, primo comma, del citato D. L.vo dispone che possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'art. 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente
testo unico....
Il successivo art. 13, comma 2, lett. a), del menzionato D.L.vo,
dispone che l'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
A) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art. 10.
Da tale complesso normativo si ricava:
a) che gli stranieri acquisiscono il diritto a soggiornare nel
territorio dello Stato soltanto se sono entrati regolarmente ai sensi
dell'art. 4;
b) che la regolarita' del loro ingresso richiede che il relativo
visto sia stato rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente sulla base di idonea documentazione,
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;
c) che il visto di ingresso, rilasciato sulla base di documentazione
falsa, non puo' ritenersi rilasciato in base ad idonea
documentazione, con la conseguenza che lo straniero, che si giovi di
tale visto, non puo' ritenersi entrato regolarmente in Italia;
d) che, pertanto, lo straniero che entri in Italia con l'inganno,
data l'irregolarita' dell'ingresso, devesi considerare entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, atteso
che il termine "sottrarsi" non significa soltanto sfuggire ai
controlli, come avviene nel caso di chi entri clandestinamente nel
territorio nazionale, ma anche vanificare l'efficacia di tali
controlli, aventi la finalita' di impedire ingressi irregolari,
giovandosi di un mezzo solo apparentemente legittimo.
Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che l'ipotesi
dello straniero, che entri nel territorio nazionale, giovandosi di un
visto rilasciato in base a documenti, relativi al motivo del
soggiorno, falsi, integri la fattispecie descritta dall'art. 13,
comma 2, lett. a), del D.L.vo n. 286/98 e che, quindi, il Prefetto ne
puo' legittimamente disporre l'espulsione.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto per le spese, perche' la parte intimata si
e' costituita con "atto di costituzione", il cui contenuto consiste
nella sola seguente espressione: "Si conclude per il rigetto del
ricorso", senza peraltro partecipare alla discussione orale.
Detto controricorso devesi ritenere inammissibile, in quanto, non
contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi per il quali
si chiede il rigetto del ricorso, non soddisfa le condizioni,
richieste a pena di inammissibilita', di cui agli artt. 370 e 366,
nn. 3 e 4, del cod. proc. civ
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, il 26 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2001
|