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Pericolosità sociale

    
Pericolosità sociale nel rinnovo del permesso di soggiorno.
 
 
Secondo la normativa sulla condizione dello straniero, art 5 comma 5 del D.Lgs 286/98 , il rilascio  del permesso di soggiorno sono subordinati alla ricorrenza di determinati requisiti di condotta, quali  una condotta di vita regolare, avere un reddito derivante da attività lavorativa lecita e il possesso di un alloggio.
Il Consiglio di Stato, con la decisione  n. 6018/06, nel rigettare l’appello proposto da un cittadino straniero, conferma la sentenza di primo grado, nella quale il T.A.R. aveva ritenuto legittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di pericolosità sociale.
Tra i motivi di ricorso, il cittadino straniero deduceva l’erronea motivazione del rigetto in quanto, ai fini del giudizio di rilevanza della pericolosità sociale la p.a. aveva valutato solo i precedenti carichi giudiziari  e non aveva proceduto ad un “esame concreto dell’intera personalità del soggetto”.
L’alto consesso, discostandosi da altre pronunce che ritengono vincolata l’attività di valutazione della pericolosità sociale (TAR Toscana I 6/6/2005 n. 2710; TAR Piemonte II 14/5/2005 n. 1678; TAR Trieste 19/6/2004 n. 347; TAR Parma 7/4/2005 n. 207; TAR Bologna I 6/9/2005 n. 1514, 24/5/2005 n. 753 e 20/4/2005 n. 632), ha ritenuto corretto l’operato della Questura in quanto fondato su elementi di fatto ( i precedenti penali ) tali da fondare un giudizio prognostico di pericolosità e ha riconosciuto in capo all’Autorità competente un potere soggetta al solo sindacato di vizi di illogicità, carenza di presupposti o manifesta congruità.
 
 
 
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 10 ottobre 2006, n. 6018
 
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3770 del 2005 proposto da A. A., rappresentato e difeso dall’avv. Sandro De Martin ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Benito P. Panariti, in Roma, via Celimontana n.38;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n.2637/2004 in data 10 agosto 2004, resa inter partes;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 13 giugno 2006, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato Panariti, per il ricorrente, e l’avvocato dello Stato Giannuzzi, per il Ministero appellato;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso prodotto innanzi al TAR per il Veneto A. A., cittadino straniero, impugnava il provvedimento del Questore di Venezia in data 7.10.2003 concernente il rigetto - per ritenuta pericolosità sociale - della domanda volta al rinnovo del suo permesso di soggiorno, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione del fatto, in quanto non sarebbero mancati nella specie gli estremi per considerare il ricorrente socialmente pericoloso;
b) violazione di legge, in particolare, dell’art 13, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 286/1998, richiamante l’art. 1 L. n. 1423/1956 e successive modificazioni, e dell’art 1 della legge 1423/1956, in relazione all’art. 3 L n. 241/1990.
Nel giudizio non si costituiva l’Amministrazione intimata.
1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR adito respingeva il ricorso, ritenendo infondati i motivi come sopra formulati, dopo avere evidenziato che, nel caso in esame, la pericolosità sociale del ricorrente era desumibile da una serie di vicende e, precisamente, da una condanna per ricettazione del 2001 e da due deferimenti all’Autorità giudiziaria risalenti al 2002, episodi questi che, complessivamente considerati, al di là degli accertamenti svolti in sede penale, potevano “ragionevolmente sorreggere il giudizio di pericolosità sociale” e, quindi, la mancanza del requisito di una condotta corretta, la quale - unitamente all’attività lavorativa e al possesso di un alloggio - deve essere considerata tra i requisiti essenziali per ottenere e mantenere il permesso di soggiorno. Tali requisiti - che lo straniero deve dimostrare di possedere non soltanto al momento dell’ingresso in Italia e del rilascio del permesso di soggiorno, ma anche nel corso del suo soggiorno – restano pur sempre, secondo i primi giudici, soggetti a verifica da parte dell’Autorità competente, con la conseguenza che, venendo meno uno di essi, deve doveva ritenersi certamente legittima la revoca del permesso già rilasciato ovvero il diniego di rinnovo, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286.
1.2. Avverso tale sentenza è proposto l’odierno appello, affidato dall’interessato ai seguenti motivi, sostanzialmente analoghi a quelli già dedotti nel giudizio di prime cure:
a) eccesso di potere per carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta; in quanto, il Giudice di primo grado, in particolare, non avrebbe desunto dall’esame concreto dell’intera personalità del soggetto la sua pericolosità sociale nell’ottica di una valutazione “pro futuro”; le norme applicate nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extra comunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia per i previsti reati, peraltro, sarebbero illegittime costituzionalmente in riferimento all’art.3 Cost.;
b) violazione di legge: in particolare, dell’art 13, comma 2, lett. c) D Lgs. n. 286/1998 richiamante l’art.1 L. n.1423/1956 e successive modificazioni, e dell’art 1 legge 1423/1956 in relazione all’art. 3 L n. 241/1990, non avendo indicato il provvedimento impugnato in prime cure i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base delle decisioni dell’Amministrazione in relazione alla risultanze dell’istruttoria.
Nell’attuale fase di giudizio si è costituito il Ministero appellato che si è opposto all’accoglimento del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 31 maggio 2005 l’istanza cautelare è stata respinta.
1.3. La causa, infine, è passata in decisione alla pubblica udienza del 13 giugno 2006.
DIRITTO
1. Con la sentenza ora oggetto di esame, il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’appellante avverso il provvedimento della Questura di Venezia che, con decreto in data 7.10.2003, aveva rifiutato al medesimo il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Giudice di primo grado ha motivato la propria decisione in relazione alla presunta pericolosità sociale del sig. A. A., a carico del quale figuravano vari precedenti penali per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che una sentenza di condanna (n.3/2001), emessa dal Tribunale di Treviso ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ad un anno di reclusione per il reato di ricettazione.
Tuttavia, sostiene il ricorrente nel presente appello - nel quale si riproducono sostanzialmente le doglianze dedotte nel giudizio di primo grado - non può ritenersi che tali carichi giudiziari costituiscano un serio elemento da cui desumere la sua pericolosità sociale, dovendosi tener conto anche del fatto che egli avrebbe sempre svolto in Italia attività lavorativa, sin dal momento dell’ingresso nel territorio italiano, e sarebbe anche in possesso di un alloggio in forza di apposito contratto di locazione.
2. L’appello, in tal senso proposto, non è fondato.
2.1. Ed invero, la motivazione del diniego di permesso di soggiorno, emergente dal provvedimento impugnato, ritenuto legittimo dal TAR, è ampia ed articolata: essa fa riferimento ai diversi precedenti penali, non certo lievi, dell’appellante, al fine di evidenziare che la sua condotta antigiuridica era sintomo di pericolosità sociale, e all’incapacità, da parte del medesimo, a svolgere una attività lavorativa continua, avendo l’interessato trascorso lunghi periodi in stato di disoccupazione (per complessivi 24 mesi nel periodo compreso tra il 26.2.1999 e il 31.1.2003).
La documentazione esibita a dimostrazione dello stato di non disoccupazione, peraltro, appare in gran parte irrilevante, perché successiva alla data di adozione del provvedimento impugnato in prime cure, che reca la data del 7 ottobre 2003; il libretto di lavoro attesta poi che i rapporti lavorativi dell’interessato sono stati discontinui, come rilevato appunto nell’atto originariamente impugnato.
In considerazione, quindi, della precarietà delle fonti di reddito, conseguente a quanto avanti accennato e dimostrata nel tempo, della condanna subita sopra specificata nonché delle menzionate denunce penali a carico, deve ritenersi che effettivamente non sussistevano nella specie le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno, come riconosciuto appunto dall’Autorità di Polizia nell’ambito del giudizio discrezionale di sua competenza, poi ritenuto dal Giudice di primo grado immune dai vizi di legittimità dedotti con il ricorso originario.
2.2. D’altra parte, occorre rilevare che l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998 non consente l’ingresso agli stranieri che siano una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica ed una sentenza di condanna nonché più procedimenti penali pendenti, conseguenti ad appositi deferimenti alla competente Autorità giudiziaria, ben possono essere considerati legittimi sintomi di pericolosità sociale del soggetto in essi contemplato.
Va soggiunto poi che l’art. 5, comma 5, della legge 6.3.1998 n. 40 non permette il rilascio del permesso di soggiorno a coloro che non hanno i requisiti per l’ingresso e per il soggiorno, mentre l’art, 6 del D.P.C.M. in data 16.10. 1998 non consente che il permesso di soggiorno sia rilasciato ai cittadini extracomunitari, pur presenti nel territorio dello Stato, per i quali l’ingresso ed il soggiorno non sarebbe consentito; fra le condizioni che legittimano l’ingresso la principale è, oltre al possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, l’aver disponibilità di mezzi sufficienti per la durata del soggiorno ed anche per il ritorno nel Paese di provenienza. L’avere riportato una sentenza di condanna, in ogni caso, è causa ostativa autonoma rispetto all’assenza di pericolosità sociale ed al possesso dei mezzi di sussistenza, anche emessa ai sensi dell’art. 444 c.c.p..
Comunque, il giudizio (discrezionale) in termini di pericolosità sociale non può che essere, per sua natura, espresso in termini di probabilità, così prescindendosi dagli accertamenti eventualmente svolti in sede penale. Quindi, come evidenziato dai primi giudici, detto giudizio di pericolosità ha contenuto meramente prognostico e non implica l’esistenza un accertamento definitivo già intervenuto in sede penale, o meglio, ne può prescindere, sicchè quando sussistano elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale il giudizio di pericolosità è giustificato, dovendo ritenersi anche che si tratta comunque di attività discrezionale della P.A., sindacabile soltanto nelle ipotesi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità.
2.3. In conclusione - poiché requisiti essenziali per poter ottenere il permesso di soggiorno (oppure il suo rinnovo, in entrambi i casi essendo identica la ratio della normativa in esame) sono, come accennato, un alloggio, un’attività lavorativa ed una condotta di vita corretta e tale da far prognosticamente escludere ogni possibile pericolosità sociale: elementi tutti che devono perdurantemente sussistere e sono sempre rivalutabili da parte dell’Autorità competente e tali che, ove vengano meno, possono giustificare la revoca del permesso ovvero il diniego di rinnovo del medesimo (art. 4, art. 5, comma 5, ed art. 13, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) - si devono, disattendere le riproposte doglianze prospettate dall’appellante, avendo i primi giudici valutato in modo corretto tutte le risultanze processuali inerenti alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente in rapporto alle circostanze sopra richiamate.
3. Da ultimo, in relazione alla eccepita illegittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost., ritiene la Sezione che nessuna incostituzionalità sia ravvisabile in una normativa che consente al Legislatore di prevedere il divieto d’ingresso o di soggiorno in Italia per soggetti resisi responsabili di reati gravi e forieri di allarme sociale, come quelli considerati nella fattispecie.
Si tratta, invero, di comportamenti che denotano una incapacità di adattarsi alle normali regole della civile comune convivenza e giustamente il Legislatore, nell’ambito della sua ampia discrezionalità, può assumere un atteggiamento di comprensibile severità in rapporto alla possibilità di consentire l’ingresso nel territorio dello Stato a soggetti che manifestino tali deprecabili comportamenti.
Pertanto, nessun ingresso possono avere i rilievi di illegittimità costituzionale della normativa in questione in riferimento all’art.3 Cost., come sopra prospettati.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere, dunque, respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la compensazione integrale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio,
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 10/10/2006.
 
 
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